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Forfettari: 5% escluso nel passaggio dal regime semplificato
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La risposta ad interpello n. 226, pubblicata il 22 novembre 2024, pone (finalmente) una pietra tombale su una questione a lungo dibattuta e da sempre fonte di incertezza, tanto che non è difficile rinvenire opinioni del tutto diverse tra coloro i quali hanno avuto modo di cimentarsi sulla questione stessa. Il caso sottoposto all’Agenzia delle Entrate è quello di un contribuente che ha aperto partita IVA, senza adottare il regime forfettario nella prima annualità, in quanto gravava in capo allo stesso una causa ostativa all’adozione del regime agevolato. Rimossa tale causa ostativa, il contribuente ha abbracciato il regime forfettario di cui alla legge 190/2014 a partire dal secondo anno di attività; per tale ragione chiede se sia possibile applicare l’imposta sostitutiva al 5% a partire da tale anno, e fino a compimento del quinquennio.
La problematica verte sulla corretta interpretazione dell’articolo 1 comma 65 della legge 190/2014, che prevede:
“Al fine di favorire l’avvio di nuove attività, per il periodo d’imposta in cui l’attività è iniziata e per i quattro successivi, l’aliquota di cui al comma 64 è stabilita nella misura del 5 per cento, a condizione che:
- a) il contribuente non abbia esercitato, nei tre anni precedenti l’inizio dell’attività di cui al comma 54 attività artistica, professionale ovvero d’impresa, anche in forma associata o familiare;
- b) l’attività da esercitare non costituisca, in nessun modo, mera prosecuzione di altra attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo, escluso il caso in cui l’attività precedentemente svolta consista nel periodo di pratica obbligatoria ai fini dell’esercizio di arti o professioni;
- c) qualora venga proseguita un’attività svolta in precedenza da altro soggetto, l’ammontare dei relativi ricavi e compensi, realizzati nel periodo d’imposta precedente quello di riconoscimento del predetto beneficio, non sia superiore al limite di cui al comma 54”.
In questo quadro il contribuente precisa di non aver esercitato nei tre anni precedenti – all’inizio dell’attività autonoma – attività artistica, professionale o di impresa, anche in forma associata o familiare; inoltre, l’attività svolta non rappresenta né la prosecuzione di un’attività svolta in precedenza da altro soggetto, né la prosecuzione di attività svolta dal contribuente stesso in precedenza – sempre rispetto all’inizio dell’attività autonoma – né in qualità di autonomo, né in qualità di lavoratore dipendente.
Il punto su cui concentrarsi è: visto che nell’anno di apertura della partita IVA il contribuente, se avesse potuto adottare il regime forfettario, avrebbe potuto anche avvalersi della tassazione ultraridotta al 5%, allora resta salva la possibilità di avvalersi di tale aliquota per gli anni mancanti al quinquennio, alla luce della successiva adozione del regime forfettario, anche se il primo anno di attività è stato svolto in regime ordinario?
Il fatto di aver aperto la partita IVA senza adottare il regime forfettario, e quindi senza aver fatto valere subito, nel primo anno di attività, l’aliquota agevolata al 5%, fa venire definitivamente meno la possibilità di avvalersi di tale tassazione agevolata poiché, nel momento in cui questa potrebbe potenzialmente essere fatta valere (nel nostro caso, il secondo anno di attività, anno in cui si adotta il regime forfettario) viene a mancare il requisito di cui alla lettera b) sovra riportata, posto che a monte è già presente un anno di attività (in regime ordinario), attività che viene ora “proseguita” in regime forfettario.
Peraltro, in più occasioni si era evidenziato che in direzione di questa interpretazione restrittiva si stavano già muovendo anche gli Uffici dell’Agenzia delle Entrate, disconoscendo il diritto alla fruizione dell’aliquota agevolata del 5% laddove questa non fosse stata applicata sin a partire dal primo anno di apertura della partita IVA.
Fino alla risposta ad interpello qui in esame si trattava comunque di questione ancora dibattuta e sulla quale l’Agenzia delle Entrate non si era ancora ufficialmente espressa; pertanto, le indicazioni non potevano che essere prudenziali, sconsigliando in queste circostanze l’applicazione del 5%.
Quanto sopra diviene ora certezza, alla luce della risposta ad interpello n. 226/2024 2024, che motiva l’indicazione proprio sulla base del passaggio normativo che ci aveva indotti a ritenere che l’agevolazione non fosse più applicabile se non fatta immediatamente valere, sin dal primo anno di esercizio di attività.
Precisa, infatti, l’Agenzia: “in relazione al quesito formulato dalla Contribuente, si ritiene che nei suoi confronti l’aliquota agevolata non trovi applicazione perché, in base alla formulazione del comma 65 citato, la previsione di tale aliquota (agevolata) è tesa a favorire esclusivamente coloro che iniziano una nuova attività applicando ab origine il regime forfetario (e la relativa imposta sostitutiva). Di conseguenza, coloro che iniziano una nuova attività anche per effetto della presenza di una causa di esclusione in regime ordinario e solo successivamente (sempre nell’ambito del quinquennio preso in considerazione del comma 65)”entrano” nel regime forfetario continuando a svolgere la medesima attività non possono beneficiare dell’aliquota agevolata”.
In conclusione, il contribuente in regime forfettario può far valere l’aliquota ultraridotta del 5%, per i primi cinque anni, solo e soltanto se rispetta tutte le condizioni di cui al comma 65 e tale aliquota ridotta fa valere immediatamente, sin dall’anno di avvenuta apertura della partita IVA. È invece escluso un passaggio a tale tassazione agevolata in un’annualità successiva, anche se tale passaggio avviene nell’arco temporale previsto dalla norma, ovvero il primo quinquennio.
Sandra Pennacini – Informati srl– Riproduzione Riservata