PEC degli amministratori, per la CCIAA di Milano valel’interpretazione restrittiva

This is a custom heading element.

La Camera di Commercio di Milano Monza Brianza e Lodi sceglie l’interpretazione restrittiva secondo il senso letterale della disposizione. Con una nota pubblicata ieri pomeriggio il Conservatore del Registro delle Imprese di Milano conferma l’immediata entrata in vigore dell’obbligo di comunicazione del domicilio digitale/indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) per tutti gli amministratori delle imprese costituite in forma societaria. Interessate dall’adempimento sia le società di persone che le società di capitali. L’articolo 1, comma 860, della Legge n. 213 del 2024, Manovra finanziaria per il periodo d’imposta 2025, estende a tutti gli amministratori delle società, anche non esecutivi, l’obbligo di deposito nel Registro delle imprese del proprio domicilio digitale, onere già previsto a regime, ormai da anni, per le imprese costituite informa societaria e per le imprese individuali, iscritte al Registro delle imprese o all’albo delle imprese artigiane. La disposizione, in particolare, con un’appendice all’articolo 5 del Decreto Legge 18 ottobre 2012, n. 179, estende agli amministratori la procedura già prevista per le ditte individuali. Con la nota in commento il Conservatore del Registro delle imprese di Milano, in attesa di eventuali indicazioni ministeriali, ritiene che l’obbligo di comunicazione del domicilio digitale degli amministratori sia già pienamente in vigore dal primo gennaio 2025. Ne consegue che le domande inviate a decorrere da tale data, anche per eventi antecedente, per l’iscrizione o la variazione della nomina, ma carenti dell’indicazione dell’indirizzo di posta elettronica certificata degli amministratori, dovranno essere sospese per permetterne la regolarizzazione della pratica e, quindi, evitare il rifiuto di iscrizione. Trattandosi di una sostanziale equiparazione agli obblighi già vigenti per società ed imprenditori individuali, per tutti gli amministratori delle imprese costituite in forma societaria esistenti alla data del 1° gennaio 2025 il proprio domicilio digitale dovrà essere comunicato entro il termine di trenta giorni dalla entrata in vigore della Manovra finanziaria, ovvero entro il 30 gennaio 2025. Al fine di procedere non resta che attendere l’aggiornamento dei sistemi operativi del Registro delle imprese e, soprattutto, l’indicazione delle modalità operative da seguire.

Resta dubbio, in particolare, se la comunicazione sia a carico della società ovvero riguardi direttamente il singolo amministratore. La differenza è tutt’altro che banale. Ove un soggetto sia amministratore di più società, nel primo caso saranno necessarie tante comunicazioni quanti sono gli enti societari coinvolti, nel secondo caso sarà sufficiente una sola comunicazione valevole per tutte le società interessate.

Paolo Iaccarino – Informati srl– Riproduzione Riservata