- Home
- Studio MUDOL
- Reato da omesso versamento IVA del 2022 – occhio al 27 dicembre 2023
Reato da omesso versamento IVA del 2022 – occhio al 27 dicembre 2023
Ruolo di procedure conciliative e transazione fiscale
Il prossimo 27 dicembre 2023 non è solo la scadenza dell’acconto IVA dovuto sulle liquidazioni periodiche di chiusura dell’ultimo mese o dell’ultimo trimestre dell’anno 2023, ma anche la data nella quale effettuare la verifica richiesta per il reato di omesso versamento dell’imposta sul valore aggiunto relativa al 2022.
Ai sensi dell’articolo 10-ter del Decreto Legislativo 10 marzo 2000, n. 74 è punito con la reclusione da sei me sia due anni chiunque non versa, entro il termine per il versamento dell’acconto relativo al periodo d’imposta successivo, l’imposta sul valore aggiunto dovuta in base alla dichiarazione annuale, per un ammontare superiore a euro duecentocinquantamila per ciascun periodo d’imposta. Se l’omesso versamento dell’imposta periodicamente dovuta è sempre sanzionato nella misura del 30 per cento dell’importo non versato, dal punto divista penale l’omissione rileva nella sola ipotesi in cui al 27 dicembre dell’anno successivo al periodo di liquidazione residua da versare un’imposta, per il medesimo periodo, superiore a 250.000 euro.
Ai fini della predetta verifica è necessario considerare che ogni versamento, volontario o meno, eseguito dal contribuente successivamente al termine originario di pagamento, ma entro il 27 dicembre dell’anno successivo al periodo di liquidazione, sia in forma di ravvedimento operoso che di rateazione del debito a seguito del controllo automatizzato di cui all’articolo 54-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, o della successiva cartella di pagamento, deve essere scomputato ai fini della verifica di punibilità. Eccezionalmente, ai sensi dell’articolo 23 del Decreto Legge n. 34 del 30 marzo 2023, la punibilità è esclusa, a prescindere dalla predetta verifica, nel caso di adesione alla tregua fiscale, nelle forme previste dall’articolo 1,commi da 153 a 158 e da 166 a 252, della Legge 29 dicembre 2022, n. 197, per le somme versate integralmente dal contribuente secondo le modalità e nei termini dalla speciale sanatoria (purché le relative procedure siano definite prima della pronuncia della sentenza di appello).
In tema di reati da omesso versamento Iva lo scudo penale previsto dall’articolo 23 del Decreto Legge n. 34 del30 marzo 2023 non costituisce l’unica eccezione. Relativamente all’ipotesi in oggetto la Corte di Cassazione ha affermato che se la presentazione di una proposta concordataria e la sua approvazione ed omologazione da parte del Tribunale successivamente alla consumazione del reato, tale proposta non può “far elidere la responsabilità penale dell’amministratore della società che non ha versato quanto dovuto all’Erario ai fini degli obblighi IVA” (Cass., sez. III pen., 23 settembre 2013, n. 39101). Tuttavia se l’ammissione al concordato preventivo è anteriore alla scadenza del termine per il versamento dell’acconto IVA dell’anno successivo(Cass., serio III pen., 16 aprile 2015, n. 15853), deve escludersi la configurabilità del reato previsto dall’articolo10-ter del Decreto Legislativo n. 74 del 2000, qualora l’inosservanza del predetto termine consegua alla previsione nel piano concordatario della dilazione del pagamento del debito.
Nello specifico, in considerazione della veste pubblicistica conferita al concordato preventivo, l’ammissione anteriormente al 27 dicembre dell’anno successivo al periodo di liquidazione, con l’inclusione del debito Iva nel piano concordatario in termini di mera dilazione, ovvero senza incidenza sul quantum, è tale da escludere la consumazione del reato (Circolare n. 19/E del 2015), anche se il residuo supera la soglia.
Si tratta di comprendere se tale principio sia applicabile anche all’ipotesi in cui sia previsto uno stralcio dell’imposta, ad esempio nell’ambito della nuova transazione su crediti tributari prevista dall’articolo 63 del Decreto Legislativo n. 14 del 12 gennaio 2019. In considerazione dell’attuale formulazione dell’articolo 13 del Decreto Legislativo n. 74 del 2000, tale possibilità deve ammettersi. La disposizione, infatti, prevede che la non punibilità dei reati di cui agli articoli 10-bis, 10-ter e 10-quater, comma 1, sia condizionata all’estinzione, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, dei debiti tributari, comprese sanzioni amministrative e interessi, mediante l’integrale pagamento degli importi dovuti, anche a seguito delle speciali procedure conciliative e di adesione all’accertamento previste dalle norme tributarie, nonché del ravvedimento operoso. Dello stesso tenore il citato articolo 23 del Decreto Legge n. 34 del 30 marzo 2023, che esclude la punibilità nel caso di adesione alla tregua fiscale, nelle forme previste dall’articolo 1, commi da 153 a 158 e da166 a 252, della Legge 29 dicembre 2022, n. 197, per le somme versate integralmente dal contribuente secondo le modalità e nei termini ivi previsti.
Paolo Iaccarino – Informati S.r.l.