Sospensione estiva 2026: cartelle e riscossione non si fermano ad agosto

Articolo a cura di Studio Mudol

I 60 giorni per pagare le cartelle continuano a decorrere anche nel periodo feriale: sospesi soltanto i termini per il ricorso. Regole diverse per avvisi bonari e accertamenti esecutivi.

Autore: Serena Pastore

La sospensione estiva non determina un arresto generalizzato delle scadenze fiscali e, soprattutto, non mette in pausa la riscossione. Per le cartelle di pagamento e le intimazioni, infatti, i termini entro i quali il contribuente deve versare le somme richieste continuano a decorrere anche nel mese di agosto.

Si crea così una netta differenza rispetto agli avvisi bonari, per i quali il legislatore ha previsto una specifica sospensione dei termini di pagamento dal 1° agosto al 4 settembre. Diverso è anche il caso degli avvisi di accertamento esecutivi, nei quali la scadenza del versamento è collegata al termine per proporre ricorso e beneficia, di conseguenza, della sospensione feriale processuale.

La pausa fiscale di agosto è quindi composta da disposizioni differenti, ciascuna con un proprio ambito di applicazione. Per stabilire se una scadenza slitta occorre guardare alla natura dell’atto ricevuto e distinguere il termine per pagare da quello per impugnare.

Il rinvio al 20 agosto non si applica alle cartelle

L’articolo 37, comma 11-bis, del D.L. n. 223/2006 stabilisce che gli adempimenti fiscali e i versamenti aventi scadenza dal 1° al 20 agosto possono essere effettuati entro il 20 agosto dello stesso anno, senza alcuna maggiorazione.

La disposizione non si estende, tuttavia, ai termini assegnati dagli atti della riscossione. I 60 giorni concessi per il pagamento della cartella non costituiscono una scadenza fiscale ordinaria rinviabile al 20 agosto, ma rappresentano il termine proprio dell’atto notificato dall’Agente della riscossione. La cartella contiene, infatti, l’intimazione a pagare le somme iscritte a ruolo entro 60 giorni dalla notifica. Decorso inutilmente tale periodo, in assenza di un provvedimento di sospensione o di una rateizzazione, l’Agenzia delle Entrate-Riscossione può proseguire le attività cautelari ed esecutive previste dalla legge.

Non trova applicazione neppure la sospensione dal 1° agosto al 4 settembre prevista dall’articolo 7-quat er, comma 17, del D.L. n. 193/2016. Quest’ultima è riservata ai pagamenti conseguenti ai controlli automatizzati e formali delle dichiarazioni e alla liquidazione delle imposte sui redditi soggetti a tassazione separata. Le cartelle di pagamento restano fuori da tale disciplina.

La conseguenza è particolarmente rilevante: una cartella può dover essere pagata nel pieno del periodo feriale, anche quando il termine per contestarla davanti alla Corte di giustizia tributaria è ancora aperto.

Sospeso il ricorso, ma non il pagamento della cartella

La sospensione feriale disciplinata dall’articolo 1 della legge n. 742/1969 riguarda i termini processuali, che non decorrono dal 1° al 31 agosto. Nel processo tributario la sospensione interessa, tra l’altro, il termine per proporre ricorso contro un atto impugnabile e quelli relativi alla costituzione in giudizio. Non determina invece, salvo uno specifico collegamento previsto dalla legge, lo slittamento dei termini sostanziali entro i quali devono essere pagate le somme richieste.

Per le cartelle, pertanto, i due termini possono seguire percorsi differenti. Il contribuente continua ad avere 60 giorni per il pagamento, senza alcuna interruzione ad agosto, mentre il termine di 60 giorni per proporre ricorso beneficia della sospensione feriale.

Si consideri una cartella notificata il 15 giugno 2026. Il termine per il pagamento scade il 14 agosto 2026, poiché i 60 giorni decorrono ordinariamente anche durante il mese di agosto. Il termine per proporre ricorso, invece, resta sospeso dal 1° al 31 agosto e scade il 14 settembre 2026.

Il contribuente può quindi trovarsi nella situazione apparentemente paradossale di dover pagare entro il 14 agosto per evitare le conseguenze della riscossione, pur avendo tempo fino al 14 settembre per impugnare la cartella. La presentazione del ricorso, inoltre, non sospende automaticamente la riscossione: a tal fine occorre ottenere uno specifico provvedimento di sospensione amministrativa o giudiziale, oppure presentare, quando ne ricorrono le condizioni, una domanda di rateizzazione.

Regole diverse per avvisi bonari e accertamenti esecutivi

Il trattamento è più favorevole per gli avvisi bonari derivanti dai controlli automatizzati di cui agli articoli 3 6-bis del D.P.R. n. 600/1973 e 54-bis del D.P.R. n. 633/1972, dai controlli formali di cui all’articolo 36-ter del D.P.R. n. 600/1973 e dalla liquidazione delle imposte sui redditi assoggettati a tassazione separata.

Per tali comunicazioni, il termine entro il quale effettuare il pagamento in unica soluzione o versare la prima rata è sospeso dal 1° agosto al 4 settembre. Il contribuente non perde quindi i giorni compresi in questo intervallo. La sospensione, invece, non si applica alle rate successive alla prima, che continuano a seguire le scadenze previste dal piano di rateazione.

Se un avviso bonario viene ricevuto il 15 giugno 2026, il termine ordinario di 60 giorni non scade il 14 agosto. Dal 1° agosto il conteggio si interrompe e riprende il 5 settembre: il pagamento potrà essere effettuato entro il 18 settembre 2026.

Un meccanismo ancora diverso opera per gli avvisi di accertamento esecutivi. L’articolo 29 del D.L. n. 78/2010 prevede che tali atti contengano l’intimazione ad adempiere entro il termine previsto per la presentazione del ricorso. Poiché il termine di pagamento coincide con quello processuale, la sospensione feriale dal 1° al 31 agosto produce effetti anche sulla scadenza del versamento.

Un avviso di accertamento esecutivo notificato il 15 giugno 2026, in assenza di ulteriori sospensioni, potrà quindi essere impugnato e pagato entro il 14 settembre 2026. Il risultato è opposto rispetto alla cartella: nell’accertamento esecutivo la sospensione del termine per il ricorso trascina con sé quella del pagamento, mentre nella cartella i due termini restano autonomi.

Intimazioni e richieste per i rimborsi IVA senza pausa

La rigidità della disciplina emerge ancora più chiaramente nel caso dell’intimazione di pagamento prevista dall’articolo 50 del D.P.R. n. 602/1973. Quando è trascorso più di un anno dalla notifica della cartella senza che sia iniziata l’espropriazione, l’Agente della riscossione deve notificare un avviso contenente l’intimazione ad adempiere.

Dalla notifica dell’atto il debitore ha soltanto cinque giorni per effettuare il pagamento. Anche questo termine continua a decorrere nel mese di agosto e non beneficia né del rinvio al 20 agosto né della sospensione prevista per gli avvisi bonari. Decorso il termine, l’Agente della riscossione può avviare o riprendere l’azione esecutiva.

Restano inoltre escluse dalla sospensione dal 1° agosto al 4 settembre le richieste di documenti e informazioni formulate durante le attività di accesso, ispezione e verifica. Se i verificatori assegnano un termine per consegnare registri, fatture, contratti o altra documentazione, la scadenza deve essere

rispettata anche quando cade nel periodo estivo, salvo un differimento espressamente concesso dall’organo procedente.

La medesima esclusione riguarda le richieste relative alle procedure di rimborso IVA. Il contribuente che riceve una richiesta documentale finalizzata a verificare la spettanza del credito o i presupposti del rimborso non può attendere il 5 settembre per rispondere invocando la sospensione estiva. L’esclusione è espressamente prevista dall’articolo 37, comma 11-bis, del D.L. n. 223/2006.

La disciplina restituisce, dunque, un quadro poco uniforme. Gli avvisi bonari, dai quali non discende immediatamente l’esecuzione forzata, beneficiano di una specifica sospensione dei termini di pagamento. Le cartelle e le intimazioni, che possono invece aprire direttamente la strada alle azioni cautelari ed esecutive, restano escluse dalla pausa. Nel mese di agosto, quindi, la difesa processuale può andare in ferie, ma la riscossione continua a seguire il proprio calendario.

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