Agevolazione ”prima casa”: esclusa la rettifica del trasferimento della residenza entro 18 mesi

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In materia d’agevolazioni per l’acquisto della “prima casa”, per il soggetto che intende mantenere la residenza all’estero e l’iscrizione all’A.I.R.E., non è possibile procedere alla rettifica della dichiarazione precedentemente resa nell’atto d’acquisto in relazione al trasferimento della residenza, entro il termine di diciotto mesi dall’acquisto, tramite un atto integrativo, seppur redatto secondo le medesime formalità giuridiche del precedente atto.

Secondo l’Amministrazione Finanziaria, infatti, il mancato rispetto dell’impegno assunto in atto a trasferire la residenza, entro diciotto mesi, nel Comune dov’è ubicato l’immobile, comporta la decadenza dalle agevolazioni fruite per l’acquisto della ”prima casa”.

È quanto emerge dal parere reso dal Fisco nella Risposta n. 238 del 2 dicembre 2024, a seguito di un’istanza d’interpello presentata da un contribuente che, trasferitosi all’estero per motivi di lavoro ed iscritto all’A.I.R.E., è poi rientrato «temporaneamente in Italia per la necessità di collaborare nell’assistenza familiare», ove ha lavorato e lavora attualmente, con contratti a tempo determinato.

Lo stesso, con atto notarile di compravendita del 2023 e «successivo atto definitivo… (trascorsi i termini previsti per l’esercizio del diritto di prelazione…)» ha acquistato un’abitazione in Italia, fruendo delle agevolazioni sulla c.d. ”prima casa”. A tal fine, dichiarava in atto che «l’immobile è ubicato nel Comune ove intende stabilire la propria residenza entro diciotto mesi» dall’acquisto.

A corredo di quanto sopra esposto, l’istante rappresenta di essere interessato al mantenimento della residenza all’estero e dell’iscrizione all’A.I.R.E. e, dunque, per conservare le agevolazioni in esame, chiede di poter procedere alla rettifica della dichiarazione precedentemente resa in relazione al trasferimento della residenza entro il termine di diciotto mesi dall’acquisto, tramite un atto integrativo, redatto secondo le medesime formalità giuridiche del precedente atto d’acquisto, da registrare presso lo stesso Ufficio di registrazione del suddetto atto originario.

Il parere dell’Agenzia delle Entrate –

Il Fisco, rispondendo all’istanza pervenuta, anzitutto riepiloga la normativa di riferimento, ricordando che, le agevolazioni per l’acquisto della ”prima casa” sono disciplinate dalla Nota IIbis, posta in calce all’articolo 1 della Tariffa, Parte I, allegata al D.P.R. n. 131/1986 (TUR). La fruizione dell’agevolazione è subordinata al possesso dei requisiti (di carattere oggettivo e soggettivo) stabiliti dalla citata Nota II bis.

In particolare, il Fisco rammenta che l’articolo 2, comma 1, del D.L. n. 69/2023, ha modificato la Nota IIbis, comma 1, lett. a), concernente l’applicazione dell’agevolazione in esame per le ipotesi d’acquisto della ”prima casa” in Italia da parte di un soggetto «trasferito all’estero per ragioni di lavoro».

Ai sensi della citata lett. a), infatti, per beneficiare dell’agevolazione in questione, occorre «che l’immobile sia ubicato nel territorio del comune in cui l’acquirente ha o stabilisca entro diciotto mesi dall’acquisto la propria residenza o, se diverso, in quello in cui l’acquirente svolge la propria attività ovvero, se l’acquirente si è trasferito all’estero per ragioni di lavoro e abbia risieduto o svolto la propria attività in Italia per almeno cinque anni, nel comune di nascita o in quello in cui aveva la residenza o svolgeva la propria attività prima del trasferimento. La dichiarazione di voler stabilire la residenza nel comune ove è ubicato l’immobile acquistato deve essere resa, a pena di decadenza, dall’acquirente nell’atto d’acquisto».

Sul punto, le Entrate richiamano anche la Circolare del 16 febbraio 2024, n. 3/E, la quale chiarisce che «il beneficio fiscale, in ragione dell’intervento normativo, viene, pertanto, ancorato ad un criterio oggettivo, svincolandolo da quello della cittadinanza […].

Pertanto, possono accedere al beneficio fiscale in esame, le persone fisiche che, contestualmente:

  • si siano trasferite all’estero per ragioni di lavoro;
  • abbiano risieduto in Italia per almeno cinque anni (per la verifica del requisito temporale della residenza, il quinquennio non dev’essere necessariamente inteso in senso continuativo) o ivi svolto, per il medesimo periodo, la loro attività, anteriormente all’acquisto dell’immobile (s’intende ricomprendere ogni tipo di attività, ivi incluse quelle svolte senza remunerazione);
  • abbiano acquistato l’immobile nel comune di nascita, ovvero in quello in cui avevano la residenza o in cui svolgevano la propria attività prima del trasferimento.

L’Agenzia ricorda, altresì, che per fruire dell’agevolazione in esame, devono ricorrere naturalmente anche le condizioni di cui alle lett. b) e c) della Nota II-bis, ossia: assenza di altri diritti reali vantati su immobili ubicati nello stesso comune e novità nel godimento dell’agevolazione.

In virtù di quanto sopra esposto, possono accedere al beneficio fiscale in esame, tra l’altro, le persone fisiche che, contestualmente al ricorrere dei suddetti requisiti, si «siano trasferite all’estero per ragioni di lavoro» al momento dell’atto d’acquisto dell’abitazione in Italia.

L’Agenzia spiega, infatti, che il requisito del trasferimento all’estero per ragioni di lavoro «deve sussistere già al momento dell’acquisto dell’immobile».

Tale ultima circostanza – spiega il Fisco – assume rilievo dirimente nella fattispecie in esame in cui, l’istante è rientrato in Italia ed al momento dell’acquisto dell’immobile svolgeva la propria attività lavorativa in Italia. Ne consegue che, ai fini del quesito in esame, non risulta integrato, al momento dell’acquisto dell’immobile, il presupposto d’acquirente ”trasferito all’estero per ragioni di lavoro”.

Considerando, quindi, tutto quanto sin qui esposto, le Entrate ritengono che, nella fattispecie in esame, il contribuente istante non possa procedere alla rettifica della dichiarazione precedentemente resa nell’atto d’acquisto in relazione al trasferimento della residenza (entro il termine di diciotto mesi dall’acquisto) tramite un atto integrativo, seppur redatto secondo le medesime formalità giuridiche del precedente atto d’acquisto, da registrare presso lo stesso Ufficio di registrazione del suddetto atto originario.

Secondo l’Agenzia delle Entrate, infatti, il mancato rispetto dell’impegno assunto in atto a trasferire la residenza, entro diciotto mesi, nel Comune ove è ubicato l’immobile, comporta la decadenza dalle agevolazioni fruite per l’acquisto della ”prima casa”.

Per completezza, le Entrate richiamano anche la Risoluzione 31 ottobre 2011, n. 105/E, nella quale è stato chiarito, invece, che «laddove sia ancora pendente il termine di diciotto mesi per il trasferimento della residenza, l’acquirente che si trovi nelle condizioni di non poter rispettare l’impegno assunto, anche per motivi personali, possa revocare la dichiarazione d’intenti formulata nell’atto d’acquisto dell’immobile», presentando un’apposita istanza all’Ufficio presso il quale l’atto è stato registrato e chiedendo la riliquidazione dell’imposta assolta in sede di registrazione, senza applicazione di sanzioni.

Pietro Mosella – Informati srl– Riproduzione Riservata