Approvato il Modello 730/2025: novità, tempistiche e controlli

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Con il Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate n. 114763/2025 del 10 marzo 2025 è stato approvato il Modello 730/2025 e relativi allegati, tra cui i modelli 730-1, 730-2 (per sostituti d’imposta, CAF e professionisti), 730-3, 730-4 e 730-4 integrativo, nonché la bolla di accompagnamento per il modello 730-1.

Il provvedimento tiene conto delle indicazioni di cui all’articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 8 gennaio2024, n. 1 (cd. decreto semplificazioni adempimenti), ampliando l’ambito di possibile utilizzo del dichiarativo.

Termini e modalità di presentazione

Il Modello 730/2025 deve essere presentato entro il 30 settembre 2025, secondo i consueti canali:

  • invio diretto all’Agenzia delle Entrate tramite servizi telematici, con o senza modifiche ai dati precompilati.
  • consegna al CAF o professionista abilitato, che provvederà alla verifica, all’eventuale integrazione e all’inoltro.
  • presentazione tramite sostituto d’imposta (datore di lavoro), limitatamente ai lavoratori dipendenti.

Ampliamento platea 730 e nuovi quadri M e T

A partire dall’anno di imposta 2024 è possibile utilizzare il modello 730 anche per dichiarare alcune fattispecie reddituali per le quali in precedenza era necessario presentare il modello REDDITI PF, quali:

  • redditi soggetti a tassazione separata e imposta sostitutiva e da rivalutazione dei terreni (quadro M);
  • plusvalenze di natura finanziaria (quadro T).

Per quanto riguarda il quadro M, tale quadro, a partire da quest’anno, accoglie i redditi a tassazione separata, che in precedenza erano da dichiararsi nel quadro D.

In particolare, si segnala il nuovo rigo M3, nel quale devono essere indicati i rimborsi di oneri per i quali si è fruito della detrazione in anni precedenti (ad esempio, i rimborsi ottenuti nel 2024 con riferimento a spese sanitarie per le quali negli anni precedenti si è fatta valere la detrazione IRPEF).

Nel quadro M, che ricomprende numerose casistiche, trova anche collocazione, nella sezione III B – Altri dati –l’indicazione dei dati afferenti alla rivalutazione del valore dei terreni di cui all’art. 67, comma 1 lett. a) e b) del Tuir, rideterminati ai sensi dell’art. 2 del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282 (righi M76 e seguenti).

Il nuovo quadro T, invece, è dedicato alle plusvalenze di natura finanziaria. Tale quadro è suddiviso in sezioni, e ricalca le modalità espositive da sempre utilizzate per l’omologo quadro presente nel Modello Redditi (plusvalenze tassate al 20%, al 26%, plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni in Paesi a regime fiscale privilegiato o di OICR immobiliari esteri, ecc.). La sezione V è specificatamente dedicata all’indicazione delle plusvalenze derivanti dalla cessione di cripto-attività tassate al 26%.

Altre novità introdotte

Ulteriori novità si rilevano in più parti del dichiarativo, conseguenza diretta dell’evoluzione normativa. In questa sede ci si limita a citare l’adeguamento della modulistica afferente ai redditi da fabbricati per la gestione dei redditi da locazioni brevi, per i quali la cedolare secca può, a partire dal 2024, assumere assumere aliquota 21% solo per un immobile, mentre i successivi scontano il 26%. Sempre in materia di locazioni brevi si segnala l’obbligo di indicare nella sezione III del quadro B il Codice Identificativo Nazionale (CIN) assegnato dal Ministero del Turismo.

Modalità di presentazione e controlli

Si ricorda che l’utilizzo del modello 730 prevede vantaggi sui controlli documentali, differenziati a seconda del canale di presentazione del dichiarativo e variabili anche in ragione del fatto che i dati precompilati vengano confermati oppure modificati.

Se la presentazione è di tipo “diretto”, ovvero il modello 730 viene presentato direttamente dal contribuente (tramite sito Agenzia Entrate area riservata) oppure per il tramite del sostituto di imposta, e non viene apportata alcuna modifica ai dati precompilati, allora vale l’esclusione automatica dei controlli formali sugli oneri precompilati (es. spese sanitarie).

Laddove, invece, vengano apportate delle modifiche che incidono sulla determinazione del reddito o dell’imposta, non saranno effettuati i controlli documentali sugli oneri precompilati che non sono stati modificati, mentre sugli oneri comunicati che risultano modificati saranno effettuati i controlli documentali relativamente ai soli documenti che hanno determinato la modifica (ad esempio spese sanitarie che vengono inserite e che risultano assenti sul precompilato).

Se, invece, la presentazione avviene tramite CAF/Professionista, se non vengono apportate modifiche, anche in questo caso non saranno effettuabili controlli formali sugli oneri precompilati. Se, invece, vengono apportate modifiche che incidono sulla determinazione del reddito o dell’imposta, i controlli documentali saranno effettuati nei confronti del CAF o del professionista, anche sugli oneri detraibili e deducibili che sono stati comunicati all’Agenzia delle entrate, ad eccezione dei dati delle spese sanitarie, per le quali il controllo formale è effettuato relativamente ai soli documenti di spesa che non risultano indicati nella dichiarazione precompilata.

Indipendentemente dalla modalità di presentazione, i controlli documentali possono sempre riguardare i dati comunicati dai sostituti d’imposta mediante la Certificazione Unica. L’Agenzia delle Entrate può, inoltre, sempre e comunque effettuare controlli finalizzati alla verifica delle condizioni poste alla base delle detrazioni e deduzioni; pertanto, può ad esempio verificare se un familiare è effettivamente a carico, oppure se sussistono condizioni soggettive (caso “tipo” riportato nelle istruzioni è la verifica dell’effettiva destinazione dell’immobile ad abitazione principale entro un anno dall’acquisto nel caso di detrazione degli interessi passivi sul mutuo ipotecario per l’acquisto dell’abitazione principale)

Sandra Pennacini – Informati srl – Riproduzione Riservata