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Bilancio 2022
Sospensione ammortamenti - Sterilizzazione perdite - Svolgimento delle assemblee di società ed enti
Ultime novità relativamente ai Bilanci 2022
Sospensione ammortamenti
L’articolo 3, comma 8, intervenendo sull’articolo 60, comma 7-bis, del D.L. n. 104/2020, estende all’esercizio in corso al 31 dicembre 2023 la possibilità, per i soggetti che non adottano i principi contabili internazionali, di non effettuare fino al 100% dell’ammortamento annuo del costo delle immobilizzazioni materiali e immateriali.
La quota di ammortamento non effettuata deve essere imputata al conto economico relativo all’esercizio successivo e con lo stesso criterio sono differite le quote successive, prolungando quindi per tale quota il piano di ammortamento originario di un anno.
Sterilizzazione perdite
Il successivo comma 9 dell’articolo 3 modifica il comma 1 dell’articolo 6 del D.L. n. 23/2020, confermando alle perdite civilistiche emerse nell’esercizio in corso al 31 dicembre 2022, la possibilità di sospensione per 5 anni, fino all’approvazione del bilancio legato all’esercizio 2027, gli adempimenti in materia di riduzione del capitale sociale previsti dagli articoli 2446, secondo e terzo comma, 2447, 2482-bis, quarto, quinto e sesto comma, 2482-ter.
In particolare, a seguito della disposizione, con riferimento alle perdite civilistiche emerse nell’esercizio in corso al 31 dicembre 2022:
- il termine entro il quale la perdita deve risultare diminuita a meno di 1/3 del capitale sociale non è l’esercizio immediatamente successivo, ma il quinto esercizio successivo;
- nel caso in cui la perdita riduca il capitale sociale al di sotto del minimo legale, l’assemblea deve essere convocata senza indugio dagli amministratori e, in alternativa all’immediata riduzione del capitale e al contemporaneo aumento del medesimo a una cifra non inferiore al minimo legale essa può deliberare di rinviare tali decisioni alla chiusura del quinto esercizio successivo, fino al quale non opera la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale.
Alle perdite emerse durante l’anno 2022, è prevista anche la disapplicazione, fino al quinto anno successivo a quello di realizzazione della perdita, della causa di scioglimento delle società di capitali per riduzione del capitale sociale al di sotto del minimo legale e delle cooperative per perdita di capitale sociale, di cui rispettivamente all’articolo 2484, primo comma, numero 4), e all’articolo 2545-duodecies del codice civile.
Ai sensi dell’articolo 6, comma 4, del D.L. n. 23/2020, le perdite dovranno essere distintamente indicate nella Nota integrativa con specificazione, in appositi prospetti, della loro origine nonché delle movimentazioni intervenute nell’esercizio.
Svolgimento delle assemblee di società ed enti
Sempre all’articolo 3, il comma 10-undecies conferma l’applicabilità delle procedure semplificate di svolgimento delle assemblee ordinarie delle S.p.A. e s.r.l. di cui all’articolo 106 del D.L. n. 18/2020 anche alle assemblee sociali tenute entro il 31 luglio 2023.
La disposizione non riguarda il comma 1 del predetto articolo 106, che dispone l’allungamento a 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio del termine di approvazione del bilancio. Pertanto, in base alla normativa attualmente vigente, l’approvazione del bilancio di esercizio 2022 deve avvenire, salvo che sussistano particolari condizioni, nei termini ordinari di 120 giorni.