Acconto IMU 2024 e doppio esonero per i coniugi residenti separatamente

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Grazie alla “storica” pronuncia della Consulta del 2022, in merito all’agevolazione IMU per i coniugi che risiedono in immobili diversi, non si pongono più dubbi sul fatto che, per questi ultimi, non vi sarà alcun importo da versare per detto tributo come acconto entro il prossimo 16 giugno. Se, poi, dovessero comunque essere pagate somme a tale titolo, si potrà procedere con le richieste di rimborso (nelle tempistiche previste dalla legge).

Anche per il 2024 acconto IMU con possibile doppia esenzione per i coniugi residenti separatamente, in linea con quanto stabilito dalla sentenza n. 209 del 13/10/2022 della Corte Costituzionale che si è espressa proprio su simile casistica, con conseguenze pratiche non irrilevanti per gli operatori alla data odierna. Quanto detto, peraltro, non solamente in ottica pro-futuro, dato che vi sono effetti derivanti da quanto stabilito dalla Consulta che si riverberano anche su quanto accaduto in passato (in considerazione della tipica retroattività delle pronunce di incostituzionalità).

Ed infatti, per quei coniugi che si trovano a risiedere e dimorare effettivamente in immobili diversi, anche situati nel territorio del medesimo Comune, ossia per tutti i soggetti che rientrano nelle casistiche di “reale doppia residenza” – escludendo invece le ipotesi in cui venga spostato (fittiziamente) il luogo di abitazione di uno dei coniugi, come accade con le seconde case al fine di fare (indebitamente) proprio il beneficio fiscale in discussione – parimenti per il 2024 non vi sarà da versare alcun importo di IMU a titolo di acconto.

Circostanza che, nonostante il “vuoto normativo” che si è creato a seguito della sentenza della Corte Costituzionale, e che risulta tuttora tale in mancanza di interventi normativi sul punto, non potrà senz’altro essere messa in dubbio in futuro; quanto detto, si tenga presente, specialmente in considerazione del fatto chell stessi giudici hanno nondimeno dettato gli indirizzi al fine di regolare l’esonero dal versamento dell’IMU nei casi di cui trattasi.

Ad ogni modo, chiarita la situazione per il prossimo versamento in scadenza a metà del mese di giugno, va tenuto a mente come possa comunque accadere – tipicamente per errore – che vi sia chi si troverà in ogni caso ad adempiere al pagamento dell’IMU (non dovuta) in acconto per la propria l’abitazione principale, in presenza del coniuge residente in un diverso immobile. Anche se nulla è perduto in simile ipotesi, dato che costoro potranno successivamente presentare l’apposita istanza di rimborso per detti importi versati – come affermato in precedenza, a prescindere dal Comune di abitazione del relativo consorte.

Si ricorda a questo fine che detti soggetti potranno richiedere il rimborso di simili versamenti entro il termine di 5anni a partire dal versamento (come previsto dall’art. 1, comma 164 della Legge 296/2006): quest’ultimo rappresenta infatti l’unico momento rilevante con riguardo al rimborso, come stabilito in passato dalla Suprema Corte (si veda, tra le altre, la pronuncia della Cassazione n. 969 del 20/01/2016), senza che si debba invece in alcun modo fare riferimento, ad esempio, alla pronuncia di illegittimità costituzionale. La quale ultima, in ogni caso, non risulta in grado di legittimare le richieste di rimborso “ad libitum”, senza limiti temporali.

Pertanto:

considerando la richiamata scadenza del prossimo 16 giugno (dilazionata al giorno 17, in quanto il termine ex lege cade di domenica), e assumendo la tempestività dei versamenti, coloro che sono interessati potranno presentare le istanze di rimborso fino al 17 giugno 2029.

Francesco Paolo Fabbri – Informati srl– Riproduzione Riservata