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Esenzione IMU per civile abitazione: il chiarimento della Cassazione
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l beneficio dell’esenzione integrale dall’IMU previsto per l’abitazione principale può essere riconosciuto esclusivamente nell’ipotesi in cui l’unità immobiliare sia classificata catastalmente come civile abitazione. Non sufficiente solo l’utilizzo abituale come dimora e l’ulteriore condizione rappresentata dalla residenza anagrafica. Il chiarimento è stato fornito dalla Corte di Cassazione. L’orientamento restrittivo, pienamente condivisibile, estato recentemente ribadito da alcune pronunce. In buona sostanza, affinché sia possibile beneficiare dell’esenzione IMU, l’utilizzo effettivo a fini abitativi deve essere conforme rispetto alla categoria catastale.
Conseguentemente, non può essere considerata come abitazione principale l’unità immobiliare avente classificazione catastale A/10 anche se tale immobile viene concretamente utilizzato come “dimora abituale” dal possessore, il quale vi ha inoltre stabilito la propria residenza anagrafica (così Cass. 9 aprile 2024 n. 9496; si veda anche Cass. 7 agosto 2008 n. 21332). L’interpretazione della Suprema Corte è fondata su un principio oramai consolidato. Le norme che riconoscono agevolazioni devono essere interpretate restrittivamente ed è sicuramente tale la disposizione che esenta dall’applicazione dell’Imposta municipale propria l’immobile utilizzato come abitazione principale.
Rilevano, quindi, solo le risultanze catastali unitamente alle altre condizioni previste dalla legge. D’altra parte, l’intera disciplina dell’IMU è fondata sui dati catastali dell’immobile. Si considerino, ad esempio, le disposizioni che indicano i criteri da seguire per la determinazione del valore catastale dell’immobile. In questo caso, la rendita catastale risultante dal relativo certificato, deve essere prima rivalutata nella misura del 5 percento e poi moltiplicata per gli appositi coefficienti stabiliti dal legislatore in base alla relativa classificazione catastale. Pertanto, per la categoria catastale A/10 il coefficiente è ben diverso rispetto agli immobili aventi destinazione catastale di tipo abitativo. Ulteriori pronunce di legittimità hanno confermato la rilevanza del dato catastale confermando che, in presenza di più unità immobiliari contigue e accatastate distintamente, anche se di fatto unificate e utilizzate unitariamente come abitazione, le agevolazioni per l’abitazione principale ai fini IMU competono soltanto per una singola unità immobiliare (si vedano, tra le altre, Cass. 2 agosto 2024 n. 21914 e Cass. 20 febbraio 2024 n.4530).
La situazione è invece ben diversa ai fini della determinazione del reddito di lavoro autonomo secondo la disciplina contenuta nell’art. 54 del TUIR. A tal fine il professionista può considerare strumentale anche l’immobile classificato catastalmente come abitazione, a condizione che lo stesso venga effettivamente utilizzato per l’esercizio dell’attività professionale. Affinché l’immobile sia considerato strumentale è necessario l’utilizzo esclusivo nell’esercizio dell’attività di lavoro autonomo. Invece, la deducibilità dei costi dipendente dall’osservanza del principio di inerenza. Pertanto, pur essendo ancora indeducibili le quote di ammortamento del costo sostenuto all’atto dell’acquisto, gli altri costi relativi all’immobile restano comunque rilevanti ai fini fiscali.
Ad esempio, nel caso di utilizzo esclusivo sono deducibili nella misura integrale, quindi nella misura del100 per cento, le spese condominiali o le spese di manutenzione e riparazione sostenute. In ogni caso, pur “scollegando” l’inerenza dalla classificazione catastale dell’immobile, la classificazione catastale come civile abitazione può determinare l’inversione dell’onere della prova. In questo caso, l’Agenzia delle Entrate potrebbe chiedere al contribuente di dimostrare l’utilizzo effettivo dell’immobile come bene strumentale nell’esercizio dell’attività di lavoro autonomo. Ciò al fine di consentire la deducibilità integrale dei costi inerenti.
Nicola Forte – Informati srl– Riproduzione Riservata