Bonus Sud escluso se i beni vengono consegnati nel 2024

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Ai fini dell’ottenimento dell’agevolazione del 45 per cento (bonus Sud su investimenti in beni strumentali nuovi), ex legge 208/2015 (di Stabilità per il 2016), se i beni mobili (attrezzature per ampliamento) sono pagati interamente entro il 31 dicembre 2023 e la consegna avviene nel 2024, l’investimento è comunque agevolabile, anche se la circolare 34/E/2016 chiarisce che «le spese di acquisizione dei beni si considerano sostenute, per i beni mobili, alla data della consegna o spedizione» ?

Considerato il passo successivo della stessa circolare («ovvero, se diversa e successiva, alla data in cui si verifica l’effetto traslativo o costitutivo della proprietà o di altro»), si potrebbe interpretare – ai fini dell’ottenimento dell’agevolazione – come effetto traslativo della proprietà il contratto tra le parti concluso con il totale pagamento del bene entro il 31 dicembre 2023, nonostante la consegna effettiva del bene nel 2024?

Come correttamente osservato dal lettore, la risposta al quesito è da individuare nella circolare 34/E/2016, avente a oggetto proprio il credito d’imposta per investimenti nel Mezzogiorno (articolo 1, commi 98-108, della legge 208/2015). Nella circolare si legge, infatti, che l’imputazione degli investimenti al periodo di vigenza dell’agevolazione segue le regole generali di competenza previste dall’articolo 109, commi 1 e 2, del Dpr 917/1986 (Tuir). Questo articolo prevede che, in caso di acquisizione di beni, le spese si considerano sostenute, per i beni mobili, alla data della consegna o spedizione, oppure – se diversa e successiva – alla data in cui si verifica l’effetto traslativo o costitutivo della proprietà o di altro. Quindi, il primo momento a partire dal quale si considera effettuato l’acquisto coincide con la consegna del bene. Ed eventuali effetti traslativi o costitutivi
della proprietà, come sancito dall’articolo 109, devono risultare successivi alla consegna: se quest’ultima avviene nel 2024, è solo a partire da tale anno che l’acquisto si intende perfezionato, a nulla valendo il pagamento effettuato anticipatamente nel 2023. Il citato effetto traslativo/costitutivo potrà essere, come detto, solo successivo, e mai antecedente, al momento della consegna. Pertanto, nel caso prospettato, non è possibile godere
del bonus Sud, dal momento che il bene non risulta consegnato nel 2023, ultimo anno di applicazione dell’agevolazione in oggetto.

Barbara Marini- Il Sole 24 Ore