La decadenza dei termini di accertamento per chi ha aderito al CPB

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Per coloro che hanno accettato la proposta dell’Agenzia delle Entrate per il concordato preventivo vi sono specifiche regole che derogano a quanto ordinariamente previsto circa la scadenza dal potere di sottoporre ripresa fiscale i soggetti passivi. Anche se, complici ulteriori norme facenti capo alla normativa ISA, si crea un intreccio di non facile soluzione tra allungamenti e accorciamenti dei suddetti termini.

Dopo aver esaminato l’ordinaria dinamica relativa ai termini di accertamento fiscale, in particolare nell’ottica della loro scadenza, si può ora prendere in considerazione la specifica casistica dei soggetti che hanno aderito al CPB. Ciò in quanto per questi ultimi è stata stabilita innanzitutto una deroga (in peius) proprio per lo spirare dei termini di accertamento, che risultano difatti allungati.

Si ricorda come, a seguito della conversione in legge del c.d. “Decreto Omnibus” (D.L. 113/2024), nel medesimo è stato introdotto l’art. 2-quater, che come noto aveva stabilito il regime di “ravvedimento speciale “per coloro che avrebbero optato per il concordato preventivo; art. 2-quater che, al comma 14, reca però anche due norme che allungano i termini di accertamento – in deroga a quanto previsto dall’art. 3, comma 3 dello Statuto dei diritti del contribuente – per i soggetti ISA, come segue:

  1. vi è una prima dilazione al 31/12/2027 dei termini di accertamento, sia per le imposte dirette che per l’IVA, con riguardo alle annualità d’imposta dal 2018 al 2021 per le quali, oltre all’adesione al CPB, si è applicato il citato ravvedimento speciale (evidentemente per i soli anni, tra quelli citati, in cui ciò ha avuto luogo), seguendo poi
  2. una generica proroga degli stessi termini al 31/12/2025, ancora una volta per le imposte dirette così come per l’IVA, in virtù della mera adesione al concordato.

Rispetto alla seconda casistica si pone però un problema, dato dal fatto che vige al contempo una disposizione (art. 9, comma 11, lettera e) del D.L. 50/2017) che, così come declinata nel corso del tempo – da ultimo dal provvedimento n. 205127 del 22/04/2024 per il periodo d’imposta 2023 (punto 4.3) – stabilisce una riduzione dei termini di accertamento, nella misura di un anno, al raggiungimento di un punteggio di affidabilità ISA almeno pari a 8. Disposizione che va dunque, per l’appunto, “riconciliata” con quanto visto in precedenza.

È venuta a tal fine in soccorso la risposta all’interrogazione parlamentare n. 5-03163 del 27/11/2024 della Commissione Finanze alla Camera, con cui il MEF ha riportato importanti chiarimenti in merito alla suddetta questione.

Nella risposta il Ministero ha difatti messo un punto fermo alla faccenda, affermando che deve venire preventivamente attuato lo “sconto” ai termini di accertamento che fa capo al beneficio premiale ISA; e poi, solo successivamente, si applica la norma di cui all’art. 2-quater del D.L. 113/2024. Ragion per cui, in ultima analisi, per i soggetti ISA che hanno aderito al concordato preventivo biennale e che, contestualmente, hanno fruito della riduzione delle tempistiche di accertamento in considerazione del punteggio di affidabilità fiscale ottenuto, la regola da seguire è tale per cui:

  1. a) per il periodo di imposta 2018 i termini di decadenza per l’accertamento erano già scaduti il 31/12/2023(proprio in considerazione della riduzione di un anno), non venendo pertanto “interessati da alcuna proroga”;
  2. b) per il successivo periodo di imposta 2019 gli stessi termini, che scadrebbero il 31/12/2024 visto l’accorciamento in discorso, risultano prorogati al 31/12/2025.

La citata risposta del MEF non ha invece recato alcun chiarimento sulla prima delle menzionate proroghe specificamente dedicate al concordato – per coloro che hanno beneficiato del ravvedimento speciale – forse inconsiderazione del fatto che, in tale ipotesi, lo spostamento dei termini di accertamento a fine 2027 non è in alcun modo permeabile rispetto al periodo d’imposta oggi in chiusura (2024). Ed anzi, proprio sulla base di quanto appena visto:

per coloro che non hanno ottenuto un punteggio ISA almeno pari a 8 per il 2018, in mancanza del restringimento delle tempistiche per l’accertamento è chiaramente applicabile la dilazione al 31/12/2027, mentre per quelli che possono beneficiare della riduzione dei termini di un anno non vi era di fatto alcun interesse ad aderire al ravvedimento speciale, proprio in considerazione del fatto che per essi il periodo d’imposta2018 era già “andato in soffitta” un anno fa.

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