La regolarizzazione costa 200 euro. A marzo il primo pagamento

La legge parla di due rate, da versare nel 2023 e 2024. Ma in sede di attuazione potrebbe essere ammesso il saldo unico

Con la legge di Bilancio 2023 viene riproposta la sanatoria delle irregolarità formali, che risulta l’esatta fotocopia – tranne per i riferimenti temporali – di quella prevista dall’articolo 9 del Dl 119/2018.

Viene stabilito che possono essere sanate «le irregolarità, le infrazioni e le inosservanze di obblighi o adempimenti, di natura formale, che non rilevano nella determinazione della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi, ai fini dell’Iva e dell’Irap e sul pagamento dei tributi, commesse fino al 31 ottobre 2022».

Le irregolarità possono essere sanate con il pagamento di 200 euro per ciascun periodo d’imposta cui si riferiscono le violazioni. La norma stabilisce ulteriormente che la regolarizzazione si perfeziona, oltre che con il pagamento, con la «rimozione delle irregolarità od omissioni».

Il pagamento va eseguito in due rate di pari importo, da versare il 31 marzo prossimo e il 31 marzo 2024 (probabilmente, con l’apposito provvedimento attuativo, verrà consentito il pagamento in unica soluzione entro il 31 marzo 2023). Risultano esclusi ex lege: le violazioni riferite al quadro RW, gli atti di contestazione della collaborazione volontaria di cui all’articolo 5-quater del Dl 167/1990, le violazioni già contestate in atti divenuti definitivi.

Inoltre – anche in questo caso come è accaduto con l’articolo 9 del Dl 119/2018 – viene stabilito che, in deroga alle disposizioni dello Statuto del contribuente, con riferimento alle violazioni formali commesse fino al 31 ottobre 2022, oggetto di un processo verbale di constatazione, i termini di decadenza (articolo 20 del Dlgs 472/1997) vengono prorogati di due anni (in sostanza, risultano quelli del 31 dicembre del settimo anno successivo a quello in cui è avvenuta la violazione). Si tratta di una previsione che non ha molto senso (tralasciando ogni considerazione sulla riprovevole prassi della postergazione dei termini di accertamento in deroga allo Statuto), considerato che al tempo del Dl 119/2018 la sanatoria delle irregolarità formali aveva un legame con la definizione dei processi verbali di constatazione (articolo 1 dello stesso Dl 119), la quale disponeva anch’essa la proroga di due anni dei termini di accertamento. Nel caso della legge di Bilancio 2023 non vi è invece alcun legame con altre misure definitorie, in particolare riferite a un pvc, portanti una postergazione dei termini decadenziali di rettifica.

Peraltro, occorre rilevare che il differimento dei termini previsto dalla legge di Bilancio 2023 riguarda anche coloro che si avvarranno della sanatoria: questo, nonostante il basso costo (200 euro per anno), non risulta certo un incentivo ad utilizzarla. A ogni modo, la questione che ogni volta si pone è quella di identificare il perimetro di “violazione formale”. Questo perché nel nostro ordinamento tributario non vi è una nozione vera e propria di tali infrazioni. Probabilmente, da parte della prassi, verranno seguite le indicazioni della circolare n. 11/E/2019, documento che, per tutta una serie di chiusure, determinò molte perplessità.