- Home
- Studio MUDOL
- CIN e affitti brevi: obbligo dal 1° settembre
CIN e affitti brevi: obbligo dal 1° settembre
This is a custom heading element.
Dal 1° settembre si è dato il via alla seconda fase del CIN. È ancora attesa la pubblicazione dell’Avviso che stabilisce il termine della fase sperimentale per l’attribuzione del PIN, la quale era prevista entro e non oltre il 1°settembre 2024. Sono previsti, inoltre, ulteriori 60 giorni per adeguarsi al nuovo sistema, con la conseguente successiva irrogazione delle sanzioni nell’ipotesi di violazioni. Dal 28 agosto 2024, le Regioni Basilicata, Campania, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Toscana, Umbria e la Provincia Autonoma di Trento si sono unite alla fase sperimentale della Banca Dati nazionale delle Strutture Ricettive e degli immobili destinati a locazione breve o per finalità turistiche (BDRS), che includeva già le Regioni Emilia-Romagna, Piemonte e la Regione autonoma Valle d’Aosta, oltre ad Abruzzo, Calabria, Liguria, Lombardia, Marche, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia, Veneto e la Provincia Autonoma di Bolzano.
Dunque, la fase 1 con la quale era previsto lo sviluppo dell’interoperabilità con le banche dati territoriali e il coinvolgimento graduale delle Regioni e Province Autonome è giunta al termine. La fase sperimentale dell’operazione relativa alla richiesta di attribuzione del CIN legato agli affitti brevi, si ricorda, era partita il 3giugno 2024 al fine di contrastare il sommerso e quindi la sottrazione di risorse dalle casse dell’Erario. In breve, tutte le Regioni sono dotate di una propria banca dati e il periodo sperimentale è servito a sviluppare la capacità di dialogo tra i diversi software.
Tramite la piattaforma BDSR è possibile richiedere i Codice Identificativo Nazionale (CIN), da utilizzare per la pubblicazione degli annunci e per l’esposizione all’esterno delle strutture e degli immobili, ai sensi dell’art. 13-ter del decreto-legge n. 145/2023: effettuando l’accesso tramite identità digitale, i titolari visualizzeranno i dati relativi alle strutture collegate al proprio Codice Fiscale, integrano le informazioni mancanti, segnalano eventuali modifiche e ottengono il CIN. In questa fase non sono previste sanzioni ed è consentito ai cittadini che lo desiderano di adeguarsi con anticipo agli obblighi correlati al codice identificativo. Gli obblighi saranno applicabili dal 60esimo giorno dalla data di pubblicazione dell’Avviso attestante l’entrata in funzione, sull’intero territorio nazionale, della piattaforma per l’assegnazione del CIN.
Come chiarito dalle FAQ del Ministero del Turismo, l’obbligo di possedere ed esporre il CIN è generalizzato non prevede eccezioni. Quindi, se si è soggetti all’obbligo di possedere ed esporre il codice regionale/provinciale, si dovrà richiedere anche il CIN e dovranno essere esposti entrambi i codici. Si precisa che la presenza del CIN è obbligatoria anche nella pubblicazione di un annuncio.
Le sanzioni – La pubblicità della struttura ricettiva sprovvista di CIN è punibile con una sanzione amministrativa di importo variabile tra 800 e 8.000€. Chi non utilizza all’interno degli annunci il predetto codice rischia l’irrogazione di una sanzione amministrativa tra i 500 e i 5.000€. Inoltre, troverà applicazione anche l’obbligo di dotarsi di dispositivi per la rilevazione di gas combustibili e di monossido di carbonio, oltre che estintori portatili omologati. In questo caso la sanzione potrà essere irrogata fino a 6.000€, ma scatterà solo per i soggetti che esercitano l’attività turistica nella forma di impresa, quindi anche qualora nello stesso anno siano concessi in locazione breve più di quattro unità immobiliari.
Redazione Fiscal Focus – Informati srl– Riproduzione Riservata