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Lavoratori autonomi forfettari: determinazione dati da comunicarealla Cassa di previdenza
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Durante il mese di giugno gli studi professionali sono in piena attività impegnati nella redazione dei bilanci delle dichiarazioni dei redditi. In realtà, l’adempimento dichiarativo è solo una delle numerose incombenze che gravano ogni anno sugli operatori. Quest’anno si aggiunge il concordato preventivo biennale, ma devono essere tenuti in considerazione anche tutti gli adempimenti collegati agli obblighi contributi.
Ogni professionista deve comunicare alla Cassa di previdenza cui risulta iscritto sia il reddito derivante dall’esercizio di arti e professioni, ma anche il volume d’affari ai fini Iva. I predetti dati sono necessari per consentire la liquidazione del contributo soggettivo e il contributo integrativo le cui scadenze previste per effettuare i relativi versamenti non sono analoghe per tutte le Casse di previdenza.
Sono tenuti a questi adempimenti anche i contribuenti forfettari anche se, in questi casi, è necessario tenere conto di alcune specificità che caratterizzano i coloro che hanno scelto di applicare il forfait. In primo luogo, si deve quindi tenere conto del fatto che i predetti contribuenti non possono esercitare la rivalsa Iva e sono esonerati, per tale ragione, dall’obbligo di presentazione della dichiarazione annuale Iva.
In questo caso, in mancanza di tale adempimento, non è possibile determinare il volume d’affari facendo riferimento al modello Iva. L’unica possibilità consiste nel fare riferimento all’ammontare dei compensi complessivamente percepiti nel periodo d’imposta indicati in corrispondenza dei righi LM22 e seguenti del quadro LM del Modello Redditi 2024.
Successivamente, come detto, dovrà essere determinato il reddito conseguito nel periodo d’imposta a seguito dell’esercizio dell’attività professionale da comunicare alla Cassa di previdenza ai fini del computo del contributo soggettivo.
Deve però considerarsi, che il reddito professionale netto, cioè la base per il computo dell’imposta sostitutiva del 15 per cento (o del 5 per cento nei primi cinque anni), è al netto dei contributi previdenziali. Infatti, al fine di non compromettere la deducibilità dei predetti oneri (in mancanza di ulteriori redditi) le disposizioni in vigore consentono la deducibilità analitica degli oneri previdenziali come se si trattasse di un costo sostenuto nell’esercizio dell’arte o della professione. In buona sostanza in primis si determinerà il reddito lordo applicandogli incassi dei compensi lo specifico coefficiente di redditività previsto per il settore e, successivamente, saranno considerati in deduzione i contributi previdenziali versati nell’anno alla Cassa di appartenenza. L’importo così determinato e indicato in corrispondenza del rigo LM38 è soggetto all’imposta sostitutiva da indicare in corrispondenza del successivo rigo LM39.
Tuttavia, tale dato, risultante dal rigo LM38 non deve essere comunicato alla Cassa di previdenza trattandosi, come detto, del reddito al netto della quota contributiva. L’importo da comunicare è quello lordo indicato in corrispondenza del rigo LM34, quindi prima ancora di considerare in deduzione la quota di contributo soggettivo considerata in deduzione nell’anno oggetto di dichiarazione 2023.
L’eventuale comunicazione alla Cassa di previdenza del reddito netto di cui al rigo LM38 determina la sottostima della base di calcolo degli oneri contributivi e costituirà oggetto di rettifica da parte della Cassa di previdenza cui risulta iscritto il professionista. In tale ipotesi, l’indicazione del dato errato avrà determinato il versamento di contributi inferiori rispetto a quelli dovuti con la conseguente ripresa degli stessi a cura della Cassa e con la contestuale irrogazione di una sanzione di tipo amministrativo.
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Nicola Forte -Informati S.r.l. – Riproduzione Riservata