Avvisi bonari, nuovi termini per una procedura ancora antiquata

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A decorrere dal primo gennaio 2025, raddoppiano i termini di pagamento previsti per i controlli automatici e formali delle dichiarazioni dei redditi notificati a mezzo posta elettronica certificata e raccomandata con ricevuta di ritorno. Nulla cambia, invece, per i termini di pagamento relativi agli avvisi telematici resi disponibili agli intermediari di cui all’articolo 3, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22luglio 1998, n. 322, per i quali resta fermo il termine complessivo di novanta giorni.

Ai sensi dell’articolo 3 del Decreto Legislativo 5 agosto 2024, n. 108, a partire dalle comunicazioni notificate dal1° gennaio 2025, i termini di pagamento degli avvisi di cui agli articoli 36-bis e 36-ter del Decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, nonché all’articolo 54-bis del Decreto del Presidente della Repubblica n. 633del 1972 in tema di imposta sul valore aggiunto, passano da trenta a sessanta giorni. A seguito di tale modifica e per i soli avvisi resi disponibili dall’inizio del nuovo anno direttamente ai contribuenti, l’iscrizione a ruolo delle somme dovute non verrà eseguita se il contribuente provvederà a pagare entro sessanta giorni, non più trenta, dal ricevimento del controllo automatico o dell’esito del controllo formale.

Nulla cambierà, invece, per gli avvisi notificati agli intermediari. L’articolo 2-bis del Decreto Legge n. 203 del2005 disponeva che il termine di pagamento, prima di 30 giorni, decorresse dal sessantesimo giorno successivo a quello di trasmissione telematica dell’invito. Secondo la previgente formulazione della norma, ancora applicabile agli avvisi notificati fino al 31 dicembre 2024, il contribuente era ammesso al beneficio se il pagamento avveniva entro complessivi novanta giorni (sessanta + trenta) dalla messa a disposizione dell’avviso telematico. Con la riforma, in maniera lineare, si dispone che il termine di pagamento è ampliato a novanta giorni decorrenti dalla data di trasmissione telematica dell’invito.

L’introduzione di nuovi termini di pagamento aggiorna automaticamente i termini delle procedure di riesame in autotutela delle citate comunicazioni di irregolarità, trattate mediante il canale CIVIS (Risoluzione n. 72 del2021). Per le nuove comunicazioni, infatti, i contribuenti avranno sessanta giorni anche per presentare l’istanza di riesame. In tal caso, ove la richiesta sia parzialmente accolta, con la rideterminazione della pretesa e l’aggiornamento della comunicazione, decorreranno ulteriori sessanta giorni per procedere al pagamento delle somme residue se l’istanza di revisione sia stata presentata nel termine ordinario di pagamento (ovvero entro sessanta giorni dalla notifica dell’avviso). Ove, invece, l’istanza sia stata presentata oltre sessanta giorni dalla notifica della comunicazione, a termini di pagamento ormai scaduti, l’ufficio procederà comunque alla rideterminazione delle somme dovute, tuttavia con l’applicazione piena di sanzioni e interessi.

La riforma non affronta, invece, il tema dell’obbligo di risposta da parte dell’Amministrazione finanziaria. Oggi, come ieri, la richiesta di riesame in autotutela di una comunicazione di irregolarità non determina l’automatica sospensione dei termini di pagamento. In particolare, nell’ipotesi in cui l’istanza sia presentata entro sessanta giorni dalla notifica dell’avviso bonario, qualora all’esito dell’attività dell’Ufficio la richiesta sia integralmente respinta, il contribuente avrà diritto di beneficiare della riduzione delle sanzioni dovute nel solo caso in cui siano ancora pendenti i termini di pagamento ordinari. Lo stesso trattamento è previsto anche nel caso in cui l’Ufficio tardi a comunicare la propria risposta.

La procedura di revisione delle comunicazioni di irregolarità si mostra ancora antiquata e inadeguata rispetto all’evoluzione del contesto tecnologico. Il sistema CIVIS non consente ancora un’interlocuzione biunivoca fra l’Amministrazione finanziaria ed il contribuente, con l’impossibilità di fornire chiarimenti ulteriori ed ammette l’allegazione di documenti a supporto esclusivamente delle attività di controllo formale di cui all’articolo 36-terdel Decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973. Anche la motivazione del provvedimento di rigetto si mostra ancora molto lontana dagli standard di trasparenza imposti dallo Statuto del contribuente, spesso criptica e carente.

Paolo Iaccarino – Informati srl– Riproduzione Riservata