ETS: i controlli del Fisco

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L’art. 94 del D.lgs. n. 117/2017 disciplina espressamente i controlli fiscali nei confronti degli Enti del Terzo settore. Una delle novità più rilevanti della riforma è rappresentata dalla “convivenza” degli ETS non commerciali con gli ETS commerciali.

Il legislatore della riforma ha assunto consapevolezza che nonostante le attività di interesse generale di cui all’art. 5 del decreto legislativo in commento possano essere svolte, in alcuni casi, con modalità commerciali, l’ente in questione sarà in grado di conservare la qualifica di ETS ed essere iscritto nel RUNTS. Per Tale ragione il Codice del terzo settore prevede l’inapplicabilità dell’art. 148 del TUIR per tutti gli enti iscritti nel RUNTS.

E dunque irrilevante che i proventi commerciali siano superiori alle Entrate istituzionali. Tale circostanza sarà irrilevante anche se ne conseguirà l’attribuzione all’ente della qualifica di ETS commerciale. E’ però essenziale che tutti gli ETS, siano essi commerciali o non commerciali, non distribuiscono in nessun caso e neppure informe indirette utili o avanzi di gestione.

Deve però osservarsi che l’inapplicabilità dell’art. 148 del TUIR non vuole affatto significare che, sia pure per altre ragioni, l’ente non possa perdere tale qualifica a seguito di un controllo del Fisco.
L’art. 94, comma 1 del decreto legislativo in commento prevede espressamente che “l’Amministrazione finanziaria esercita autonomamente attività di controllo in merito al rispetto di quanto previsto dagli articoli 8, 9,13, 24 nonché al possesso dei requisiti richiesti per fruire delle agevolazioni fiscali previste per i soggetti iscritti nel Registro unico nazionale del Terzo settore di cui all’articolo 45 … e, in presenza di violazioni, disconosce la  spettanza del regime fiscale applicabile all’ente in ragione dell’iscrizione nel Registro unico nazionale del Terzo settore”.
Alla luce delle disposizioni richiamate, come è agevolmente intuibile, l’ETS perde la qualifica nel caso in cui distribuisca utili o avanzi di gestione. Tuttavia, il riferimento alle disposizioni citate consente all’Agenzia delle Entrate di andare ben oltre. Si consideri, ad esempio, l’articolo 13 del Codice del terzo settore la cui rubrica e “scritture contabili e bilancio “. La disposizione citata prevede l’obbligo a carico degli ETS di redazione del bilancio di esercizio formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l’andamento economico e gestionale dell’ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie. La medesima disposizione prevede che se gli ETS hanno conseguito ricavi o altri proventi di importo inferiore a 220.000 euro possono predisporre il bilancio in base al principio di cassa.
Prima della riforma, soprattutto gli enti non commerciali di minori dimensioni, erano soliti approvare in ritardo il bilancio di esercizio oppure, nei casi più gravi non approvarlo affatto. Ora, dopo la riforma, la mancata redazione e approvazione del bilancio di esercizio costituisce una violazione grave che potrà in molti casi determinare la perdita della qualifica.

L’art. 94 in commento, recante le attività di controllo nei confronti degli ETS, sembra in effetti aver anticipato la delega fiscale con la previsione dell’obbligo del contraddittorio. In particolare, il comma 2 così dispone: “L’ufficio che procede all’attività di controllo ha l’obbligo, a pena di nullità del relativo atto di accertamento, di invitarel’tifidtitiiiltiifiidll’tt”Ili2d
l’ente a comparire per fornire dati e notizie rilevanti ai fini dell’accertamento”. Il successivo comma 2 prevede che “L’Amministrazione finanziaria, a seguito dell’attività di controllo, trasmette all’ufficio del Registro unico nazionale del Terzo settore ogni elemento utile ai fini della valutazione in merito all’eventuale cancellazione dal Registro unico di cui all’articolo 45 ove ne ricorrano i presupposti “.
Si tratta, quindi, di un percorso che l’Agenzia delle Entrate doveva già seguire prima dell’approvazione della riforma e che ora, a fortiori, per gli atti emessi dal 30 aprile 2024 deve necessariamente osservare.

Nicola Forte -Informati S.r.l. – Riproduzione Riservata