Omesso versamento IVA: non punibilità del reato

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Il 29 giugno 2024, sono entrate in vigore le nuove sanzioni penali/tributarie. Infatti, mentre per queste ultime, il D lgs n. 87/2024 non ha previsto una decorrenza specifica, con la conseguenza che le nuove sanzioni penali sono entrate in vigore dal giorno successivo a quello della pubblicazione del citato decreto sulla G.U., l’articolo5 dello stesso decreto dispone, invece, che le nuove sanzioni amministrative si applicano alle violazioni commesse a partire dal 1° settembre 2024.

Sono già vigenti, quindi, le nuove regole previste dalla sostituzione dell’articolo 10-bis del D. lgs n. 74/2000, riguardante l’omesso versamento delle ritenute certificate, e dell’articolo 10-ter dello stesso decreto, concernente l’omesso versamento di IVA.

Delineando le novità nell’ambito di quest’ultimo articolo, si evidenzia che l’articolo 1, comma 1, lett. c), del D lgsn. 87/2024, ha sostituto integralmente il citato articolo 10-ter, disponendo ora che:

“E’ punito con la reclusione da sei mesi a due anni chiunque non versa, entro il 31 dicembre dell’anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione annuale, l’imposta sul valore aggiunto dovuta in base alla medesima dichiarazione, per un ammontare superiore a euro duecentocinquantamila per ciascun periodo d’imposta, se il debito tributario non in corso di estinzione mediante rateazione, ai sensi dell’articolo 3-bis del decreto legislativo 18 dicembre1997,n. 462. In caso di decadenza dal beneficio della rateazione ai sensi dell’articolo 15-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, il colpevole è punito se l’ammontare del debito residuo è superiore a settantacinquemila euro.”

Rispetto alla precedente formulazione, con la nuova vi è una estensione dei termini per l’applicazione della scriminante del pagamento del debito fiscale nell’ipotesi di omesso versamento dell’imposta sul valore aggiunto. Infatti, pur confermando la soglia di punibilità a 250.000 euro, si prolungano i termini previsti per l’applicazione della sanzione di omesso versamento dell’imposta sul valore aggiunto e, inoltre, si introducono alcune cause di esclusione, non previste nel testo vigente. Nello specifico, la norma stabilisce che è punito con la reclusione da sei mesi a due anni, chiunque non versa, entro il 31 dicembre dell’anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione annuale l’IVA dovuta in base alla medesima dichiarazione, per un ammontare superiore a euro duecentocinquantamila per ciascun periodo d’imposta, sempre che:

  1. a) il debito tributario non sia in corso di estinzione mediante pagamenti rateali, ai sensi dell’articolo 3-bisdel D lgs 18 dicembre 1997, n. 462. Se il pagamento rateale è iniziato o inizia entro il 31 dicembre dell’anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione annuale, il reato non sussiste fintantoché sia in corso di estinzione il pagamento delle rate;
  2. b) si verifichi la decadenza dal beneficio della rateazione, ai sensi dell’articolo 15-ter del Dpr 29 settembre1973, n. 602 e l’ammontare del debito residuo sia comunque superiore a settantacinquemila euro e, quindi, il reato è punibile soltanto se l’ammontare del debito residuo è superiore a quest’ultimo importo.

Ne consegue che, non costituiscono più reato le seguenti violazioni:

  • il versamento tardivo dell’IVA dovuta in base alla dichiarazione annuale, qualora il versamento sia stato effettuato oltre il termine previsto per il versamento dell’acconto relativo al periodo d’imposta successivo, ma entro il 31 dicembre dell’anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione;
  • l’omesso versamento dell’IVA dovuta in base alla dichiarazione annuale ove sia in corso il pagamento rateale delle somme dovute, a seguito di comunicazione di irregolarità;
  • la decadenza dalla rateazione concessa per il pagamento delle somme dovute a seguito di comunicazione di irregolarità, qualora il debito residuo sia inferiore a settantacinquemila euro.

Pregevole è l’altra novità, correlata a quanto suddetto, prevista dall’articolo 1, comma 7, del D lgs n. 87/2024,che ha inserito il comma 2-bis, nell’articolo 3-bis del D lgs n. 462/1991, con il quale si stabilisce che, ai fini dell’applicazione delle disposizioni dei menzionati articoli 10-bis e 10- ter del D. lgs n. 74/2000, gli esiti del controllo automatizzato effettuato ai sensi degli articoli 36-bis del Dpr n. 600/1973, e 54-bis del Dpr n. 633/1972,sono comunicati, rispettivamente, al sostituto d’imposta e al contribuente entro il 30 settembre dell’anno successivo a quello di presentazione della relativa dichiarazione. Nelle more del ricevimento della comunicazione il sostituto o il contribuente può provvedere spontaneamente al pagamento rateale delle somme dovute a titolo di ritenute o di imposta, nella misura di almeno un ventesimo per ciascun trimestre solare. La prima rata è versata entro il termine indicato nel comma 1 degli articoli 10-bis e 10-ter, ossia entro il 31dicembre dell’anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione annuale, e le rate successive sono versate entro l’ultimo giorno di ciascun trimestre successivo. Ricevuta la comunicazione, il contribuente deve procedere al pagamento rateale, ricordando che, le somme dovute possono essere versate in un numero massimo di venti rate trimestrali di pari importo. Inoltre, l’importo della prima rata deve essere versato entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione. Sull’importo delle rate successive sono dovuti gli interessi, calcolati dal primo giorno del secondo mese successivo a quello di elaborazione della comunicazione. Le rate trimestrali nelle quali il pagamento è dilazionato scadono l’ultimo giorno di ciascun trimestre. Si evidenzia che, in attesa del ricevimento della comunicazione, il contribuente che sia consapevole di aver omesso IVA per un importo superiore a 250.000 euro, al fine di evitare l’applicazione della norma penale (10-ter), può provvedere spontaneamente, attraverso il ravvedimento, al pagamento dell’IVA per almeno un ventesimo dell’importo dovuto. Si evidenzia, altresì, come già anticipato, che, il reato si “concretizza”, solo a seguito della decadenza dalla rateazione concessa per il pagamento delle somme dovute a seguito di comunicazione di irregolarità, qualora il debito residuo sia inferiore a settantacinquemila euro.

La risposta di AE a Telefisco – È stato chiesto se la disposizione prevista dal comma 2-bis dell’articolo 3-bisdel D lgs n. 462/1997, sia applicabile già dal 2024. AE ha risposto che sono state date indicazioni agli Uffici periferici di anticipare le comunicazioni di irregolarità relative al periodo d’imposta 2022, dalle quali si rilevano esiti rilevanti sotto il profilo penale, al fine di consentire al contribuente di iniziare il pagamento rateale delle somme dovute entro la scadenza del 31 dicembre 2024. In pratica, poiché la dichiarazione IVA relativa all’anno 2022, è stata presentata nel 2023, entro il 30 settembre2024, il contribuente dovrebbe ricevere l’avviso bonario contenente le somme dovute, permettendo allo stesso di iniziare il pagamento rateale entro la scadenza del 31 dicembre 2024, evitando così la commissione del reato.

Francesco Barone – Informati srl– Riproduzione Riservata