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Detrazione spese sanitarie pagate dal de cuius
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L’Agenzia delle Entrate, tramite la Risposta n. 43 del 15 febbraio 2024, torna a fornire chiarimenti in merito al regime fiscale delle spese sanitarie sostenute da un fondo sanitario in nome del de cuius.
Il quesito in esame viene posto da un soggetto erede di un defunto iscritto ad un fondo sanitario di dirigenti aziendali, “in relazione al quale i contributi versati non sono deducibili dal reddito complessivo”.
Tale fondo, nell’anno successivo al decesso del de cuius, ha pagato una fattura intestata direttamente a quest’ultimo nell’anno successivo a quello del defunto, in ottemperanza a prestazioni sanitarie allo stesso rese nell’anno precedente.
In considerazione di ciò, l’erede chiede di sapere se tali spese possono essere portate in detrazione nella dichiarazione dei redditi del defunto relativa al periodo d’imposta in cui è avvenuta l’emissione della fattura.
Preliminarmente, l’Agenzia ricorda che è l’art. 15 del TUIR a disciplinare il regime di detraibilità delle spese sanitarie, stabilendo che al fine di determinare l’esatto carico fiscale del contribuente, dall’imposta lorda è possibile detrarre spese sanitarie per un importo pari al 19% di quelle sostenute durante l’anno fiscale.
In tal senso possono essere considerate come rimaste a carico del contribuente anche le seguenti spese rimborsate che non possono essere considerate detraibili o deducibili:
- per effetto di contributi o premi di assicurazione;
- versati da altri e che concorrono a formare il suo reddito, nell’ipotesi in cui il datore di lavoro ne abbia riconosciuto la detraibilità in sede di ritenuta.
Sul punto, si è espressa, da ultimo, anche la Circolare n. 14/2023, la quale, tra le altre cose, ha stabilito che si considerano rimaste a carico del contribuente solo le spese sanitarie rimborsate qualora i contributi e “premi versati non abbiano determinato alcun beneficio fiscale in termine di detrazione d’imposta o di esclusione dal reddito”, con la precisazione che al fine di perfezionare la detrazione è necessario rispettare il c.d. principio di cassa, indicando il sostenimento delle spese sanitarie nella dichiarazione dei redditi nella quale sono state effettivamente sostenute, anche raccogliendo l’idonea documentazione a supporto.
Con riferimento al caso di specie, l’Agenzia richiama quanto già espresso attraverso la Ris. 167/2005,documento che aveva già ammesso la diretta detrazione da parte del contribuente delle spese sanitarie rimborsate da un fondo di assistenza sanitaria, in quanto “il pagamento diretto alle strutture sanitarie di atteggia come una mera modalità di liquidazione prevista, a scopo di semplificazione e velocizzazione della procedura”, salvo il rispetto del principio di cassa.
Tutto ciò considerato, l’Agenzia non consente la detrazione delle spese sanitarie oggetto di chiarimento, in quanto ritiene non rispettato il principio di cassa, poiché le stesse non sono state portate in detrazione nell’anno in cui le stesse sono state pagate dal fondo alla struttura sanitaria.
Marco Luciani -Informati S.r.l. – Riproduzione Riservata