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Contributo aggiuntivo ZES unica da utilizzare entro fine anno
Articolo a cura di Studio Mudol
Autore: Giovanni Riccio
L’articolo 1, comma 448 , della legge n. 199/2025, legge di bilancio 2026, ha previsto un contributo aggiuntivo per i beneficiari del credito d’imposta ZES unica di cui all’articolo 16 del D.L. 124/2023, con riferimento all’anno 2025.
È stato determinato un incremento della percentuale fissata dal provvedimento del 12 dicembre 2026, che aveva stabilito l’agevolazione nella misura del 60,3811% dell’importo risultante dalla comunicazione integrativa. Alle imprese che hanno validamente presentato tale comunicazione spetta, nell’anno 2026, un ulteriore contributo sotto forma di credito d’imposta, pari al 14,6189% dell’importo emergente dalla medesima comunicazione integrativa.
In pratica, il contributo complessivo è stato pari al 75% di quello che emergeva dalla richiamata comunicazione integrativa validamente presentata entro il 2 dicembre 2025.
A fini comparativi, si ricorda che nel 2024 il credito d’imposta in esame era stato riconosciuto nella misura del 100% dell’importo richiesto.
Con il provvedimento direttoriale n. 56564/2026, l’Agenzia delle entrate ha approvato il modello per la richiesta del contributo aggiuntivo e le relative istruzioni. Il riconoscimento dell’ulteriore quota di agevolazione, a differenza di quanto avvenuto per il credito d’imposta ZES agricoltura, non è stato quindi automatico.
Va rammentato che il contributo aggiuntivo non spettava a tutte le imprese che avevano validamente presentato, dal 18 novembre al 2 dicembre 2025, la comunicazione integrativa. Per beneficiare dell’ulteriore contributo, la norma imponeva infatti uno specifico requisito.
Gli operatori economici interessati dovevano inoltre non aver ottenuto, con riferimento a uno o più investimenti oggetto della comunicazione integrativa, il riconoscimento del credito d’imposta Transizione 5.0 di cui all’articolo 38 del D.L. 19/2024. In sostanza, il riconoscimento di tale agevolazione anche per un solo bene che aveva concorso alla maturazione del credito d’imposta ZES unica precludeva l’accesso al contributo integrativo previsto dalla legge di bilancio 2026.
La richiesta della maggior contribuzione è stata inviata dal 15 aprile 2026 al 15 maggio 2026, esclusivamente con modalità telematiche, direttamente dal beneficiario oppure avvalendosi di un soggetto incaricato della trasmissione delle dichiarazioni.
Secondo le prescrizioni del provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 16 febbraio 2026, prot. n. 56564/2026, paragrafo 4.2, il credito d’imposta è utilizzabile dal 26 maggio al 31 dicembre 2026 e, comunque, non prima del rilascio di una seconda ricevuta, successiva a quella di presa in carico della richiesta di contribuzione integrativa, con la quale viene comunicato ai richiedenti il riconoscimento del diritto all’utilizzo del credito. In concomitanza con tale evento, il credito appare nel cassetto fiscale del contribuente, nella sezione «Crediti e contributi».
Si osservi che il paragrafo 4.5, lettera b), del citato provvedimento dispone espressamente lo scarto del modello F24 qualora il credito venga utilizzato in compensazione dopo il 31 dicembre 2026.
Ne consegue che il mancato integrale utilizzo della quota aggiuntiva dell’agevolazione comporta, per la parte non compensata, la perdita del beneficio.
Il termine ultimo di utilizzo risulta anche dalla consultazione del cassetto fiscale precedentemente richiamato. La quota aggiuntiva deve inoltre essere utilizzata mediante il codice tributo «7041», distinto da quello previsto per il credito d’imposta ZES ordinario, identificato dal codice «7034».
Ai fini dell’analisi, assume rilievo quanto affermato dall’Agenzia delle entrate nella risposta a interpello n. 8 /2023, relativa al credito d’imposta per le imprese energivore riferito al terzo trimestre 2022, previsto dall’articolo 6 del D.L. 9 agosto 2022, n. 112 e utilizzabile in compensazione entro il 30 giugno 2023.
In tale arresto di prassi l’Erario, in risposta ad un preciso quesito posto dall’istante in relazione all’utilizzo in compensazione rispetto agli acconti relativi alle imposte sul reddito, ha affermato quanto segue.
Sulla base di un precedente arresto di prassi (circolare n. 27/E del 19 ottobre 2020), l'Agenzia ribadisce che il calcolo dell'acconto può avvenire:
con metodo storico, sulla base dell'imposta dovuta per l'anno precedente al netto di detrazioni, crediti d'imposta e ritenute; oppure
con metodo previsionale, per chi presume un risultato economico inferiore rispetto all'anno precedente, sulla base dell'imposta presumibilmente dovuta per l'anno in corso.
Il metodo previsionale comporta il rischio, in caso di scostamento tra previsione e consuntivo, di versamenti insufficienti con conseguente applicazione di sanzioni e interessi sulla differenza.
Nella pratica si ricorre generalmente al metodo previsionale quando si stima un carico tributario inferiore, al fine di evitare il versamento di acconti eccedenti rispetto al debito che emergerà a saldo.
L’Agenzia, si badi, in tale risposta afferma il principio secondo cui il contribuente:
non è obbligato a commisurare l'acconto al maggiore importo che presume di dover versare per l'anno in corso, qualora tale importo sia superiore a quello dell'anno precedente, potendo legittimamente attenersi al metodo storico;
può tuttavia, sotto la propria responsabilità, scegliere di commisurare l'acconto a quanto previsto per l'anno in corso, anche se ciò comporti un versamento superiore rispetto al criterio storico.
In pratica, non esiste una preclusione legislativa al versamento dell'acconto calcolato con metodo previsionale quando il relativo importo risulti superiore a quanto dovuto secondo il metodo storico.
Ai fini dell’interpello, quindi, l’Agenzia conclude affermando che l’eventuale eccedenza dell’acconto versato rispetto al dovuto non potrà in alcun caso dar luogo a rimborso, diretto o indiretto, né produrre un «effetto trascinamento» che consenta di riutilizzare, dopo la scadenza del relativo termine, il credito impiegato per il pagamento dell’acconto. Secondo l’Amministrazione finanziaria, ciò determinerebbe una surrettizia violazione del termine di utilizzo del credito d’imposta oggetto dell’interpello.
Quanto sopra dovrebbe essere pacificamente applicabile al credito d’imposta ZES aggiuntivo.
A circa tre mesi dalla scadenza del termine per il suo utilizzo, fissato, si ribadisce, al 31 dicembre, è opportuno monitorare l’eventuale credito residuo e attribuire assoluta priorità al suo impiego, al fine di evitare la decadenza dal beneficio.
Dai provvedimenti di riferimento, infatti, non appaiono spiragli di salvezza rispetto a tale ipotesi. Non sono, infatti, previsti
un riporto del residuo al periodo d'imposta 2027 o successivi; una procedura di richiesta di rimborso dell'eventuale credito maturato e non compensato;
una cessione a terzi del credito aggiuntivo.
Si badi che dall’interpello richiamato si può desumere un principio generale secondo il quale il credito non può essere utilizzato per pagare debiti tributari inesistenti e, così facendo, generare surrettiziamente un credito di natura diversa rispetto a quello compensato.
Si pensi, ad esempio, al versamento di un debito fittizio, quale l’IVA in assenza di una liquidazione a debito, effettuato per «sfruttare» la compensazione. Si tratta di un’operazione da evitare, poiché il pagamento di un debito non dovuto è privo di efficacia solutoria ed espone a un concreto rischio di indebito.
In pratica, operando in tal modo potrebbe configurarsi l’ipotesi di un rimborso “indebito” sotto mentite spoglie dell’originario credito aggiuntivo ZES.