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Riforma dello Sport: abrogazione del vincolo sportivo e nuova figura dell’apprendistato sportivo
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La riforma dello Sport ha introdotto la figura dell’apprendistato sportivo. Si tratta di una forma particolare di apprendistato diversa da quella ordinaria. Il legislatore si è preoccupato di garantire la crescita non solo sportiva, ma anche culturale dei giovani sportivi. Ciò anche al fine di favorire l’accesso all’attività lavorativa al termine della carriera sportiva.
L’introduzione di questa nuova forma di rapporto di lavoro va di pari passo con un’ulteriore e rilevante novità introdotta dalla Riforma dello Sport: l’abrogazione del vincolo sportivo. Le società sportive non potranno più impedire agli atleti migliori di cambiare club per diversi anni. Il tesseramento avrà di fatto una durata annuale.
La novità entrerà pienamente in vigore il 31 luglio 2024. Il 31 luglio scorso la novità ha interessato esclusivamente i nuovi tesseramenti. Il vincolo potrà al massimo avere una durata biennale per i giovani tesserati entro i 15 anni di età. Invece, in tutti gli altri casi la durata sarà limitata ad un anno.
La novità non potrà essere aggirata in alcun modo prevedendo, ad esempio, una penale per l’atleta che deciderà di cambiare società. L’unica deroga è per l’appunto rappresentata dalla stipula di un contratto di apprendistato sportivo. Questa forma contrattuale consente di “vincolare” i giovani per tre anni. Essa rappresenta, quindi, una deroga più che legittima ed espressamente prevista dal legislatore. L’apprendistato consente quindi di allungare la durata del vincolo sportivo che, secondo la disciplina ordinaria può avere, come detto, una durata di uno o due anni al massimo.
Le nuove regole (l’abrogazione del vincolo sportivo) entreranno in vigore nel mese di luglio prossimo. Pertanto, le società sportive dovranno essere pronte per utilizzare la nuova opportunità. Tuttavia, affinché la nuova forma contrattuale sia concretamente utilizzabile è necessaria l’approvazione di alcuni decreti di attuazione a tutt’oggi mancanti.
La riforma prevede tre diverse tipologie di apprendistato. Quello scolastico, quello professionalizzante e quello di alta formazione. Nel primo caso, l’atleta deve avere meno di 15 anni; per l’apprendistato scolastico deve avere un’età compresa tra i 15 e i 23 anni; per l’ultima forma un’età compresa tra i 18 e i 23 anni.
Per le prime due tipologie di apprendistato è necessaria l’emanazione di un DPCM in modo da stabilire gli standard formativi relativi ai percorsi di istruzione e formazione finalizzati all’acquisizione dei titoli e delle qualifiche. Per il momento le società sportive potranno fare ricorso unicamente all’apprendistato professionalizzante.
In quest’ultimo caso sarà necessario predisporre un piano formativo, nominare un tutor ed erogare la formazione secondo quanto previsto in dettaglio dal piano. Il rapporto tra la società e l’atleta dovrà essere gestito secondo le regole indicate dalla contrattazione collettiva.
Deve però osservarsi che a tutt’oggi un numero estremamente limitato di società ha fatto ricorso a questa forma contrattuale anche in considerazione dei costi ingenti rispetto alla stipula di un vero e proprio contratto di lavoro con un giovane atleta ancora in fase di crescita. La misura è completamente nuova e probabilmente le società sportive sono in attesa di ricevere i primi chiarimenti. E’ dunque probabile che avvicinandosi la data del 1° luglio2024, che le società ricorrano con interesse e maggiore frequenza alla stipula del contratto di lavoro dell’apprendistato sportivo.
In tale ipotesi, come detto, si supererà, almeno parzialmente, l’abrogazione del vincolo sportivo, ma con costi che le società di più piccole dimensioni non saranno sempre in grado di gestire.
Nicola Forte -Informati S.r.l. – Riproduzione Riservata