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Fusione, la perizia sul patrimonio netto va giurata entro il termine della dichiarazione
Articolo a cura di Studio Mudol
Per il riporto delle perdite, il valore economico del patrimonio netto deve essere riferito alla data di efficacia giuridica della fusione. La relazione giurata può essere predisposta successivamente, ma entro il termine di presentazione della relativa dichiarazione dei redditi
Autore: Serena Pastore
Nelle operazioni di fusione, la relazione giurata di stima utilizzata per determinare il valore economico del patrimonio netto ai fini del riporto delle perdite non deve necessariamente essere predisposta alla data in cui l’operazione acquista efficacia giuridica.
Quel momento resta però decisivo per la valorizzazione del patrimonio netto. Quanto alla perizia, in assenza di un termine espressamente fissato dalla norma, l’Agenzia delle Entrate ritiene che debba essere redatta e giurata entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in cui la fusione ha acquisito efficacia.
Il chiarimento è stato reso nel corso dello Speciale Telefisco del 24 settembre 2026.
Il valore economico fissa il limite al riporto
L’ articolo 172 , comma 7, del TUIR, nella formulazione risultante dalle modifiche introdotte dal D.Lgs. n. 192/2024 e dal D.L. n. 84/2025 , consente il riporto delle perdite delle società partecipanti alla fusione, compresa l’incorporante, entro il limite del valore economico del patrimonio netto della società che riporta le perdite.
La norma richiede che tale valore sia determinato alla data di efficacia della fusione ai sensi dell’ articolo 2504-bis del codice civile e risulti da una relazione giurata di stima redatta da un soggetto scelto tra quelli indicati dall’ articolo 2409-bis , primo comma, del codice civile.
Il valore economico così determinato deve inoltre essere ridotto di un importo pari al doppio dei conferimenti e dei versamenti effettuati nei ventiquattro mesi precedenti la data di efficacia della fusione, fatta eccezione per i contributi erogati per legge dallo Stato o da altri enti pubblici.
Il nuovo criterio ha quindi sostituito il precedente riferimento al patrimonio netto contabile con un parametro di natura economica, la cui quantificazione richiede una relazione giurata di stima.
Nessun termine espresso per la perizia
Il dubbio riguarda il momento in cui la relazione deve essere predisposta e giurata. L’articolo 172 individua in modo puntuale la data alla quale il valore economico deve essere riferito, ma non stabilisce un termine specifico per il completamento della perizia.
Secondo il chiarimento reso a Telefisco, la relazione può essere redatta anche successivamente alla data di efficacia giuridica della fusione, purché attesti il valore economico del patrimonio netto riferito a quel momento. Il termine ultimo coincide con la scadenza per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta nel quale l’operazione ha acquisito efficacia giuridica.
La precisazione è utile nei casi in cui la stima non sia ancora disponibile al momento del perfezionamento della fusione: la mancata contestualità tra efficacia dell’operazione e giuramento della relazione non preclude, di per sé, il ricorso al limite del valore economico previsto dall’articolo 172, comma 7.