La riapprovazione del bilancio in conseguenza di errori contabili

Articolo a cura di Studio Mudol

Autore: Giovanni Riccio

Il prg. 10 dell’OIC 29 definisce l’errore contabile quale “una rappresentazione qualitativa e/o quantitativa non corretta di un dato di bilancio e/o di un’informazione fornita in nota integrativa”.

Più precisamente, secondo il prg. 44, si tratta di una inesatta, ovvero di una mancata, applicazione di un principio contabile, nel caso in cui, al momento della commissione dell’errore, sono disponibili i dati e le informazioni necessaria alla precisa applicazione del principio.

L’errore può avere impatto sullo stato patrimoniale e/o sul conto economico e/o sul rendiconto finanziario.

Non si configura un errore in conseguenza

di variazioni intervenute sulla base di informazioni e dati resisi disponibili successivamente all’originaria rilevazione contabile, ovvero “l’adozione di criteri contabili fatta in base ad informazioni e dati disponibili in quel momento ma che successivamente si dimostrano diversi da quelli assunti a base della scelta operata se, in entrambi i casi, tali informazioni e dati sono stati al momento del loro uso raccolti ed utilizzati con la dovuta diligenza ” (prg. 45).

Il principio contabile si preoccupa anche di definire la rilevanza dell’errore. È tale un errore che, autonomamente, ovvero in concorso con altri, può esercitare un’influenza sulle decisioni che gli utilizzatori del bilancio assumono sulla base di detto documento.

La rilevanza è un concetto relativo. Essa dipende dalla natura e dall’aspetto quantitativo dell’errore ed è valutata a seconda delle circostanze.

L’errore può assumere una rilevanza tale anche da rendere nulla, ovvero annullabile, la delibera di approvazione del bilancio relativo all’esercizio nel quale si è manifestato.

L’OIC, considerato che la questione relativa alla delibera di approvazione è eminentemente giuridica, afferma che essa esula dal perimetro del principio contabile.

Occorre, pertanto, a tali fini riferirsi alla dottrina giuridica in materia, nonché alla giurisprudenza.

A tal proposito va evidenziato il precetto del comma 2 dell’articolo 2423 c.c. che impone al redattore del bilancio di redigerlo con chiarezza e di fornire una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria della società, nonché del risultato economico.

In un risalente arresto giurisprudenziale (Cassazione, 21/2/2000, sent. n. 27), i Giudici di legittimità hanno avuto modo di affermare che il principio della " chiarezza ", posto a base della redazione del bilancio (art. 2423 co. 2 c.c.), non è subalterno a quello della " verità "; con la conseguenza che un bilancio non chiaro dovrà considerarsi illecito e nulla sarà la relativa deliberazione assembleare di approvazione.

Il bilancio societario, quindi, oltre a dover fornire un dato veritiero (principio di verità), deve anche essere in grado di esprimere correttamente la realtà aziendale (principio di chiarezza). L'assenza di chiarezza

incide sulla funzione informativa del bilancio, anche se i dati in esso riportati non risultano contrari al vero.

In tale occasione la Suprema Corte ha tracciato il perimetro del diritto del socio all'informazione in sede di assemblea di approvazione del bilancio, fissando i relativi limiti informativi.

Secondo i Giudici di legittimità, considerato che la funzione del bilancio è anche " quella di fornire ai soci e al mercato tutte le informazioni che il legislatore ha ritenuto al riguardo di prescrivere ", durante l'assemblea in oggetto i soci possono " ottenere le informazioni dirette a colmare i deficit di conoscenza desumibili dal documento contabile e dalle relazioni di accompagnamento"; tuttavia tale diritto non può essere assoluto, nel senso che gli amministratori possono "rifiutarsi legittimamente di rispondere alla domanda d'informazione, quando la risposta comporti la diffusione di notizie destinate a rimanere riservate e la cui diffusione possa arrecare pregiudizio alla società ".

In relazione ai principi di cui al richiamato articolo 2423, segnaliamo un ulteriore intervento giurisprudenziale della Suprema Corte (Cass. Civ., Sez. I, sent. n. 16388, 24/7/2007), la quale ha affermato che “ si tratta di principi distinti, ancorché spesso nella realtà intrecciati, in quanto i principi di veridicità e correttezza si riflettono di regola sul risultato del bilancio, laddove quello di chiarezza impone di fornire le spiegazioni necessarie alla comprensione della realtà patrimoniale, economica e finanziaria della società, anche indipendentemente dall'espressione numerica delle singole poste e dal risultato finale che ne deriva: onde ben si comprende come il rispetto del principio di chiarezza entri in gioco soprattutto quando si tratta di poste di bilancio la cui redazione sia frutto non solo di rilevamenti storici, che come tali sarebbe sufficiente enunciare, ma anche di stime o di previsioni delle quali occorre siano spiegati i sottostanti criteri ”.

Nel caso citato la Cassazione ha precisato che per poter iscrivere in bilancio una componente positiva di reddito occorre che essa sia certa nella sua esistenza e nel suo ammontare. L'illegittimità di una posta di bilancio, alla luce del principio già indicato, non può quindi ritenersi sanata per il solo fatto che la relazione degli amministratori dia conto della (almeno parziale) perdurante incertezza nella determinazione della stessa. Un dato di bilancio può risultare chiaro e ben spiegato, ma nondimeno non essere corretto; ed il bilancio ne risulta allora viziato, se la scorrettezza si riflette sul risultato economico che esso è destinato a fornire e che deve essere calcolato in conformità alle regole inderogabili di legge.

In pratica, potrebbe concludersi che un errore che configuri una fattispecie tale da violare l’articolo 2423, comma 2, imponga la riapprovazione del bilancio interessato, nonché di quelli successivi eventualmente interessati dai suoi effetti.

Si badi che l’iter di riapprovazione potrebbe, anzi forse sarebbe più opportuno affermare, dovrebbe partire dall’organo amministrativo che riscontra l’errore rilevante. Il percorso, in caso di inerzia degli amministratori, assunta la relativa conoscenza, potrebbe essere sollecitato anche dall’organo di controllo e/o da quello di revisione.

Infine, dal punto di vista procedurale dell’azione del socio, va segnalata l’ordinanza n. 14338 del 24/5/2023 della Cassazione, con la quale è stato affermato che in tema di impugnazione di deliberazione societaria di approvazione del bilancio, la mancata impugnazione da parte del socio dei bilanci medio tempore approvati non determina alcuna sua sopravvenuta carenza di interesse a far valere la nullità del bilancio impugnato prima, e non dopo, di quelli successivi, con consequenziale improponibilità anche dell'eccezione di cessazione della materia del contendere nel relativo giudizio. L'amministratore, infatti, deve tener conto delle ragioni dell'intervenuta dichiarazione giudiziale d'invalidità della delibera di approvazione del bilancio solo nel bilancio dell'esercizio nel corso del quale viene dichiarata l'invalidità stessa.