Fisco: i termini per gli accertamenti beneficiano di una doppia proroga

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Per gli atti con data di decadenza della notifica al 31 dicembre 2023, che devono essere preceduti, a pena di annullabilità, dal confronto obbligatorio, gli uffici applicano un doppio differimento, di 85 giorni causa Covid, più altri 120 successivi alla data di scadenza del contraddittorio.

Le norme del decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 219, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 2 del 3 gennaio2024, sono in vigore dal 18 gennaio 2024. Questo decreto ha apportato “modifiche allo statuto dei diritti del contribuente”, cioè alla legge 27 luglio 2000, n. 212. Una delle novità più rilevanti è recata dal nuovo articolo 6 –bis “principio del contraddittorio”.

Con questa norma, il legislatore detta le regole per un contraddittorio obbligatorio, informato ed effettivo, tra Fisco e contribuenti, prima di emettere un atto di accertamento. Per consentire il contradditorio, l’ufficio deve comunicare al contribuente uno “schema di atto”, assegnando un termine non inferiore a 60 giorni per consentirgli eventuali controdeduzioni o, su richiesta, per accedere ed estrarre copia degli atti del fascicolo.

In particolare, lo schema di atto deve indicare:

  1. a) il periodo o i periodi d’imposta oggetto di contraddittorio;
  2. b) le maggiori imposte, sanzioni e interessi dovuti;
  3. c) i motivi che hanno dato luogo alla determinazione delle maggiori imposte;
  4. d) il termine, non inferiore a 60 giorni, per la presentazione di eventuali controdeduzioni;
  5. e) l’eventuale giorno e luogo della comparizione per accedere ed estrarre, se chiesto dal contribuente stesso, copia degli atti del fascicolo.

La “motivazione rafforzata”
L’esito del contraddittorio deve tenere conto delle osservazioni del contribuente e deve essere motivato per quelle che, invece, l’ufficio ritiene di non accogliere. La norma introduce l’obbligo di “motivazione rafforzata”. L’esito del contraddittorio costituisce, pertanto, una parte della motivazione, non essendo sufficiente il “dare atto” di quanto osservato dal contribuente nelle controdeduzioni, poiché dovranno essere argomentate le ragioni del mancato accoglimento.

Il Fisco intende “regalarsi” una proroga di 120 giorni 
L’Agenzia delle Entrate, storicamente in ritardo nelle notifiche degli accertamenti, spesso fatte negli ultimi giorni dalla scadenza del 31 dicembre, intende “regalarsi” una doppia proroga di complessivi 205 giorni (85 più 120), ai quali occorre aggiungere anche i 60 giorni per il contraddittorio. Per gli accertamenti e per gli altri atti impositivi, con decadenza ordinaria della notifica al 31dicembre 2023, che devono essere preceduti, a pena di annullabilità, dal contraddittorio obbligatorio, l’agenzia delle Entrate intende quindi beneficiare sia della proroga di 85 giorni causa Covid, sia dei 120 successivi alla scadenza del contraddittorio. Per consentire il contradditorio, l’ufficio deve comunicare al contribuente uno “schema di atto”, assegnando un termine non inferiore a 60 giorni per consentirgli eventuali controdeduzioni o, su richiesta, per accedere ed estrarre copia degli atti del fascicolo. L’accertamento può essere emesso solo dopo il termine fissato per il contraddittorio.

I tempi per notificare l’atto conclusivo 
Se la scadenza del termine per il contraddittorio è successiva a quella di decadenza per l’adozione dell’atto conclusivo, o se, fra la scadenza del termine assegnato per il contraddittorio e il predetto termine di decadenza, decorrono meno di 120 giorni, quest’ultimo termine è posticipato al centoventesimo giorno successivo alla data di scadenza del contraddittorio (articolo 6 – bis, comma 3, terzo periodo).

Quando scatta la proroga di 120 giorni
I presupposti per la proroga di 120 giorni per l’atto definitivo sono la notifica dello schema dell’atto e la circostanza che :

  • la data ultima per presentare le controdeduzioni scade in data successiva a quella in cui è fissata la decadenza dell’amministrazione dal potere di notificazione dell’atto impositivo;
  • oppure, tra la data ultima per la produzione delle controdeduzioni e il (successivo) termine di decadenza del potere di notificazione dell’atto, intercorrano meno di 120 giorni.

La lunga proroga di 205 giorni (85 più 120)
Considerato che, per gli atti con decadenza per la notifica dell’accertamento al 31 dicembre 2023, gli uffici ritengono applicabile il differimento di 85 giorni causa Covid, essi procederanno alla notifica dello schema di atto entro il 25 marzo 2024. Ad esempio, per la dichiarazione dei redditi relativa al 2017 regolarmente presentata, il cui termine ordinario per l’accertamento è scaduto il 31dicembre 2023, gli uffici ritengono di potere notificare lo schema di atto entro il 25 marzo 2024, beneficiando quindi della proroga di 85 giorni. Inoltre, per gli uffici, la notifica dello schema di atto consentirà di beneficiare della ulteriore proroga per notificare l’atto definitivo entro il centoventesimo giorno successivo alla data di scadenza del termine per il contraddittorio obbligatorio fissato dall’ufficio. Questo significa che, in caso di schema di atto notificato il giorno 11 marzo 2024, beneficiando della proroga di 85 giorni per un accertamento il cui termine ordinario di decadenza era il 31 dicembre 2023, l’ufficio potrà emettere l’accertamento definitivo entro il 7 settembre 2024, in quanto:

  • i 60 giorni per il contraddittorio scadono il 10 maggio 2024;
  • i 120 giorni successivi al 10 maggio 2024 scadono il 7 settembre 2024.

I giudici bocciano la proroga di 85 giorni
In verità, va detto che la cosiddetta proroga a cascata di 85 giorni è stata più volte bocciata dai giudici tributari. Ad esempio, per la Corte di giustizia di primo grado di Latina, sentenza 974/2023, depositata il 25 ottobre 2023, la cosiddetta “proroga generalizzata” di 85 giorni è irragionevole e illogica, perché vale solo in relazione all’anno colpito dall’evento eccezionale Covid 19, cioè il2020, e, pertanto, deve essere annullato l’accertamento notificato il 23 marzo 2023, relativo al 2016, il cui termine scadeva il 31 dicembre 2022. Anche per i giudici di primo grado di Prato, sentenza 87/2/23 del 31ottobre 2023, è inapplicabile la proroga “a cascata” di 85 giorni. Deve essere quindi annullato l’accertamento notificato il giorno 8 marzo 2023, essendo superato il termine di scadenza del 31 dicembre 2022. Nello stesso senso, anche la sentenza n. 890/6/222 del 21 novembre 2022, dei giudici di primo grado di Torino. L’applicazione della proroga a cascata di 85 giorni può comportare un enorme contenzioso, con il rischio che l’erario, oltre a non incassare nulla, potrebbe essere condannato a pagare le spese di giudizio .

Quando scatta la proroga di 120 giorni
I presupposti per fare scattare la proroga di 120 giorni per emettere l’atto di accertamento definitivo sono la notifica dello schema dell’atto e la circostanza che:

  • la data ultima per presentare le controdeduzioni scade in data successiva a quella in cui è fissato il termine di decadenza dell’amministrazione dal potere di notificazione dell’atto impositivo; ad esempio, notifica dello schema dell’atto, in data 10 novembre, con concessione del termine di 60 giorni; i 60 giorni scadono il 9 gennaio, cioè dopo il termine di decadenza del 31 dicembre per l’accertamento; il termine ultimo di notifica dell’atto di accertamento è il 9 maggio dell’anno successivo a quello di notifica dello schema dell’atto (centoventesimo giorno successivo al 9 gennaio);
  • oppure tra la data ultima per la produzione delle controdeduzioni e il (successivo) termine di decadenza del potere di notificazione dell’atto intercorrano meno di 120 giorni.

Ai fini della proroga, quindi, i 60 giorni per il contraddittorio, di norma, con termine di decadenza fissato al 31dicembre, devono scadere in un periodo compreso tra il 4 settembre ed il 31 dicembre (in totale 119 giorni dal 4settembre, cioè meno di 120 giorni). Ad esempio, se i 60 giorni concessi per il contraddittorio scadono il 31ottobre, il termine ultimo di notifica dell’atto del Fisco è il 28 febbraio dell’anno successivo (centoventesimogiorno successivo al 31 ottobre). La proroga opera anche se le osservazioni scadono dopo il 31 dicembre; così, nel caso in cui il termine di 60 giorni scade il 20 gennaio dell’anno successivo, il termine ultimo di notifica dell’atto del Fisco sarà il 19 maggio (centoventesimo giorno successivo al 20 gennaio, cioè alla scadenza del termine per il contraddittorio).

Mimma Cocciufa & Tonino Morina -Informati S.r.l. – Riproduzione Riservata