Chiarimenti su dichiarazioni dei redditi e visto di conformità nella Circolare del Fisco

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Con un breve documento di prassi l’Agenzia delle Entrate ha fornito alcune indicazioni sui modelli Redditi e 7302024 e sul visto di conformità da includervi qualora richiesto dalle circostanze del caso, esaminando diverse casistiche e ambiti di riferimento che hanno riflessi sui modelli dichiarativi.

La circolare n. 12/E del 31/05/2024 contiene istruzioni, fornite sulla base dello schema domanda-risposta su impulso derivante da alcuni CAF:

sulla compilazione dei modelli Redditi e 730 per il 2024, per la “tornata” relativa al periodo d’imposta 2023, così come sul visto di conformità da apporre nei casi previsti dalla legge.

Come dettagliato nella premessa del documento di prassi, lo stesso illustra in particolare le questioni sull’utilizzo, la compilazione e l’apposizione del visto di conformità in relazione al modello di dichiarazione dei redditi semplificato (ossia il 730/2024), con precisazioni su alcuni oneri detraibili in modo da dare agli uffici uno strumento unitario che garantisca un’applicazione uniforme delle norme sul territorio nazionale.

Proprio sull’estensione dell’utilizzo del modello 730 l’Agenzia riporta innanzitutto che l’art. 2, comma 1 del “Decreto Adempimenti” (D.lgs. 1/2024) ha reso progressivamente accessibile a tutte le persone fisiche non titolari di partita IVA l’utilizzo di tale tipologia di dichiarativo, che può dunque essere presentato, a regime, anche dai soggetti “privati” che non conseguono solamente redditi di lavoro dipendente o assimilati. Anche se, fa notare parimenti la circolare, a partire dalle dichiarazioni da presentare nell’anno 2024, relativamente al periodo d’imposta 2023, i soggetti privi di partita IVA che sono titolari esclusivamente di redditi diversi da quelli di lavoro dipendente e assimilati – indicati nella Sezione I o II del Quadro C – possono presentare il modello 730/2024senza sostituto d’imposta, relativamente alle tipologie reddituali ivi indicate: ad esempio, un contribuente, che deve dichiarare per il 2023 esclusivamente redditi fondiari (da indicare indicati nei Quadri A e B), può utilizzare, al posto del modello Redditi PF 2024, il modello 730/2024 per l’appunto senza sostituto d’imposta.

Un’interessante questione esaminata dal documento attiene poi all’indicazione delle cripto-attività nel modello730, cosa da oggi possibile grazie all’introduzione del nuovo quadro W. In proposito veniva chiesto se:

al fine di indicare correttamente nel modello 730/2024 i dati relativi agli asset in esame detenuti dal contribuente nell’anno d’imposta 2023, ma in presenza di valori riferiti a cripto-attività di diversi emittenti non possedute per il medesimo periodo, risulti corretto indicare la somma dei valori in un unico rigo del Quadro W, oppure se tali valori debbano essere indicati in due righi distinti.

Su questo le Entrate affermano che, come indicato nelle istruzioni rese nel provvedimento n. 68478 del28/02/2024 (al punto 18.48.3.3 – “Determinazione Cripto Attività”), per il calcolo dell’imposta sostitutiva sul valore delle cripto-attività dovuta, analogamente a quanto previsto per l’IVAFE, nel quadro W è necessario compilare distinti righi e indicare i giorni con riferimento a ogni singola attività finanziaria.

Sempre sul tema del cripto veniva domandato se, nel caso di più conti correnti detenuti presso uno stesso intermediario estero, fosse possibile indicare, in merito al “valore finale” dei beni nel quadro W, l’importo della giacenza media da attribuire a ciascun conto detenuto dal contribuente, come riportato nelle istruzioni al modello Redditi (pag. 51 del fascicolo 2 delle istruzioni alla compilazione del modello Redditi PF 2024, “ESEMPIO: due conti correnti presso lo stesso intermediario”). Aspetto sul quale, per ragioni di coerenza, l’Amministrazione finanziaria ha replicato che, qualora il contribuente detenga più conti correnti presso uno stesso intermediario estero, lo stesso:

deve compilare un rigo per ogni conto posseduto, e in relazione al dato relativo al valore finale delle cripto-attività, è possibile fare riferimento all’esempio di calcolo della giacenza media da attribuire a ciascun conto detenuto, riportato nelle richiamate istruzioni del modello Redditi PF 2024.

Riguardo invece all’apposizione del visto di conformità, è stato domandato alle Entrate quale documentazione debba essere visionata e acquisita dal CAF e dal professionista abilitato qualora nel quadro L del modello730/2024 siano indicati i valori dei terreni oggetto di rideterminazione del costo fiscale. Tema rispetto al quale l’autorità fiscale si è espressa sostenendo che, dal momento che nella sezione II del suddetto quadro è indicato l’importo dell’imposta sostitutiva eventualmente già versata in occasione di precedenti rivalutazioni del valore dei terreni, detto importo deve essere oggetto di visto di conformità: ragion per cui il CAF o il professionista abilitato deve controllare e conservare le quietanze di avvenuto versamento tramite modello F24, controllando conservando inoltre la perizia giurata di stima alla base della rivalutazione dichiarata con il modello, così come quelle eventualmente effettuate in precedenza per il medesimo terreno (al fine di verificare che i versamenti esibiti siano effettivamente riferibili allo stesso terreno).

Sempre sul visto veniva chiesto se, ai fini della relativa apposizione con riguardo al Superbonus – in particolare alla luce della variazione dell’aliquota del beneficio fiscale al 90% per le spese sostenute dal 01/01/2023 e con riguardo ai requisiti di applicazione (tali per cui il contribuente deve titolare di diritto di proprietà o di diritto reale di godimento sull’unità immobiliare, con la stessa unità che deve essere adibita ad abitazione principale e il contribuente che deve avere un reddito di riferimento) – il rispetto del requisito relativo al reddito di riferimento del nucleo familiare possa essere attestato mediante dichiarazione sostitutiva resa dal beneficiario della detrazione.

Su questo l’Agenzia ritiene che, ai fini dell’apposizione del visto di conformità in relazione alle predette spese, il contribuente possa provare tali circostanze attraverso una dichiarazione sostitutiva di atto notorio (ex art. 47 il contribuente. 445/2000), con la quale attesti:

  • la composizione del nucleo familiare nell’anno precedente a quello di sostenimento della spesa –indicando peraltro nella predetta attestazione le generalità dei componenti del nucleo familiare (ivi inclusi codici fiscali) e il rapporto di parentela/convivenza intercorrente con il contribuente – e
  • che il “reddito di riferimento”, determinato secondo le indicazioni di cui all’art. 119, comma 8-bis.1 delle. 34/2020, relativamente al medesimo anno, non è superiore a euro 15.000.
Francesco Paolo Fabbri – Riproduzione Riservata