Novità Legge di Bilancio 2025: Regime Forfettario e Riduzioni Contributive INPS

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Nel corso dell’iter parlamentare di approvazione della Legge di Bilancio 2025, sono stati approvati emendamenti significativi, che vanno a toccare una vasta platea di contribuenti potenzialmente interessati. Le modifiche introdotte, infatti, vanno a ritoccare i requisiti per il mantenimento del regime forfettario nel 2025 e prevedono l’introduzione di nuove e significative riduzioni contributive a favore dei soggetti che si iscrivono perla prima volta, nel 2025, alla gestione INPS Artigiani e Commercianti. Di seguito, i dettagli delle disposizioni normative in via di introduzione.

Modifiche al regime forfettario –

Il regime forfettario, disciplinato dall’articolo 1, commi 54-89, della legge 23dicembre 2014, n. 190, prevede specifiche condizioni per l’accesso e il mantenimento del regime. Tra le cause ostative, il comma 57, lettera d-ter), stabilisce che non possono avvalersi del regime forfettario i soggetti che, nell’anno precedente, abbiano percepito redditi di lavoro dipendente e assimilati eccedenti i 30.000 euro, come definiti agli articoli 49 e 50 del TUIR (D.P.R. 917/1986), salvo che il rapporto di lavoro sia cessato. Tale causa ostativa era stata introdotta dall’articolo 1, comma 692, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di Bilancio2020).

Come chiarito dall’Agenzia delle Entrate nel corso di numerose risposte ad interpello, ai fini della verifica del limite cui sopra rilevano i redditi percepiti in via ordinaria, inclusi i premi di produttività assoggettati a imposta sostitutiva, mentre sono esclusi gli arretrati da pensione. Ai fini dell’irrilevanza dei redditi di lavoro dipendente nella verifica della soglia, il rapporto di lavoro subordinato deve essere definitivamente cessato nell’anno precedente a quello di adozione o mantenimento del regime agevolato.

Con l’emendamento approvato nell’ambito dell’iter del DDL Bilancio 2025, viene introdotto il comma 10-bisall’articolo 2 del disegno di legge stesso, in materia di “Misure di sostegno al reddito”, che prevede, esclusivamente per l’anno 2025, l’innalzamento della soglia di reddito da lavoro dipendente e assimilato da 30.000 a 35.000 euro.

Alla luce della modifica introdotta, i contribuenti che nell’anno di imposta 2024 hanno percepito redditi di pensione o di lavoro dipendente di ammontare superiore a 30.000 euro, ma entro 35.000 euro potranno adottare o mantenere il regime forfettario nel 2025. A partire dall’annualità successiva (verifica del reddito di lavoro dipendente/pensione del 2025 per l’accesso o il mantenimento del regime agevolato nel 2026), la soglia tornerà ad essere 30.000 euro, sempre che, come spesso capita con le disposizioni introdotte con un’ottica temporale limitata ad un anno, non intervenga in seguito una proroga o l’introduzione a regime dei nuovi valori di riferimento.

Riduzioni contributive per artigiani e commercianti neoiscritti nel 2025 –

L’emendamento alla legge di bilancio 2025 inserisce nel testo originale del DDL l’articolo 28-bis, che riconosce una riduzione del 50% della contribuzione dovuta, a favore dei soggetti che si iscrivono per la prima volta nel corso del 2025 alle gestioni INPS degli artigiani e dei commercianti.

L’agevolazione è applicabile:

  • a coloro che avviano un’attività d’impresa, indipendentemente dal regime contabile adottato (anche forfettario);
  • a coloro che effettuano il primo ingresso in una società tra il 1° gennaio 2025 e il 31 dicembre 2025;
  • ai collaboratori familiari che si iscrivono per la prima volta alle gestioni Art Comm nel 2025.

La riduzione contributiva è concessa per tre anni (per un periodo di 36 mesi consecutivi).

È quindi necessario, al fine di godere appieno della riduzione, che non vi sia interruzione nella contribuzione alle gestioni interessate.

Si osservi che la misura è rivolta solo a coloro che si iscrivono per la prima volta, e riguarda solo le gestioni INPS Artigiani e Commercianti, non gli iscritti all’INPS Gestione Separata.

L’accredito, a livello pensionistico, avverrà in ragione di quanto effettivamente versato. Di conseguenza, se il reddito assoggettato a contribuzione sarà pari o inferiore al reddito minimale, visto che il versamento effettuato sarà pari al 50% rispetto a quello ordinario, l’accredito ai fini pensionistici sarà parimenti ridotto alla metà.

La riduzione contributiva non sarà applicata automaticamente.

Pertanto, le procedure INPS dovranno essere adeguate, al fine di consentire la presentazione di un’apposita istanza finalizzata all’ottenimento della nuova riduzione contributiva qui in esame.

La riduzione è alternativa a altre misure agevolative, pertanto, nel caso in venga concessa, non sarà possibile godere contestualmente delle diverse riduzioni previste in ragione dell’età del contribuente, e nemmeno della riduzione contributiva concessa ai contribuenti in regime forfettario. Queste ultime, nel rispetto delle condizioni imposte dalle rispettive normative di riferimento, potranno essere richieste al termine del triennio di riduzione al 50%.

Sandra Pennacini – Informati srl– Riproduzione Riservata