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Omessa trasmissione delle dichiarazioni: le sanzioni per gli intermediari
Articolo a cura di Studio Mudol
L’omessa o tardiva trasmissione delle dichiarazioni espone gli intermediari abilitati a un autonomo regime sanzionatorio, distinto da quello previsto per i contribuenti. La disciplina sanzionatoria è però sufficientemente “frastagliata” ed è stata altresì oggetto di chiarimenti di prassi in passato, motivo per cui è opportuno fare il punto della situazione visto il periodo dichiarativo tuttora in corso.
Autore: Redazione Fiscal Focus
L’obbligo di trasmettere telematicamente le dichiarazioni fiscali rappresenta uno dei principali adempimenti posti a carico degli intermediari – commercialisti, consulenti, CAF e altri soggetti abilitati ex art. 3 del D.P.R. 322/1998 – e il mancato rispetto dei termini di invio non incide soltanto sulla posizione del contribuente, ma può determinare una responsabilità autonoma dell’intermediario, disciplinata dall’ ar t. 7-bis del D.Lgs 241/1997.
Si tratta di una fattispecie sanzionatoria spesso sottovalutata, che presenta numerose particolarità sia con riferimento all’individuazione delle violazioni sia riguardo alle modalità di determinazione della sanzione, soprattutto dopo le modifiche introdotte dalla riforma del sistema delle penalità operata dal “Decreto Sanzioni” (D.Lgs 87/2024 ).
Una responsabilità autonoma rispetto a quella del contribuente
La prima precisazione riguarda la natura della violazione: l’omessa o tardiva trasmissione telematica della dichiarazione costituisce un illecito proprio dell’intermediario e resta distinta dalle eventuali violazioni commesse dal contribuente.
La disciplina prevede infatti una sanzione amministrativa compresa tra 516 e 5.164 euro nei confronti del professionista incaricato che non provveda all’invio della dichiarazione nei termini previsti.
Parallelamente il contribuente continuerà a rispondere delle violazioni dichiarative disciplinate dal D.Lgs 471/1997, quali l’omessa dichiarazione o la dichiarazione tardiva. Ne consegue che, in presenza di un incarico tempestivamente conferito ma non eseguito dall’intermediario, possono coesistere due autonome responsabilità:
quella del contribuente per la violazione degli obblighi dichiarativi, e
quella del professionista per l’omessa trasmissione.
La disciplina non riguarda però indistintamente tutti gli adempimenti telematici, visto che il citato art. 7- bis trova applicazione esclusivamente con riferimento alla trasmissione delle dichiarazioni dei redditi, IVA, IRAP e dei sostituti d’imposta. Restano invece escluse altre comunicazioni periodiche o dichiarative, come ad esempio i modelli Intrastat, le Certificazioni Uniche e gli ulteriori adempimenti per i quali il legislatore ha previsto specifiche discipline sanzionatorie.
Conferimento dell’incarico dopo la scadenza e riduzione della sanzione per i ritardi contenuti
Una disciplina particolare riguarda le ipotesi in cui il contribuente consegni la dichiarazione all’intermediario dopo la scadenza ordinaria.
L’art. 3, comma 7-ter del D.P.R. 322/1998 concede al professionista un termine di 30 giorni decorrente dalla data dell’impegno alla trasmissione per effettuare l’invio: in questa situazione il ritardo rispetto alla scadenza prevista dalla legge non è imputabile all’intermediario, purché quest’ultimo rispetti il nuovo termine (in questo senso la circolare n. 11/E del 19/02/2008, §§ 5.4 e 11).
Solo nel caso in cui anche questo ulteriore termine venga superato potrà trovare applicazione la sanzione prevista dall’art. 7-bis del D.Lgs 241/1997. Ai fini della verifica assume normalmente rilievo la data indicata nell’impegno alla trasmissione riportato nel frontespizio della dichiarazione, salvo che il professionista riesca a dimostrare – con documentazione avente data certa, come indicato da Cassazione n. 15751 del 23/07/2020 e CTP Firenze n. 920 del 15/07/2014 – l’esistenza di un errore materiale.
Anche per gli intermediari trova peraltro applicazione il meccanismo di attenuazione previsto dall’art. 7, comma 4-bis del D.Lgs 472/1997: quando la dichiarazione viene trasmessa entro 30 giorni dalla scadenza, la sanzione è ridotta a 1/3 rispetto alla misura ordinaria, come anche argomentato dall’Amministrazione finanziaria (risoluzione n. 82/E del 24/12/2020, quesito n. 1).
La riduzione assume particolare rilevanza pratica soprattutto nell’ambito del ravvedimento operoso, consentendo una significativa diminuzione del carico sanzionatorio come accade nella generalità dei casi di violazione.