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Forfettario: comunicazione di opzione e revoca riduzione contributi INPS del 35%
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I contribuenti in regime forfettario di cui alla legge 190/2014, iscritti alle gestioni INPS Artigiani e Commercianti, possono godere, ai sensi dell’articolo 1 comma 77 della menzionata norma, della riduzione del 35%dell’ammontare dovuto a titolo di contributi previdenziali, fissi e proporzionali.
Il già menzionato comma 77 recita: “Il reddito forfettario determinato ai sensi dei precedenti commi costituisce base imponibile ai sensi dell’articolo 1 della legge 2 agosto 1990, n. 233. Su tale reddito si applica la contribuzione dovuta ai fini previdenziali, ridotta del 35 per cento. Si applica, per l’accredito della contribuzione ,la disposizione di cui all’articolo 2, comma 29, della legge 8 agosto 1995, n. 335”.
Tale riduzione è subordinata ad una espressa scelta in tal senso da parte del contribuente interessato, da esprimere entro il termine perentorio del 28 febbraio dell’anno per il quale si intende usufruire della riduzione.
Parimenti, entro la medesima data, è necessario comunicare la revoca dell’opzione precedentemente espressa, nel caso in cui si voglia volontariamente rinunciare alla riduzione contributiva, oppure vi si sia costretti, a seguito della perdita del regime forfettario.
Pertanto, entro il 28 febbraio 2024:
– i contribuenti in regime forfettario nel 2024, interessati a richiedere la riduzione contributiva e che non l’abbiano già richiesta in precedenza, sono tenuti a presentare apposita domanda di riduzione contributiva. Tale domanda, se accolta, ha effetto sulla contribuzione INPS dovuta per il medesimo anno, e quindi a valere sull’emissione dei contributi fissi, la cui prima rata scade a maggio 2024, e sui contributi proporzionali eventualmente dovuti, che saranno liquidati con il quadro RR del modello Redditi 2025 annodi imposta 2024. Se la domanda è già stata presentata in anni precedenti, se sussistono i requisiti per mantenere la riduzione contributiva, e non la si voglia revocare volontariamente, non è necessario rinnovare la scelta espressa in precedenza (Circolare INPS 22 del 31 gennaio 2017);
– i contribuenti con opzione attiva a seguito di quanto richiesto negli anni precedenti, laddove non adottino più il regime forfettario nel 2024, oppure, seppure in regime forfettario, intendano tornare a versare i contributi in misura piena – ai fini di un maggior accredito di somme ai fini pensionistici – dovranno comunicare la revoca dell’agevolazione, sempre a mezzo comunicazione telematica all’INPS.
Dal punto di vista operativo occorre evidenziare che, probabilmente a seguito della ridefinizione del sito INPS, non è più possibile come in passato inserire la domanda di riduzione contributiva, o la revoca della stessa, tramite l’area riservata del sito INPS, Cassetto Previdenziale Artigiani o Commercianti, area “Domande telematizzate”, Regime agevolato come da art. 1, comma 111 ss., della legge n. 208/2015. Tale “menù”, infatti, non è più presente.
Al fine di procedere con la trasmissione delle informazioni richieste è ora necessario accedere all’area riservata INPS e ricercare il servizio “Riduzione contributiva Artigiani e Commercianti”, senza preoccuparsi del fatto che
la descrizione breve di tale servizio possa lasciar intendere di trovarsi nell’area sbagliata. Infatti, la descrizione riporta esclusivamente “Trasmissione on line di informazioni e di dati utili alla liquidazione del TFR per artigiani e commercianti”, mentre le possibilità offerte dal servizio sono molte di più, e comprendono anche quanto qui di interesse.
Accedendo al servizio, si entra nell’area delle domande telematizzate Art Com. Sulla sinistra della videata occorre accentrare l’attenzione sulle diverse scelte disponibili. Per quanto qui di interesse rilevano:
– Adesione Regime Agevolato, da utilizzare per richiedere la riduzione contributiva a partire dall’emissione di contribuzione dovuta per l’anno 2024;
– Rinuncia Regime Agevolato, da utilizzare per comunicare la revoca dell’opzione espressa in anni precedenti, affinché l’emissione di contribuzione dovuta per il 2024 avvenga in misura piena.
Nel caso in cui la scelta sia quella dell’adesione, si evidenzia altresì – che entrando nella procedura – potrebbe sorgere qualche altra perplessità, poiché la pagina web è stata (impropriamente) titolata “Adesione Regime Minimi”, quando, fiscalmente parlando, i “minimi”, che peraltro non esistono più in quanto tali da anni, vengono normalmente identificati (talora anche come “ex minimi”) con i contribuenti in regime di vantaggio.
Sul punto è bene ricordare che i contribuenti in regime di vantaggio (o “minimi”, o “ex minimi”) non possono mai giovarsi della riduzione contributiva qui in esame, che è riservata ai contribuenti in regime forfettario.
Fortunatamente, proseguendo nella compilazione della domanda telematizzata, si potrà agevolmente verificare che ci si trova nell’area corretta, posto che il soggetto che richiede la riduzione è chiamato ad autocertificare di essere contribuente in regime forfettario, con corretto riferimento normativo alla L. 190/2014.
Per concludere, si ricorda che le domanda di adesione alla riduzione contributiva, o la comunicazione di revoca, possono essere presentate direttamente dal soggetto interessato, purché provvisto di credenziali di accesso all’area riservata MY INPS, oppure da parte di un Consulente / Commercialista delegato. In questo ultimo caso l’accesso avviene con le credenziali del consulente – commercialista, che in un secondo momento viene chiamato a precisare se opera per proprio conto o, come in questo caso, per conto di un assistito, per poi inserire il codice fiscale del soggetto sulla cui posizione si intende operare.
Sandra Pennacini -Informati S.r.l. – Riproduzione Riservata