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Dal Bonus sud alla zona ZES, passaggio quasi indolore
Manca un regime transitorio
Sarà un passaggio quasi indolore. Il credito d’imposta introdotto dall’articolo 16 del Decreto-legge n. 124 del 2023, nell’ambito dell’istituzione della Zona economica speciale per il Mezzogiorno – ZES unica, si pone in sostanziale continuità con il Bonus Mezzogiorno, in scadenza il 31 dicembre 2023. Presupposti, zone agevolate e procedure non cambieranno. Più ampio, invece, l’ambito di applicazione.
Per il solo periodo d’imposta 2024 (almeno per ora), alle imprese che effettueranno l’acquisizione di beni strumentali destinati a strutture produttive ubicate nelle zone assistite delle regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna e Molise, ammissibili alla deroga prevista dall’articolo 107, paragrafo 3,lettera a), del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, e nelle zone assistite della regione Abruzzo ammissibili alla deroga prevista dall’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, come individuate dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027, è concesso un contributo, sotto forma di credito d’imposta, nella misura massima consentita dalla medesima Carta degli aiuti.
Con riferimento ai suoi presupposti, il credito d’imposta, come il suo predecessore, non verrà riconosciuto a fronte di tutti gli investimenti o meri acquisti di beni strumentali. L’articolo 16 del Decreto Legge n. 124 del 2023,tuttavia, non si limita a copiare l’articolo 1, comma 98, della Legge n. 208 del 2015. Se da un lato l’agevolazione spetterà per le sole acquisizioni facenti parte di un progetto di investimento iniziale come definito all’articolo 2, punti 49, 50 e 51, del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, relativi all’acquisto, anche mediante contratti di locazione finanziaria, di macchinari, impianti e attrezzature varie destinati a strutture produttive già esistenti o che vengono impiantate nel territorio agevolato, dall’altro la nuova misura viene estesa all’acquisto di terreni e all’acquisizione, alla realizzazione ovvero all’ampliamento di immobili strumentali agli investimenti, ma nella sola ipotesi in cui il valore dei terreni e degli immobili non superi il 50% del valore complessivo dell’investimento agevolato.
Dal punto di vista oggettivo, in particolare, la norma circoscrive l’agevolazione ai soli investimenti finalizzati alla creazione di un nuovo stabilimento, all’ampliamento della capacità di uno stabilimento esistente, alla diversificazione della produzione di uno stabilimento per ottenere prodotti mai fabbricati precedentemente e ad un cambiamento fondamentale del processo produttivo complessivo di uno stabilimento esistente. A differenza di quanto accade per il credito d’imposta beni strumentali di cui all’articolo 1, commi da 1051 a 1063, della Legge 30 dicembre 2020, n. 178, nel caso specie, in linea con quanto già previsto per il Bonus Mezzogiorno, saranno esclusi dall’agevolazione gli investimenti di mera sostituzione in quanto gli stessi non possono essere mai considerati “investimenti iniziali” (Circolare n. 34/E del 2016).
L’agevolazione sarà limitata al solo acquisto di macchinari, impianti e attrezzature, oltre che ai terreni, ai fabbricati strumentali e ai conseguenti interventi. Sul presupposto che i beni agevolabili dovranno essere di uso durevole e atti a essere impiegati come strumenti di produzione all’interno del processo produttivo dell’impresa, saranno sempre esclusi i beni autonomamente destinati alla vendita, quelli trasformati o assemblati per l’ottenimento di prodotti destinati alla vendita, nonché i materiali di consumo. Logicamente i beni agevolati, salvo che per i terreni e gli immobili da destinare alla produzione, dovranno essere nuovi (sul punto si vedano la Circolare n. 5/E del 19 febbraio 2015, par. 2.2; la Circolare n. 44/E del 27 ottobre 2009, paragrafo 2.4; la Circolare n. 4/E del 18 gennaio 2002).
Anche dal punto di vista soggettivo si manterranno le medesime limitazioni oggi previste per il Bonus Mezzogiorno. L’agevolazione non si applicherà ai soggetti che operano nei settori dell’industria siderurgica, carbonifera e della lignite, dei trasporti e delle relative infrastrutture, della produzione, dello stoccaggio, della trasmissione e della distribuzione di energia e delle infrastrutture energetiche, della banda larga, nonché ai settori creditizio, finanziario e assicurativo. Ai fini dell’individuazione del settore di appartenenza si terrà conto del codice attività, compreso nella tabella ATECO 2007, indicato nel modello di comunicazione per la fruizione del credito d’imposta per gli investimenti nel mezzogiorno, riferibile alla struttura produttiva presso la quale è realizzato l’investimento oggetto dell’agevolazione richiesta. L’agevolazione, altresì, non troverà applicazione nei confronti delle imprese che si trovano in stato di liquidazione o di scioglimento ed alle imprese in difficoltà come definite dall’articolo 2 punto 18 del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno2014.
Nonostante le numerose similitudini, che riguardano anche procedure e modalità di utilizzazione in compensazione del credito d’imposta, l’articolo 16 del Decreto Legge n. 124 del 2023 non prevede un regime transitorio in grado di coniugare vecchia e nuova agevolazione. Potrebbe accadere, infatti, che la realizzazione del medesimo progetto di investimento si ponga a cavallo delle distinte misure agevolative, imponendo al contribuente la presentazione di due distinte istanza. Un paradosso data l’assoluta continuità.