Imu, così la gestione per il coniuge separato che ha cambiato residenza

Sulla questione dell’esenzione per l’ex consorte che si è trasferito in ottemperanza del giudice c’è ancora contrasto interpretativo

La domandaDue coniugi sono comproprietari di un immobile esente dall’Imu in quanto adibito ad abitazione principale.

Si chiede se, nel caso di sentenza di separazione intervenuta tra i suddetti coniugi, spetti l’esenzione dell’Imu al coniuge che, ottemperando alla pronuncia del giudice, abbia lasciato l’abitazione, trasferendosi altrove e cambiato la residenza.

Si chiede inoltre se vi sia l’obbligo di segnalare tale circostanza al Comune dove è ubicato l’immobile in parola.

Il problema sottoposto dal lettore è ancora oggi fonte di contrasto interpretativo. A decorrere dal 1° gennaio 2020 la normativa (articolo 1, comma 741, let. c), legge 160/2019) assimila all’abitazione principale la casa familiare assegnata al «genitore affidatario dei figli», a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì, ai soli fini dell’applicazione dell’imposta, il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso. Fino al 2019, invece, la normativa assimilava all’abitazione principale l’abitazione dell’ex coniuge assegnatario.

La normativa fa riferimento al «genitore affidatario dei figli», e quindi presuppone la presenza di figli minorenni. Qualche incertezza interpretativa può suscitare la lettura della circolare Mef n. 1/DF del 18 marzo 2020, nella quale, tuttavia, il Ministero non assume una posizione nitida, in quanto si afferma che «in caso di separazione senza figli o con figli maggiorenni e autosufficienti la giurisprudenza ritiene che la casa coniugale non può essere assegnata ad uno dei due coniugi a titolo di contributo al mantenimento, in sostituzione dell’assegno di mantenimento, non avendo l’assegnazione una funzione assistenziale».

Quello che rileva, comunque, è che la normativa assimila all’abitazione principale la casa assegnata al «genitore affidatario» dei figli, e trattandosi di norma agevolativa questa è di stretta interpretazione.

La tesi opposta, che considera l’assimilazione all’abitazione principale assegnata dal giudice della separazione anche all’ex coniuge, si basa sulla perdurante vigenza dell’articolo 4, comma 12-quinquies, del Dl 16/2012, norma che dispone quanto segue: «Ai soli fini dell’applicazione dell’imposta municipale propria di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e successive modificazioni, nonché all’articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, l’assegnazione della casa coniugale al coniuge, disposta a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, si intende in ogni caso effettuata a titolo di diritto di abitazione».

Tale disposizione, tuttavia, non pare applicabile alla nuova Imu disciplinata dalla legge 160/2019.

Ed infatti, l’articolo 1, comma 780, legge 160/2019 dispone quanto segue: «A decorrere dal 1° gennaio 2020 sono abrogati: l’articolo 8, ad eccezione del comma 1, e l’articolo 9, ad eccezione del comma 9, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23; l’articolo 13, commi da 1 a 12-ter e 13-bis, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214; il comma 639 nonché i commi successivi dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, concernenti l’istituzione e la disciplina dell’imposta comunale unica (Iuc), limitatamente alle disposizioni riguardanti la disciplina dell’Imu e della Tasi.

Restano ferme le disposizioni che disciplinano la Tari.

Sono altresì abrogate le disposizioni incompatibili con l’Imu disciplinata dalla presente legge». Quindi, l’articolo 4, comma 12-quinquies, del Dl 16/2012 dispone che l’assegnazione all’ex coniuge si intende effettuata a titolo di diritto di abitazione, ma ai soli fini:

a) dell’Imu di cui all’articolo 8 del Dlgs 23/2011, norma questa però abrogata a decorrere dal 1° gennaio 2020; b) dell’Imu di cui all’articolo 13 del Dl 201/2011, norma anche questa abrogata a decorrere dal 1° gennaio 2020. Pertanto, l’articolo 4, comma 12-quinquies, del Dl 16/2012, non è più applicabile dal 1° gennaio 2020, in quanto la finzione giuridica, per cui l’assegnazione dell’abitazione all’ex coniuge costituisce un diritto reale di abitazione (da cui consegue la soggettività passiva) operava solo con riferimento alla vecchia Imu, soppressa per legge.

Sulla problematica in esame la giurisprudenza di merito appare divisa, sicché si dovrà aspettare un primo pronunciamento della Cassazione.

Fonte: Il Sole 24 ORE – Riproduzione riservataAutore: Pasquale Mirto