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Bonus casa, tre chance per sanare le cessioni entro il 30 novembre
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Scaduto lo scorso 31 marzo il termine ordinario per inviare la comunicazione di opzione sui bonus edilizi per cessioni/sconti riguardanti spese sostenute nel 2022 (o per rate residue di anni precedenti), si è aperto, fino al prossimo 30 novembre, il periodo dedicato alla “remissione in bonis” ex articolo 2, comma 1, del Dl 16/2012 (adattato al caso specifico dagli articoli 2-ter e 2- quinqies del Dl 11/23).
Se ne possono distinguere tre tipi, i cui tratti comuni sono: l’invio tardivo della comunicazione; la presenza di tutte le altre condizioni necessarie per trasferire validamente il credito; la sanzione di 250 euro, non ravvedibile (articolo 11, comma 1, del Dlgs 471/97).
1 Remissione “ordinaria”:
La prima ipotesi, descritta dalla circolare 33/E/22, prevede che il contribuente abbia tenuto un comportamento coerente con l’esercizio dell’opzione: disporre di un accordo di cessione o di una
fattura riportante lo sconto precedenti al termine originario per l’invio (31 marzo). Il requisito è semplice per lo “sconto” (ci sarà una fattura emessa nel 2022 che lo individua), meno per la cessione, spesso poco o nulla formalizzata (presumibilmente si farà riferimento alla data del pagamento).
2 Remissione “semplificata”:
Il secondo caso è quello di chi, entro lo scorso 31 marzo, non è riuscito a contrattualizzare con l’istituto di credito una cessione delle spese del 2022 (o delle rate residue di spese del 2020
e 2021), ma lo ha fatto successivamente. Il Dl 11/23 prevede (solo in questo caso, in cui l’acquirente è un soggetto “vigilato”) la possibilità di procedere alla “remissione” anche senza un contratto di cessione (in cui lo “sconto” non rientra perché ha come controparte un fornitore).
3 Remissione “antisismica”:
La terza fattispecie riguarda chi ha omesso o presentato tardivamente l’asseverazione di efficacia degli interventi per la riduzione del rischio sismico (“allegato B”), ex articolo 3, comma 3, del Dm 58/2017, ai fini del sismabonus (anche in versione “acquisti” e “super”). Solo in tal caso – ma la disposizione, a nostro avviso, dovrebbe essere estesa a tutti i casi di “remissione in bonis” – si precisa che la «prima dichiarazione utile» citata dall’articolo 2 del Dl 16/2012 è da intendersi come la prima dichiarazione dei redditi in cui va esercitato il diritto di detrazione della prima quota costante dell’agevolazione; fermo restando che, in caso di opzione per cessione o sconto, la remissione in bonis deve comunque avvenire prima della presentazione della comunicazione di opzione.
È l’ipotesi che mostra più criticità, per quanto tutte le “remissioni” presentino il dubbio di quanti versamenti effettuare in presenza di un unico intervento con più comunicazioni da sanare.