Controlli sul denaro contante: le indicazioni delle Dogane

Predisposto un modello unico di dichiarazione da compilare in maniera differenziata

 

Con la Circolare n. 12 del 7 maggio 2024, l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM) ha fornito indicazioni in materia di controlli sul denaro contante in entrata o in uscita dal territorio nazionale, a norma del Regolamento(UE) 2018/1672 e del D. Lgs. n. 195/2008.

Il documento di prassi dell’ADM osserva che, nell’ottica di prevenire il riciclaggio ed il finanziamento del terrorismo, le disposizioni unionali e nazionali relative alle movimentazioni transfrontaliere di “denaro contante”, hanno istituito un solido sistema di controlli nei confronti delle persone fisiche (in entrata o in uscita dall’Unione/territorio nazionale) che recano con sé denaro contante d’importo pari o superiore ai 10.000 euro. In particolare, sia per le movimentazioni in entrata o in uscita dall’UE (articolo 3 Reg. (UE) 2018/1672), sia per le movimentazioni in entrata o in uscita dal territorio nazionale (articolo 3, D. Lgs. n. 195/2008), è prevista la presentazione di un’apposita dichiarazione al primo Ufficio doganale di confine.

L’infrazione amministrativa conseguente alla mera omissione della presentazione della dichiarazione, si perfeziona a prescindere da eventuali ulteriori profili d’illiceità di rilievo amministrativo e/o penale correlati al trasferimento del contante.

In considerazione, quindi, dell’importanza delle informazioni per l’analisi dei rischi e per la valutazione dei controlli da attivare, sia l’articolo 6 del Regolamento unionale 1672/20184, sia l’articolo 4, comma 7, del D. Lgs.n. 195/2008, prevedono la conservazione delle informazioni acquisite da parte dell’Agenzia.

Modello unico di dichiarazione –
Ai fini della presentazione della dichiarazione valutaria (per importi uguali o superiori a 10.000 euro), nonostante la non coincidenza tra la normativa unionale e quella nazionale, al fine di semplificare l’attività dei dichiaranti, è stato predisposto un unico modello di dichiarazione, da compilare in maniera differenziata (in considerazione delle differenze dettate da un lato dal D.lgs. n. 195 del 2008 e dall’altro dal Reg. (UE) 2018/1672), per le dichiarazioni in entrata o in uscita dal territorio nazionale verso i Paesi dell’UE o verso quelli non unionali.

Dubbi interpretativi –
L’ADM ha osservato nella Circolare in commento che, in relazione proprio all’attuale disallineamento normativo tra la disciplina unionale e quella nazionale, alcune strutture territoriali hanno rappresentato dubbi interpretativi relativi a taluni profili applicativi delle disposizioni vigenti, aventi ad oggetto, in particolare, le seguenti tematiche:
1. definizione di denaro contante;
2. oro da investimento;
3. frazionamento elusivo;
4. trasferimento per sé stessi e per conto di accompagnatori;
5. soggetti minorenni;
6. termini per la contestazione negli accertamenti ex post;
7. gestione delle somme sequestrate.

Al fine di uniformare l’azione amministrativa ed assicurare parità di trattamento su tutto il territorio nazionale nei confronti dei soggetti interessati dalle attività di controllo, anche all’esito di un attento confronto con gli organi di livello sovranazionale a tale scopo preposti, la stessa Circolare fornisce, quindi, i chiarimenti relativi a ciascuna delle tematiche appena sopra elencate.

Definizione di denaro contante –
Soffermandosi, nello specifico, sul denaro contante, la Circolare precisa, perla normativa unionale, che in relazione alle operazioni di trasferimento in entrata/uscita dall’UE, in base alla definizione recata dall’articolo 2, par. 1, del Regolamento (UE) 2018/1672, direttamente applicabile nell’ordinamento nazionale, rientrano nel concetto di “denaro contante:

la valuta, ossia “banconote e monete che sono in circolazione come mezzo di scambio, o che lo sono state e possono ancora essere scambiate, tramite istituti finanziari o banche centrali, con banconote e monete che sono in circolazione come mezzo di scambio”;
gli strumenti negoziabili al portatore, ossia “strumenti diversi dalla valuta che autorizzano i loro portatori a esigere il pagamento di una somma di denaro dietro presentazione dello stesso, senza dover provare la propria identità o diritto di disporne. Tali strumenti sono: assegni turistici (o «traveller’s cheque») e assegni, vaglia cambiari o ordini di pagamento emessi al portatore, firmati ma privi del nome del beneficiario, girati senza restrizioni, a favore di un beneficiario fittizio, ovvero emessi altrimenti in forma tale che il relativo titolo passi all’atto della consegna”;
i beni utilizzati come riserve altamente liquide di valore, ossia “beni, elencati al punto 1 dell’allegato I, che presentano un rapporto elevato tra il loro valore e il loro volume e che possono essere facilmente con vertiti in valuta nei mercati accessibili, con costi di transazione assolutamente modesti” (ovvero le monete con un tenore in oro di almeno il 90 % e i lingotti sotto forma di barre, pepite o aggregati con un tenore in oro di almeno il 99,5 %.);
le carte prepagate, ossia “carta non nominativa, elencata al punto 2 dell’allegato I, che contiene valore in moneta o liquidità, o che vi dà accesso, che può essere usata per operazioni di pagamento, per l’acquisto di beni o servizi o per la restituzione di valuta, qualora non collegata a un conto corrente”.

Con riguardo alla normativa nazionale e, nello specifico, al trasferimento tra lo Stato italiano e gli altri Stati Membri dell’UE, il documento di prassi dell’ADM osserva, invece, che, sulla scorta della norma definitoria di cui all’articolo 1, comma 1, lett. c), del D. Lgs. n. 195/20087, rientrano nel concetto di “denaro contante” esclusivamente:

“le banconote e le monete metalliche aventi corso legale”;
“gli strumenti negoziabili al portatore, compresi gli strumenti monetari emessi al portatore quali traveller’s cheque; gli strumenti negoziabili, compresi assegni, effetti all’ordine e mandati di pagamento, emessi al portatore, girati senza restrizioni, a favore di un beneficiario fittizio o emessi altrimenti in forma tale che il relativo titolo passi alla consegna; gli strumenti incompleti, compresi assegni, effetti all’ordine e mandati di pagamento, firmati ma privi del nome del beneficiario”.

Pietro Mosella -Informati S.r.l. – Riproduzione Riservata