Polizza catastrofale, il punto della situazione

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Le Faq dell’Associazione Nazionale fra le imprese assicuratrici (ANIA)

Manca meno di una settimana alla scadenza per stipulare la polizza assicurativa contro le calamità naturali e gli eventi catastrofali, o forse no. Infatti, un emendamento di Fratelli d’Italia al Dl bollette, a firma del deputato Zucconi, propone di posticipare la scadenza, attualmente prevista per il 31 marzo al 31 ottobre 2025. Indipendentemente dall’approvazione della proroga, si ritiene opportuno analizzare alcune Faq sul tema rilasciate dall’Associazione Nazionale fra le imprese assicuratrici (ANIA).

Imprese obbligate ed escluse

Sono soggette all’obbligo le imprese con sede legale in Italia e le imprese aventi sede legale all’estero con una stabile organizzazione in Italia, tenute all’iscrizione nel registro delle imprese ai sensi dell’articolo 2188 del codice civile, ad esclusione delle imprese di cui all’articolo 2135 del codice civile, ossia quelle operanti nell’ETTORE agricolo.

Immobili/beni in locazione

Come previsto dall’articolo 1 bis comma 2 del Dl n. 155/2024, convertito con modificazioni in legge n. 189/2024,l’oggetto della copertura assicurativa di cui all’articolo 1, comma 101, primo periodo, della legge 30 dicembre2023, n. 213, è riferito ai beni elencati dall’articolo 2424, primo comma, sezione Attivo, voce B-II, numeri 1), 2) e3), del codice civile, a qualsiasi titolo impiegati per l’esercizio dell’attività di impresa, con esclusione di quelli già assistiti da analoga copertura assicurativa, anche se stipulata da soggetti diversi dall’imprenditore che impiega i beni. Quindi, in caso di immobile concesso in locazione, l’obbligo di stipula della polizza ricade sul conduttore, ameno che l’immobile non sia già assistito da copertura assicurativa. Il beneficiario del risarcimento sarà il proprietario dell’immobile (assicurazione per conto altrui). In sede contrattuale si potrebbe chiedere una riduzione proporzionale del canone di locazione che tenga conto dell’onere sostenuto dal conduttore.

Titolare ditta individuale

Come chiarito dalla relazione illustrativa del DM n.18/2025 sono obbligate alla stipula dell’assicurazione “tutte le imprese per cui è normativamente prevista l’iscrizione nel registro delle imprese, in qualsiasi sezione e per qualsiasi finalità, secondo il codice civile e le leggi speciali o la normativa regolamentare o attuativa, tempo per tempo vigenti”.

Imprese iscritte al REA

La normativa non cita il REA ma solo il registro delle imprese.

ASD

Sono soggette all’obbligo anche le ASD, iscritte al registro delle imprese, che utilizzano in forma gratuita i beni del patrimonio disponibile e non di proprietà del comune.

Immobili ad uso promiscuo

Ricade nell’obbligo di stipula della polizza anche l’immobile ad uso promiscuo utilizzato come abitazione e come studio professionale.

Adeguamento polizze già in essere

Le polizze già in essere non dovranno essere adeguate entro il 31 marzo (o entro il 31 ottobre laddove venga approvata la proroga); l’adeguamento avverrà al rinnovo, in caso di polizza annuale, o al primo pagamento utile, in caso di premio frazionato.

Imprese pesca e acquacoltura

Per le imprese del settore pesca e acquacoltura, così come previsto dall’articolo 19 comma 1 quater del Milleproroghe n.202/2024, convertito con modificazioni in legge n. 15/2025, devono adempiere all’obbligo entro il 31 dicembre 2025.

Serena Pastore – Informati srl – Riproduzione Riservata