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Duplicazione e-fatture
Possibile rimediare tramite note divariazione
In caso di erronea duplicazione di e-fatture è possibile emettere e registrare le note di variazione per lo storno delle stesse. Le note di variazione possono essere anche cumulative per ogni codice identificativo IVA di ciascun soggetto acquirente indicando gli estremi di ciascuna fattura duplicata di cui si vuole stornare l’importo complessivo e, nel campo “causale”, la dizione “storno totale delle fatture per errato invio tramite SdI”.
Questo è il chiarimento fornito dall’Agenzia delle Entrate con l’interpello n.447/2023 in risposta ad una società italiana che il 21 giugno 2023 si è resa conto che nel proprio cassetto fiscale alcune fatture elettroniche emesse nel 2022 e 2023 nei confronti di una società olandese e stabili organizzazioni presenti in vari paesi europei risultavano duplicate. In particolare, la società italiana si è avvalsa per l’invio dei propri documenti contabili del canale telematico SdI del portale GAMMA; dopo aver emesso la fattura, invece di inviarle la copia cartacea come avviene per tutti gli altri clienti esteri, inseriva tutti i dati della fattura sul portale DELTA, utilizzato dalla società olandese per la propria contabilità.
A gennaio 2022, i gestori del DELTA avevano inviato alla società italiana una mail informativa in cui veniva evidenziato che il sistema avrebbe comunicato automaticamente all’SdI le sue transazioni transfrontaliere con gli acquirenti stranieri presenti nella rete prima del 1° luglio 2022, salva la disattivazione del servizio prima del10 gennaio 2022. Tuttavia, per un disguido tale mail non è stata letta. Per tale motivo la società chiede come correggere gli errori commessi.
Nel fornire risposta, l’Agenzia delle Entrate ricorda che la trasmissione delle fatture elettroniche può avvenire, oltre che direttamente tra gli operatori economici tramite il SdI, anche attraverso l’intermediazione di soggetti abilitati. In particolare il SdI si preoccupa di verificare la nomenclatura e “l’unicità” della fattura, affinché non siano nuovamente inviati documenti già trasmessi ed elaborati.
I file duplicati a seguito dell’emissione di fatture attinenti le stesse operazioni per il tramite di due differenti intermediari non sono stati automaticamente scartati dal SdI, poiché esso non ha potuto intercettare l’errore di duplicazione in ragione della diversa nomenclatura delle fatture e dei relativi duplicati.
L’errore commesso dalla società italiana può essere rimediato tramite la registrazione, nel periodo di imposta corrente, di tutti i duplicati emessi dall’intermediario della controparte e, contestualmente, lo storno dei medesimi mediante l’emissione di nota di variazione ex articolo 26 del decreto IVA.
Infatti, l’articolo 26 comma 2 del Decreto Iva prevede: “Se un’operazione per la quale sia stata emessa fattura, successivamente alla registrazione di cui agli articoli 23 e 24, viene meno in tutto o in parte, o se ne riduce l’ammontare imponibile, in conseguenza di dichiarazione di nullità, annullamento, revoca, risoluzione, rescissione e simili o per mancato pagamento in tutto o in parte a causa di procedure concorsuali o di procedure esecutive individuali rimaste infruttuose (…) il cedente del bene o prestatore del servizio ha diritto diportare in detrazione ai sensi dell’articolo 19 l’imposta corrispondente alla variazione, registrandola a norma dell’articolo 25.”
La disciplina dell’articolo 26 del Decreto è applicabile solo se la nota di variazione in diminuzione venga emessa entro un anno dal momento dell’effettuazione dell’operazione originaria e può essere applicata, entro lo stesso termine, anche in caso di rettifica di inesattezze della fatturazione che abbiano dato luogo all’applicazione dell’articolo 21, comma 7.
Con la risposta n. 395/2019 l’Agenzia aveva chiarito che l’errore di duplicazione delle fatture elettroniche emesse può ricondursi alle figure “simili” alle cause di “nullità, annullamento, revoca, risoluzione, rescissione”.
Pertanto, la società potrà emettere e registrare le note di variazione per lo storno dei duplicati. Le note divariazione possono essere anche cumulative per ogni codice identificativo IVA di ciascun soggetto acquirente indicando gli estremi di ciascuna fattura duplicata di cui si vuole stornare l’importo complessivo e, nel campo “causale”, la dizione “storno totale delle fatture per errato invio tramite SdI”.