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ASD: la personalità giuridica e il ruolo del Notaio
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L’art. 14 del D.lgs. n. 39/2021 prevede la possibilità per le Associazioni Sportive Dilettantistiche di ottenere la personalità giuridica con un procedimento semplificato. Ciò derogando alla disciplina del D.P.R. n. 361 del 10 febbraio 2000.
La personalità giuridica potrà essere richiesta sia al momento in cui la ASD si iscrive al RASD (Registro Attività Sportive Dilettantistiche), ma anche successivamente, per le associazioni già in attività.
Si tratta di una semplificazione notevole in quanto il procedimento di cui al citato Decreto n. 361, oltre ad essere più articolato, espone l’Associazione sportiva che effettua la richiesta di riconoscimento ad una valutazione sulla congruità del fondo di dotazione rispetto agli obiettivi che si prefigge. In alcuni casi il riconoscimento potrebbe essere negato in quanto il fondo di dotazione iniziale sarebbe ritenuto insufficiente rispetto alle finalità dell’associazione.
Questo rischio invece non sussiste nell’ipotesi in cui si decida di richiedere la personalità giuridica a seguito dell’applicazione dell’art. 14 del d.lgs. n. 39 del 28 febbraio 2021. In questo caso la procedura, oltre ad essere semplificata, attribuisce all’ente associativo maggiori certezze.
Non sussiste alcun rischio circa la mancanza di congruità del fondo di dotazione iniziale. L’art. 14 in esame prevede espressamente che a tal fine è sufficiente un patrimonio minimo di 10.000 euro. A tal proposito il comma 3-ter prevede espressamente che
“Si considera patrimonio minimo per il conseguimento della personalità giuridica una somma liquida e disponibile non inferiore a 10.000 euro. Se tale patrimonio è costituito da beni diversi dal denaro, il loro valore deve risultare da una relazione giurata, allegata all’atto costitutivo, di un revisore legale o di una società di revisione legale iscritti nell’apposito registro”.
Il notaio, come si desume dall’art. 14 in commento, assume un ruolo centrale nel verificare la sussistenza di tale patrimonio minimo. Tuttavia, mentre l’attività del notaio è evidente qualora la richiesta di riconoscimento venga effettuata all’atto della costituzione con l’iscrizione nel RASD, la procedura non è del tutto chiara per le ASD già costituite e in possesso della personalità giuridica ex DPR n. 361/2000 che ottengono l’iscrizione nel Registro Nazionale delle attività sportive dilettantistiche. In questo caso la norma prevede la sospensione dell’efficacia dell’iscrizione nei registri delle persone giuridiche ex DPR n. 361/2000.
Con riferimento a quest’ultimo caso non è chiaro se l’iscrizione nel Registro Nazionale delle attività sportive dilettantistiche necessiti dell’atto pubblico al fine del controllo notarile sulla consistenza del patrimonio minimo. In questo senso si è espresso il Consiglio Nazionale del Notariato con lo studio n. 23-2023/CTS. Se l’associazione dovesse adeguare anche lo statuto il problema non si porrebbe perché con l’atto pubblico di adeguamento si effettuerebbe anche la verifica del patrimonio minimo. Invece, il problema sussiste se lo statuto non deve essere adeguato.
Deve però osservarsi che la possibilità di fruire della procedura semplificata di cui all’art. 14 in commento non è ancora operativa, se non superando una serie di criticità, mancando il relativo decreto di attuazione che avrebbe dovuto essere approvato entro la fine dell’anno 2023. Il decreto avrà quale oggetto il nuovo regolamento del registro Nazionale delle attività sportive dilettantistiche.
Con il nuovo regolamento sarà “concepita” la nuova piattaforma per la gestione del processo legato all’acquisizione della personalità giuridica da parte delle associazioni.
Ad oggi, non è impossibile richiedere la personalità giuridica per una Asd (e anche ottenerla), ma il processo è ancora molto farraginoso. Con regolamento e piattaforma, almeno una parte delle criticità rilevate fino ad oggi dovrebbero essere superate.
Nicola Forte- Informati S.r.l.