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Fermo amministrativo, nessuna seconda notifica dopo il preavviso
Articolo a cura di Studio Mudol
L’Agenzia delle Entrate chiarisce che, trascorsi 30 giorni senza pagamento, Agenzia delle Entrate-Riscossione può procedere all’iscrizione del fermo senza comunicare al debitore il successivo provvedimento
Autore: Lucia Giampà
Per l’iscrizione del fermo amministrativo sui veicoli è sufficiente la preventiva comunicazione al debitore . Se, entro 30 giorni dalla notifica del preavviso, le somme dovute non vengono pagate, Agenzia delle Entrate-Riscossione può procedere all’esecuzione del fermo senza inviare un’ulteriore comunicazione.
È quanto chiarito dall’Amministrazione finanziaria durante l’evento di Telefisco in materia di accertamento e riscossione. In particolare, l’Agenzia delle Entrate è intervenuta rispondendo ad un quesito riguardante l’impugnazione del fermo amministrativo e del relativo preavviso.
Impugnazione del fermo: il dubbio sul coordinamento normativo
Il dubbio nasce dal coordinamento normativo tra la procedura di fermo e gli atti impugnabili. In particolare, l’articolo 86 del DPR n.602/1973 dispone che il fermo amministrativo dei veicoli è preceduto dall’invio di un preavviso di fermo; tuttavia l’articolo 19 del decreto legislativo n.546/1992 tra gli atti impugnabili menzionata soltanto il fermo amministrativo e non anche il preavviso.
Da qui il quesito sottoposto all’Amministrazione finanziaria: Agenzia delle Entrate-Riscossione è tenuta a notificare, oltre al preavviso di fermo, anche il successivo provvedimento di fermo vero e proprio , così da portare formalmente a conoscenza del contribuente l’avvenuta adozione della misura?
Il chiarimento dell’Agenzia riguarda quindi gli adempimenti di comunicazione posti a carico dell’agente della riscossione e il momento in cui il fermo può essere iscritto, senza entrare ulteriormente nel tema dell’autonoma impugnabilità del preavviso
Il preavviso apre la procedura: dopo 30 giorni non è necessaria un’altra comunicazione
Nel rispondere al quesito richiesto, l’Amministrazione finanziaria ricorda, in primo luogo, che il menzionato articolo 86 del DPR n.602/1973, prevede che la procedura di iscrizione del fermo di beni mobili registrati è avviata dall’agente della riscossione con la notifica al debitore o ai coobbligati di una comunicazione preventiva.
Con tale atto il destinatario viene informato che, in assenza del pagamento delle somme dovute entro 30 giorni , sarà eseguito il fermo attraverso l’iscrizione del relativo provvedimento nei registri mobiliari. Entro lo stesso termine il debitore può inoltre dimostrare che il bene mobile interessato è strumentale all’attività d’impresa o professionale, ricorrendo le condizioni previste dalla norma.
La comunicazione preventiva rappresenta quindi il momento nel quale il contribuente viene formalmente avvertito della possibile adozione della misura.
Nel rispetto dell’articolo 86, comma 2, Agenzia delle Entrate-Riscossione è tenuta a notificare il preavviso di fermo . Qualora il contribuente non provveda al pagamento entro il termine di 30 giorni, tuttavia, il fermo può essere successivamente eseguito senza necessità di un’ulteriore comunicazione .
È la stessa norma, infatti, a stabilire che, decorso inutilmente il termine indicato nel preavviso, l’iscrizione del fermo nei registri mobiliari avviene senza che debba essere notificato un secondo atto al debitore.
Non sussiste, pertanto, un obbligo per l’agente della riscossione di notificare prima il preavviso e poi anche il provvedimento di fermo vero e proprio.