Compensazioni Iva, il visto di conformità si aggiorna

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L’attività richiesta per l’apposizione del visto di conformità è tutt’altro che statica. Inevitabilmente le procedure di controllo elencate nel tempo dai diversi documenti di prassi devono aggiornarsi di pari passo all’evoluzione della normativa di settore. In tale contesto è necessario prestare particolare attenzione ai casi in cui il credito esposto in dichiarazione deriva da eccedenze di versamento “realizzate” con l’utilizzazione di bonus edilizi.

Ai sensi dell’articolo 2 del Decreto Legge n. 164 del 1999 l’apposizione del visto di conformità costituisce l’ultima fase di una procedura di verifica formale avente ad oggetto il riscontro della corrispondenza dei dati esposti nella dichiarazione alle risultanze della relativa documentazione e alle disposizioni che disciplinano gli oneri deducibili e detraibili, le detrazioni e i crediti d’imposta, lo scomputo delle ritenute d’acconto.

Con specifico riferimento alla dichiarazione IVA tale attività non comporta valutazioni di merito o controlli di natura sostanziale (Circolare n. 134/E del 1999 e Circolare n. 7/E del 2015). I controlli, piuttosto, devono essere finalizzati ad evitare errori materiali e di calcolo nella determinazione dell’imponibile, il corretto riporto delle eccedenze di credito, la regolare tenuta e conservazione delle scritture contabili obbligatorie ai fini dell’imposta sul valore aggiunto (Circolare n. 57/E del 2009).

Il soggetto chiamato ad apporre il visto di conformità deve verificare la sussistenza di una delle diverse fattispecie che sono idonee a generare l’eccedenza di imposta (come accade, ad esempio, in presenza di operazioni attive soggette ad aliquote più basse rispetto a quelle gravanti sugli acquisti e sulle importazioni),esaminare se l’eccedenza detraibile risulta giustificata dall’attività economica esercitata, considerare l’eventuale credito proveniente dall’eccedenza formatasi in anni precedenti e non richiesta a rimborso né utilizzata in compensazione (il controllo si limita alla verifica dell’esposizione nella dichiarazione precedente del credito dell’effettiva utilizzazione in compensazione), nonché accertare il versamento delle somme dovute a titolo di liquidazioni periodiche ed acconto.

In merito alla regolarità dei versamenti, con particolare riferimento ai casi in cui questi vengono eseguiti utilizzando in compensazione crediti d’imposta soggetti a limiti di utilizzazione, l’Amministrazione finanziaria è arrivata alla conclusione che l’utilizzazione di un credito agevolativo con “un debito iva artatamente indicato nel modello di pagamento, in quanto non corrispondente al debito d’imposta determinato in conformità a quanto stabilito dall’articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 100” (Risposta n. 460 del2023), ovvero in modalità difforme dalle regole previste per il versamento periodo dell’imposta, costituisce un comportamento in abuso della norma.

In particolare secondo l’Agenzia delle entrate, al fine di evitare che si determini un effetto “trascinamento” tale da rigenerare il credito agevolativo sotto una diversa veste, nello specifico quale credito Iva, il versamento impropriamente effettuato deve essere riconosciuto fiscalmente limitatamente al debito risultante dalle annotazioni eseguite sui registri Iva, eseguite sulla base dei documenti di acquisto e di vendita, e a quello rilevante ai fini del versamento dell’acconto (Risposta n. 8 del 2023).

Si pensi al contribuente titolare di un credito d’imposta Superbonus maturato ai sensi dell’articolo 119 del Decreto Legge n. 34, annualità 2024, da utilizzare in compensazione entro il 31 dicembre 2024. Il contribuente decide di utilizzare tale credito per il versamento dell’Iva relativa al terzo trimestre 2024, il cui debito, secondo letiitbilit10000Otdtifiitildbitiltibt

annotazioni contabili, ammonta a 10.000 euro. Ove, aumentando artificiosamente il debito, il contribuente provveda a versare 25.000 euro, in luogo di 10.000 euro, utilizzando il credito d’imposta Superbonus adisposizione, il versamento rileverà limitatamente al debito effettivo, pari a 10.000 euro, e la quota eccedente, pari a 15.000 euro, non potrà concorrere a determinare l’eccedenza d’imposta utilizzabile in compensazione.

Lo stesso accadrà nel caso in cui, in sede di versamento dell’acconto, il medesimo contribuente provveda, optando per il criterio previsionale, a versare un acconto di gran lunga superiore al debito del quarto trimestre. Benché non vi sia alcuna preclusione al versamento dell’acconto secondo il metodo previsionale, anche laddove superi quanto sarebbe dovuto con il metodo storico o calcolato, la quota parte del versamento eseguito eccedente a quanto effettivamente dovuto, utilizzando crediti d’imposta soggetti a “scadenza”, non potrà essere richiesta a rimborso ovvero, in ragione del descritto effetto “trascinamento”, utilizzata in compensazione sotto le vesti di credito Iva.

Tutto questo dovrà essere adeguatamente considerato ai fini dell’apposizione del visto di conformità, contemperando la legittimità dei versamenti eseguiti con i limiti previsti ai fini dell’utilizzazione dei crediti d’imposta di natura agevolativa.

Paolo Iaccarino – Informati srl– Riproduzione Riservata