- Home
- Studio MUDOL
- Debiti erariali iscritti a ruolo, come ripristinare la compensazione
Debiti erariali iscritti a ruolo, come ripristinare la compensazione
This is a custom heading element.
Con la Circolare n. 16/E del 2024 l’Amministrazione finanziaria chiarisce come ripristinare la facoltà di avvalersela compensazione prevista dall’articolo 17 del Decreto Legislativo 9 luglio 1997, n. 241 in presenza di iscrizioni a ruolo per imposte erariali e relativi accessori, nonché di carichi affidati all’agente della riscossione relativi ad atti comunque emessi dall’Agenzia delle Entrate, il cui importo scaduto sia complessivamente superiore a 100.000 euro.
Alla luce delle modifiche apportate dall’articolo 4, comma 2, del Decreto Legge n. 39 del 2024, con il quale estato eliso dall’originario testo normativo il riferimento alla «completa rimozione delle violazioni contestate», il divieto alla compensazione viene superato nello stesso momento in cui l’importo complessivo dei carichi iscritti ruolo per debiti erariali e relativi accessori viene riportato ad un ammontare inferiore o pari a 100.000 euro. None necessario, come era stato ipotizzato sulla base del precedente riferimento normativo, azzerare i debiti che hanno determinato il superamento della soglia che inibisce la possibilità di compensazione.
Orbene, sono tre le possibili strade utili per sbloccare la compensazione dei crediti d’imposta, diverse, ma tutte finalizzate a ricondurre il debito scaduto al di sotto della soglia di 100.000 euro. La prima, forse la più difficile in condizioni ordinarie, è quella di ottenere un provvedimento di sospensione giudiziale o amministrativa dei carichi affidati all’Agente della riscossione. In vigenza di provvedimenti di sospensione giudiziale di cui all’articolo 47 del Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, oppure di sospensione amministrativa di cui all’articolo 39 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, i relativi carichi non rilevano ai fini di cui trattasi.
La seconda strada, probabilmente quella più facilmente percorribile, è quella di ottenere da parte dell’Agente della riscossione un piano di rateazione finalizzato all’estinzione dei debiti, rilasciato ai sensi e per gli effetti dell’articolo 19 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973. I carichi affidati all’agente della riscossione per i quali è stata concessa la rateazione non contribuiscono al raggiungimento della soglia di100.000 euro qualora le rate scadute siano state regolarmente pagate, ovvero quando il mancato o tardivo pagamento delle rate scadute non ha comunque comportato la decadenza dal beneficio del relativo piano di rateazione. Fino alla decadenza del piano di rateazione, infatti, i debiti ivi inclusi vengono neutralizzati. L’unica reale accortezza è quella di verificare che i carichi siano effettivamente rateizzabili, ovvero non siano stati ricompresi in precedenti piani di versamento oggetto di decadenza.
La terza via, solo apparentemente banale, è quella di procedere al pagamento delle somme dovute, nell’ammontare necessario per ripristinare la facoltà di compensazione. Sotto tale profilo il versamento può avvenire anche in via volontaria e risultare parziale ai debiti del contribuente, purché tale da ridurre il debito rilevante al di sotto della soglia che blocca la compensazione.
Tuttavia, ove il versamento risulti parziale rispetto ai complessivi debiti iscritti a ruolo, è necessario considerare che ai sensi dell’articolo 31 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, se il contribuente debitore di rate scadute il pagamento non può essere imputato alle rate non scadute se non per la eventuale eccedenza sull’ammontare delle prime, comprese le indennità di mora, i diritti e le spese maturati a favore
dell’esattore. Inoltre, nei riguardi delle rate scadute, l’imputazione è fatta, rata per rata, iniziando dalla più remota, al debito d’imposta, di sopratassa, di pena pecuniaria e poi al debito per indennità di mora e non può essere fatta ai diritti ed alle spese maturati a favore dell’esattore se non dopo la completa estinzione del debito per le rate scadute e relative indennità di mora. Per i debiti di imposta già scaduti l’imputazione è fatta con preferenza alle imposte o quote di imposta meno garantite e fra imposte o quote di imposta ugualmente garantite con precedenza a quella più remota.
Ne consegue che qualora il contribuente abbia debiti scaduti iscritti a ruolo per imposte erariali e relativi accessori pari a 150.000 euro, ad esempio per imposte sul reddito (articolo 2752 del codice civile), ma abbia al contempo anche altri debiti scaduti pari a 40.000 euro, di natura differente, più remoti nel tempo e con privilegio maggiore, ad esempio per contributi obbligatori di natura previdenziale relativi ai rapporti di lavoro (articolo 2753del codice civile), il versamento volontario effettuato verrà prioritariamente imputato ai debiti previdenziali e, solo per l’eccedenza, a quelli erariali, secondo l’ordine dei privilegi.
Nell’esempio appena illustrato, pertanto, non sarà sufficiente versare 50.000 euro, ma 90.000 euro, ovvero l’occorrente per azzerare i debiti più garantiti, quelli previdenziali, ed imputare la differenza a quelli meno garantiti, quelli erariali per imposte dirette.
Paolo Iaccarino – Informati srl– Riproduzione Riservata