Inps dei soci di SRL non trasparenti: se non ora, quando?

Articolo a cura di Studio Mudol

Autore: Paolo Iaccarino

Le recenti sentenze della Corte di Cassazione minano la posizione assunta storicamente dall’Inps, sin dalla Circolare n. 102 del 12 giugno 2003. Tali pronunce costituiscono un deciso passo in avanti, ma non rappresentano la soluzione del problema. I dubbi sul reddito figurativo lasciano spazio ad altre perplessità.

Scusate il ritardo. Dopo decenni di discussioni in dottrina, nonostante un impianto normativo che, senza mezzi termini, ha sempre ed esclusivamente valorizzato la natura del reddito assegnato al socio (« L'ammontare del contributo annuo […] è rapportato alla totalità dei redditi d'impresa denunciati ai fini IRPEF per l'anno al quale i contributi stessi si riferiscono » – art. 3-bis decreto legge n. 384 del 1992), la Corte di Cassazione è arrivata, con colpevole ritardo, all’unica conclusione possibile: il legislatore, nel definire la base imponibile rilevante ai fini previdenziali, ha effettuato una scelta consapevole secondo un’accezione squisitamente tecnica: le disposizioni previdenziali devono essere applicate secondo le regole tributarie.

Secondo un tratto comune, le diverse pronunce, nel senso strettamente letterale della disposizione normativa, confermano che la base imponibile del contributo annuo dovuto per i soggetti iscritti alle gestioni dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli artigiani e degli esercenti attività commerciali è ancorata ai redditi d'impresa “denunciati” dall'obbligato ai fini IRPEF, non ai redditi “conseguibili in astratto” (« La denuncia del reddito ai fini IRPEF assurge, dunque, a espresso criterio selettivo, incentrato su un elemento oggettivo e agevolmente verificabile e non su un dato virtuale, disancorato dall'imputazione fiscale del reddito » – Cass. n. 25378 del 2026). In particolare i soci lavoratori, indipendentemente dalla forma giuridica della società e dal regime fiscale adottato, devono versare i contributi sulla quota di reddito d'impresa a loro attribuita, nella misura in cui tale quota è dichiarata dal socio ai fini Irpef.

Sul punto la normativa dispone una sostanziale convergenza fra la disciplina fiscale e previdenziale, dove la prima (disciplina fiscale), quale paradigma di riferimento della connessa normativa previdenziale, guida la seconda (disciplina previdenziale) nella determinazione dei contributi dovuti per la quota eccedente il reddito minimale (« Il legislatore configura il reddito che l'obbligato denuncia ai fini IRPEF come congruo parametro dell'obbligo contributivo e, con scelta discrezionale non irragionevole, attribuisce rilievo a tale reddito a patto che la legge tributaria lo imputi al socio » – Cass. n. 25630 del 2026). Ne consegue che concorrono alla base imponibile previdenziale il reddito d’impresa realizzato in forma individuale, la quota di reddito d’impresa assegnata in trasparenza fiscale, ex lege in relazione al possesso di quote di partecipazione in società di persone di cui all’ articolo 5 del TUIR, ovvero previa opzione per le partecipazioni in società a responsabilità limitata ai sensi dell’ articolo 116 del TUIR.

Come risulta evidente, la valanga di sentenze della Corte di Cassazione (Cass. nn. 25377-25383 del 16.9.2026, 25465-25467 del 17.9.2026, 25628-25630 del 21.9.2026) demolisce la posizione ufficiale dell’INPS secondo la quale, per i soci lavoratori di SRL non trasparenti, il reddito imponibile ai fini previdenziali deve essere determinato, oltre a quanto eventualmente dichiarato come reddito di impresa, in ragione della parte del reddito di impresa della SRL corrispondente alla quota di partecipazione agli utili, ovvero secondo il cosiddetto “reddito figurativo”. Secondo la Suprema Corte, invece, il reddito accantonato che resta nella disponibilità della società fino alla distribuzione, e che potrebbe essere assegnato in futuro a un socio diverso (a seguito di una cessione di quote), non può generare automaticamente obblighi contributivi in capo al socio lavoratore (« La mancata distribuzione

degli utili, riconducibile alle ragioni imprenditoriali più disparate, non sottende di per sé un intento fraudolento e si riconnette a una valutazione dei soci, che non è necessariamente influenzata dalle scelte dell'obbligato e/o dal suo ruolo apicale nella compagine societaria » – Cass. n. 25629 del 2026).

Orbene, assodato che la base imponibile previdenziale deve essere determinata in relazione alla disciplina tributaria rilevando, da questo punto di vista, i soli redditi d’impresa effettivamente assegnati al socio per essere assoggettati ad Irpef, dalle citate pronunce sul tema non si comprende, allora, quando tali utili debbano essere colpiti dalla contribuzione. Applicando lo stesso principio affermato dalla Suprema Corte, quello secondo il quale la base imponibile previdenziale riflette le regole di determinazione tributaria, non si può ignorare come i dividendi, anche laddove siano attinti da riserve di utili prodotti nei periodi d’imposta rilevanti ai fini dell’eventuale contribuzione, costituiscono pur sempre redditi di capitale ai sensi dell’ articolo 44, comma 1, lettera e) , del TUIR, e per questo assoggettati alla ritenuta d’imposta del 26 per cento prevista dall’ articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973.

A mancare, pertanto, è stato il coraggio. Finalmente consapevole degli errori interpretativi commessi dall’Inps rispetto alla rilevanza del reddito figurativo, la Suprema Corte ha preferito non affondare il colpo, lasciando la propria opera incompiuta. Considerando che i dividendi costituiscono sempre redditi di capitale, la contribuzione della quota reddituale eccedente il minimale è rinviata “sine die”. Se non ora, mai.