Crediti “Transizione 4.0”, dopo la comunicazione al GSE riparte la compensazione

This is a custom heading element.

L’Agenzia delle entrate detta i tempi della compensazione dei crediti d’imposta soggetti alla comunicazione preventiva prevista dall’articolo 6 del Decreto Legge 29 marzo 2024, n. 39. Dopo aver bloccato i crediti per investimenti “Transizione 4.0” con la Risoluzione n. 19/E del 12 aprile 2024, con la successiva Risoluzione n.25/E del 15 maggio 2024 riabilita la compensazione dei crediti d’imposta per investimenti in beni strumentali nuovi e per investimenti in ricerca e sviluppo, transizione ecologica, innovazione tecnologica 4.0 e altre attività innovative.

Un breve excursus. Ai fini della loro fruizione, l’articolo 6 del Decreto Legge n. 39 del 2024, per tutti i crediti d’imposta per investimenti in beni strumentali nuovi di cui all’articolo 1, commi da 1057-bis a 1058-ter, della Legge 30 dicembre 2020, n. 178, i crediti d’imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica e design e ideazione estetica di cui all’articolo 1, commi 200, 201 e 202, della Legge 27 dicembre2019, n. 160, ivi incluse le attività di innovazione tecnologica finalizzate al raggiungimento di obiettivi di innovazione digitale 4.0 e di transizione ecologica di cui ai commi 203, quarto periodo, 203-quinquies e 203-sexies del medesimo articolo 1 della Legge n. 160 del 2019, ha introdotto l’obbligo di effettuazione di una comunicazione preventiva, descrittiva dell’investimento che si intende realizzare, da aggiornarsi al completamento dell’investimento medesimo. Tale comunicazione viene espressamente richiesta anche per gli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2024 al giorno di entrata in vigore del DL 39 del 2024 (30 marzo 2024), nonché per gli investimenti in beni strumentali nuovi di cui all’articolo 1, commi da 1057-bis a 1058-ter, della Legge 30 dicembre 2020, n. 178, relativi all’anno 2023.

In attesa della pubblicazione delle modalità e dei termini di invio della predetta comunicazione, con la Risoluzione n. 15/E/2024 l’Amministrazione finanziaria ha cautelativamente bloccato il canale delle compensazioni dei crediti d’imposta interessati e temporaneamente sospeso i relativi codici tributo (“6936” e“6937”, quando in corrispondenza degli stessi viene indicato come “anno di riferimento” 2023 o 2024, e “6938”,“6939” e “6940”, quando in corrispondenza degli stessi viene indicato come “anno di riferimento” 2024).

A tal fine, con una successiva FAQ pubblicata sul proprio sito istituzionale l’Amministrazione finanziaria ha specificato che la sospensione non interessa gli investimenti realizzati nel periodo d’imposta 2022, anche a seguito di prenotazione (

https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/risposte-alle-domande-piu-frequenti-beni-strumentali-imprese

). In particolare, per gli investimenti prenotati entro il 31/12/2021 o il 31/12/2022 con l’accettazione dell’ordine vincolante e il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione, se l’interconnessione del bene strumentale è avvenuta negli anni 2023 o 2024, è possibile utilizzare il relativo credito in compensazione con il codice tributo 6936 e indicando, quale anno di riferimento, l’anno in cui è iniziato l’investimento, a prescindere dall’anno in cui questo si è concluso o da quello di interconnessione del bene strumentale.

Visto il decreto direttoriale del Ministero delle imprese e del made in ITALY del 24 aprile 2024, con il quale sono stati definiti il contenuto e le modalità̀ per l’invio dei modelli di comunicazione, con la Risoluzione n. 25/E/2024di ieri l’Agenzia delle entrate rompe gli indugi e riabilita i codici tributo precedentemente sospesi. Pertanto, le imprese titolari delle agevolazioni interessate dal blocco delle compensazioni potranno nuovamente utilizzare crediti in compensazione indicando quale anno di riferimento il medesimo anno di completamento

crediti agevolato riportato nella comunicazione stessa. Ove i crediti d’imposta utilizzati in compensazione non trovino riscontro nei dati delle comunicazioni trasmessi dal Ministero delle imprese e del made in ITALY all’Agenzia delle Entrate, i relativi modelli F24 saranno scartati.

Sotto il profilo prettamente pratico la Risoluzione in commento sembra introdurre un ulteriore vincolo, rilevane ai fini del buon esito della compensazione. Al fine di evitare lo scarto della delega di pagamento il contribuente dovrà avere cura di riportare sulla delega di pagamento F24 il medesimo anno di realizzazione dell’investimento indicato nella comunicazione preventiva, indipendentemente dall’anno di avvenuta interconnessione. Tale indicazione, in particolare, si scontra con le indicazioni della Risoluzione n. 3/E/2021 con la quale è stato specificato che il campo “anno di riferimento” deve essere valorizzato con l’anno di interconnessione dei beni.

Si pone, inoltre, un secondo problema. Per ora la trasmissione della comunicazione avviene a mezzo posta elettronica certificata, senza acquisizione automatica delle informazioni ivi indicate. Vi è pertanto il rischio concreto che, nonostante l’avvenuta trasmissione, la comunicazione non venga elaborata per tempo, inficiandola compensazione del credito. Sotto tale profilo l’augurio è che l’Amministrazione finanziaria sia indulgente disponga in via cautelativa la sospensione del pagamento ai sensi dell’articolo 37, comma 49-ter, del Decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, affinché il contribuente, nei trenta giorni successivi, possa dimostrare di aver espletato l’adempimento.

Paolo Iaccarino -Informati S.r.l. – Riproduzione Riservata