Gli effetti della riammissione alla rottamazione quater

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Le disposizioni relative alla riammissione alla rottamazione quater, hanno il pregio non solo di favorire il contribuente, dandogli la possibilità di rimettersi in regola con i pagamenti attinenti alla precedente rottamazione, ma vengono confermati anche gli effetti della presentazione della dichiarazione di adesione con procedura agevolata già presenti nell’originaria normativa.

Va subito premesso che, l’articolo 3-bis, commi 1 e 2, del DL n. 202/2024, convertito dalla legge n. 15/2025,prevede la riammissione alla procedura di definizione agevolata dei carichi affidati all’agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022 (c.d. Rottamazione-quater) per i debitori che, al 31 dicembre 2024,siano incorsi nell’inefficacia della definizione per omesso, insufficiente o tardivo versamento, alle relative scadenze, delle somme da corrispondere per effetto dell’adesione alla procedura medesima.

Si ricorda che, ove si aderisca alla procedura di riammissione sono dovute le sole somme affidate a titolo di capitale e di rimborso spese per le procedure esecutive e di notifica. Non sono dovuti, quindi, gli importi affidati a titolo di interessi e sanzioni, gli interessi di mora, le sanzioni e le somme aggiuntive sui crediti previdenziale e le somme maturate a titolo di aggio per l’agente della riscossione.

La riammissione in oggetto opera limitatamente ai debiti compresi nelle dichiarazioni rese ai fini della predetta adesione. In proposito, nelle FAQ n. 1 e n. 4, pubblicate sul sito di ADER, è stato precisato che rientrano nella domanda di riammissione solo i debiti già oggetto del piano di pagamento della “Rottamazione quater” e, quindi, già contenuti nella “Comunicazione delle somme dovute” che è stata inviata dalla stessa ADER inseguito alla precedente rottamazione quater per i carichi affidati all’agente della riscossione dal 1° gennaio2000 al 30 giugno 2022.

È possibile beneficiare della riammissione, presentando, entro il 30 aprile 2025, la dichiarazione sopra citata con modalità esclusivamente telematiche, già pubblicate dall’agente della riscossione sul proprio sito internet.

Il comma 2, dispone, ai fini di cui sopra, l’applicazione dell’articolo 1, commi da 231 a 233 e da 236 a 252, della legge n. 197 del 2022, con le seguenti deroghe:

la dichiarazione può essere integrata, relativamente ai soli debiti sopra citati, entro il 30 aprile 2025;

il pagamento delle somme dovute, alle quali sono applicati gli interessi al tasso del 2 per cento annuo a decorrere dal 1° novembre 2023, è effettuato alternativamente:

in unica soluzione, entro il 31 luglio 2025;

nel numero massimo di dieci rate consecutive, di pari importo, con scadenza, rispettivamente, le prime due, il 31 luglio e il 30 novembre 2025 e le successive, il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre degli anni 2026 e 2027;

l’agente della riscossione comunica al debitore, entro il 30 giugno 2025, l’ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, ivi incluso quello delle singole rate, nonché il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse;

limitatamente ai debiti definibili ricompresi nella dichiarazione di adesione, alla data del 31 luglio 2025 le dilazioni sospese per effetto della presentazione della stessa dichiarazione di adesione automaticamente revocate.

Gli effetti

Tra i commi suddetti, richiamati dalla novella, che si applicano all’operazione di riammissione alla rottamazione in esame, rientra anche il comma 240, che tratta degli effetti della presentazione della dichiarazione di adesione con procedura agevolata.

Nello specifico:

  • si sospendono i termini di prescrizione e decadenza;
  • si sospendono, fino alla scadenza della prima o unica rata delle somme dovute a titolo di definizione, gli obblighi di pagamento derivanti da precedenti dilazioni in essere alla data di tale presentazione;
  • si inibiscono le iscrizioni di nuovi fermi amministrativi e ipoteche, con salvezza di quelli già iscritti alla data di presentazione della domanda (FAQ n. 8 di ADER);
  • si vietano l’avvio di nuove procedure esecutive e la prosecuzione di quelle già avviate, a meno che non sosia già tenuto il primo incanto con esito positivo;
  • si vieta di considerare “irregolare” il debitore nell’ambito della procedura di erogazione dei rimborsi d’imposta ex articolo 28-ter del D.P.R. n. 602 del 1973.

In estrema sintesi, in sede di erogazione di un rimborso d’imposta di ammontare superiore a 500 euro comprensivi di interessi, l’Agenzia delle entrate verifica se il beneficiario risulta iscritto a ruolo e, in caso affermativo, trasmette in via telematica apposita segnalazione all’agente della riscossione che ha in carico il ruolo, mettendo a disposizione dello stesso le somme da rimborsare. Ricevuta la segnalazione, l’agente della riscossione notifica all’interessato una proposta di compensazione tra il credito d’imposta ed il debito iscritto a ruolo, sospendendo l’azione di recupero ed invitando il debitore a comunicare entro sessanta giorni se intende accettare tale proposta;

si vieta di considerare inadempiente il debitore ai fini della verifica della morosità da ruolo, ex articolo 48-bis del D.P.R. n. 602 del 1973, per un importo superiore a 5.000 euro, all’atto del pagamento, da parte delle Pubbliche Amministrazioni e delle società a totale partecipazione pubblica, di somme di ammontare pari almeno allo stesso importo.

Il richiamato articolo dispone che le Amministrazioni Pubbliche e le società a prevalente partecipazione pubblica, prima di effettuare a qualunque titolo il pagamento di un importo superiore a cinquemila euro, siano tenute a verificare se il beneficiario è inadempiente all’obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo e, in caso affermativo, non procedono al pagamento e segnalano la circostanza all’agente della riscossione competente per territorio, ai fini dell’esercizio dell’attività di riscossione delle somme iscritte a ruolo;

si estende alla rottamazione in esame la norma (articolo 54 del D.L. n. 50 del 2017) che consente il rilascio del DURC a seguito della presentazione della domanda di definizione agevolata, purché sussistano gli altri requisiti di regolarità previsti dalla vigente disciplina ai fini del rilascio del documento.

Opera dunque una deroga al principio generale in base al quale, in caso di inadempimento degli obblighi di versamento dei contributi, il DURC è rilasciato solo successivamente all’adozione di un provvedimento di rateizzazione, adozione che, peraltro, secondo le determinazioni in materia dell’INPS, non si considera perfezionata prima del pagamento della prima rata (Cfr. il DM 30 gennaio 2015), già applicata per le precedenti edizioni della definizione agevolata dei carichi.

Da ultimo, dovrebbe valere anche per la riammissione in parola, il chiarimento di AE, contenuto nella circolare27 gennaio 2023, n. 2/E, laddove è stato precisato che, il mancato o tardivo versamento di quanto dovuto a titolo di definizione non determina la preclusione della possibilità di rateizzare, ai sensi dell’articolo 19 del DPR n. 602 del 1973, il debito per il quale si è verificata l’inefficacia della stessa definizione.

Francesco Barone – Informati srl – Riproduzione Riservata