Bilancio 2022

Sospensione ammortamenti - Sterilizzazione perdite - Svolgimento delle assemblee di società ed enti

Ultime novità relativamente ai Bilanci 2022

Sospensione ammortamenti

L’articolo 3, comma 8, intervenendo sull’articolo 60, comma 7-bis, del D.L. n. 104/2020, estende all’eser­cizio in corso al 31 dicembre 2023 la possibilità, per i soggetti che non adottano i principi contabili interna­zionali, di non effettuare fino al 100% dell’ammorta­mento annuo del costo delle immobilizzazioni mate­riali e immateriali.

La quota di ammortamento non effettuata deve essere imputata al conto economico relativo all’esercizio suc­cessivo e con lo stesso criterio sono differite le quote successive, prolungando quindi per tale quota il piano di ammortamento originario di un anno.

Sterilizzazione perdite

Il successivo comma 9 dell’articolo 3 modifica il comma 1 dell’articolo 6 del D.L. n. 23/2020, confer­mando alle perdite civilistiche emerse nell’esercizio in corso al 31 dicembre 2022, la possibilità di sospen­sione per 5 anni, fino all’approvazione del bilancio le­gato all’esercizio 2027, gli adempimenti in materia di riduzione del capitale sociale previsti dagli articoli 2446, secondo e terzo comma, 2447, 2482-bis, quarto, quinto e sesto comma, 2482-ter.

In particolare, a seguito della disposizione, con riferi­mento alle perdite civilistiche emerse nell’esercizio in corso al 31 dicembre 2022:

  • il termine entro il quale la perdita deve risultare dimi­nuita a meno di 1/3 del capitale sociale non è l’eserci­zio immediatamente successivo, ma il quinto esercizio successivo;
  • nel caso in cui la perdita riduca il capitale sociale al di sotto del minimo legale, l’assemblea deve essere convocata senza indugio dagli amministratori e, in al­ternativa all’immediata riduzione del capitale e al con­temporaneo aumento del medesimo a una cifra non inferiore al minimo legale essa può deliberare di rin­viare tali decisioni alla chiusura del quinto esercizio successivo, fino al quale non opera la causa di sciogli­mento della società per riduzione o perdita del capitale sociale.

Alle perdite emerse durante l’anno 2022, è prevista an­che la disapplicazione, fino al quinto anno successivo a quello di realizzazione della perdita, della causa di scioglimento delle società di capitali per riduzione del capitale sociale al di sotto del minimo legale e delle cooperative per perdita di capitale sociale, di cui ri­spettivamente all’articolo 2484, primo comma, nume­ro 4), e all’articolo 2545-duodecies del codice civile.

Ai sensi dell’articolo 6, comma 4, del D.L. n. 23/2020, le perdite dovranno essere distintamente indicate nella Nota integrativa con specificazione, in appositi pro­spetti, della loro origine nonché delle movimentazioni intervenute nell’esercizio.

Svolgimento delle assemblee di società ed enti

Sempre all’articolo 3, il comma 10-undecies confer­ma l’applicabilità delle procedure semplificate di svolgimento delle assemblee ordinarie delle S.p.A. e s.r.l. di cui all’articolo 106 del D.L. n. 18/2020 anche alle assemblee sociali tenute entro il 31 luglio 2023.

La disposizione non riguarda il comma 1 del predetto articolo 106, che dispone l’allungamento a 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio del termine di approva­zione del bilancio. Pertanto, in base alla normativa at­tualmente vigente, l’approvazione del bilancio di eser­cizio 2022 deve avvenire, salvo che sussistano particolari condizioni, nei termini ordinari di 120 gior­ni.