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Niente detassazione per la Cassa integrazione erogata durante il Covid
Lo precisa l’agenzia delle Entrate nella risposta 366/2023 secondo cui la Cig non rappresenta un contributo in conto esercizio a ristoro di un costo sostenuto dall’impresa, comportando invece il venir meno del debito retributivo in capo al datore di lavoro.
Niente detassazione, come contributo emergenziale Covid, per la cassa integrazione erogata durante la pandemia in base al Dl 18/2020.
Nessuna detassazione neppure per le garanzie concesse gratuitamente da Sace sui finanziamenti Covid in base al decreto liquidità.
La risposta 366/2023 affronta un caso assai diffuso e su cui l’Agenzia è intervenuta con ulteriori risposte inedite: le imprese che nel periodo emergenziale hanno fatto ricorso alla Cig straordinaria disposta dal decreto Cura Italia (Dl 18/2020) si sono infatti interrogate se questa misura di sostegno potesse rientrare nel regime agevolativo disposto dall’ articolo 10-bis del Dl 137/2020 . La norma prevede che i contributi e le indennità di qualsiasi natura erogati alle imprese in via eccezionale a seguito dell’emergenza da Covid-19 non concorrono alla formazione del reddito imponibile indipendentemente dalle modalità di fruizione e contabilizzazione.
Secondo la società istante, la Cig da emergenza Covid rappresenterebbe un aiuto, oltre che per i dipendenti, anche per l’impresa, andando a compensare, alla stregua di un contributo in conto esercizio, taluni costi (per il personale) che l’impresa avrebbe comunque dovuto sostenere al fine di mantenere in organico i propri lavoratori. Conseguentemente, sempre secondo il contribuente, sarebbe consentito applicare il regime di detassazione, effettuando, sia ai fini Ires che ai fini Irap, una variazione in diminuzione pari alla differenza tra il costo del lavoro teorico e quello (inferiore) effettivamente sostenuto per effetto dell’intervento dell’Inps.
Le Entrate dichiarano di non condividere la soluzione prospettata dalla società ritenendo che l’accesso alla Cig e il conseguente intervento dell’Inps incida sulla genesi della passività per retribuzioni dovute dal datore di lavoro, traducendosi nel venir meno della parte di costo da esse rappresentata. Non si è dunque in presenza in un contributo in conto esercizio che va a ristorare costi sostenuti dal datore di lavoro e non si può procedere ad alcuna detassazione nel calcolo dell’imponibile dell’impresa.
Identiche conclusioni riguardano la garanzia concessa dallo Stato, tramite Sace, sui finanziamenti emergenziali. L’intervento elimina a monte il costo della garanzia e non si sostanzia in alcun contributo erogato a fronte del sostenimento di costi dell’impresa.