Condizioni per l’applicazione della mini IRES al 20% per il 2025

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I commi da 436 a 444, dell’articolo 1 del DDL bilancio 2025, concedono, per il solo periodo d’imposta 2025, determinati soggetti passivi IRES, al ricorrere di talune condizioni, l’aliquota agevolata IRES del 20% per cento, in luogo di quella ordinaria del 24%.

Si tratta di una previsione temporanea emanata nelle more dell’attuazione dei principi delineati dall’articolo 6 della L. 111/2023 contenente la delega al Governo per la riforma fiscale, che prevede la riduzione dell’aliquota dell’IRES nel caso in cui sia impiegata in investimenti, con particolare riferimento a quelli qualificati, o anche in nuove assunzioni ovvero in schemi stabili di partecipazione dei dipendenti agli utili una somma corrispondente, in tutto o in parte, al reddito entro i due periodi d’imposta successivi alla sua produzione.

I soggetti destinatari dell’IRES ridotta sono i seguenti:

  • le società per azioni e in accomandita per azioni, le società a responsabilità limitata, le società cooperative le società di mutua assicurazione, nonché le società europee di cui al regolamento (CE) n. 2157/2001 e le società cooperative europee di cui al regolamento (CE) n. 1435/2003 residenti nel territorio dello Stato;
  • gli enti pubblici e privati diversi dalle società, nonché i trust, residenti nel territorio dello Stato, che hanno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali;
  • le società e gli enti di ogni tipo, compresi i trust, con o senza personalità giuridica, non residenti nel territorio dello Stato.

Va precisato che sono escluse dai benefici in parola le società e degli enti in liquidazione ordinaria, assoggettati procedure concorsuali di natura liquidatoria, nel periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024, ovvero quelli determinano il proprio reddito imponibile, anche parzialmente, sulla base di regimi forfetari.

Il beneficio della riduzione dell’aliquota è subordinato al rispetto cumulativo di tutte le condizioni di seguito rappresentate:

  • accantonamento ad apposita riserva di una quota minima pari all’80 per cento degli utili dell’esercizio incorso al 31 dicembre 2024, sicché parrebbero escluse dall’agevolazione le società con un bilancio 2024 in perdita;
  • destinazione di una quota pari ad almeno il 30 per cento di tali utili accantonati e, comunque, non inferiore al 24 per cento degli utili dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2023 (di ammontare non inferiore, in ogni caso, a 20 mila euro), a investimenti nell’acquisto, anche mediante contratti di locazione finanziaria, di beni strumentali nuovi, sia materiali che immateriali 4.0, ovvero quelli di cui all’articolo 38 del decreto-legge n.19 del 2024 (investimenti beni strumentali Transizione 5.0), destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato, che siano effettuati tra la data di entrata in vigore della presente legge e la scadenza del termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024 (in riferimento a tale seconda condizione potrebbe intendersi la necessità di bilanci 2023 in utile).

La previsione normativa di cui al comma 437 è foriera di ulteriori condizioni da rispettare.

In particolare, nel periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024:

  • il numero di unità lavorative per anno (ULA) non deve risultare diminuito rispetto alla media del triennio precedente;

devono essere effettuate nuove assunzioni di lavoratori dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato in misura tale da garantire un incremento occupazionale di almeno l’1% del numero di lavoratori dipendenti a tempo indeterminato mediamente occupato nel periodo d’imposta precedente (ovvero quello in corso al 31 dicembre 2024) e, comunque, in misura non inferiore a una nuova assunzione.

L’impresa, inoltre, non deve aver fatto ricorso all’istituto della cassa integrazione guadagni nell’esercizio incorso al 31 dicembre 2024, ovvero in quello successivo, ad eccezione del caso in cui l’integrazione salariale ordinaria sia stata corrisposta in presenza di situazioni aziendali dovute a eventi transitori e non imputabili all’impresa o ai dipendenti, incluse le intemperie stagionali.

Sono, altresì, previste specifiche ipotesi di decadenza dall’agevolazione. Si incorre in tali circostanze nel caso in cui si proceda alla:

  • distribuzione della quota di utile accantonata entro il secondo esercizio successivo a quello in corso al 31dicembre 2024;
  • dismissione, cessione a terzi, destinazione a finalità estranee all’esercizio dell’impresa ovvero destinazione stabilmente a strutture produttive localizzate all’estero, anche se appartenenti allo stesso soggetto, dei beni oggetto di investimento entro il quinto periodo d’imposta successivo a quello nel quale è stato realizzato l’investimento (non è prevista l’ipotesi degli investimenti sostitutivi).

Particolari disposizioni sono previste in caso di consolidato nazionale o mondiale, nonché in ipotesi di tassazione per trasparenza.

Ai fini della determinazione dell’acconto dovuto per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025, non si tiene conto dei benefici derivanti dall’applicazione della mini IRES.

È prevista l’emanazione di un apposito decreto del MEF per l’attuazione delle disposizioni in commento, anche al fine di prevedere le disposizioni di coordinamento con altre norme dell’ordinamento tributario, nonché al fine di disciplinare le modalità di riversamento dell’agevolazione nelle ipotesi di decadenza dal beneficio.

Giovanni Riccio – Informati srl– Riproduzione Riservata