Revisione disciplina delle detrazioni fiscali 2024: chiarimenti del Fisco

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Con la Circolare n.2/2024, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito alle novità previste in materia di revisione dell’Irpef 2024 con il primo modulo attuativo della Riforma Fiscale, introdotto con il D.lgs.n.216/2023.

Nello specifico, la Circolare n.2/2024 sottolinea che l’articolo 2 del Decreto legislativo n.216/2023, attuativo della delega alla riforma fiscale in materia di revisione dell’Irpef, ha apportato alcune modifiche alla disciplina delle detrazioni per oneri, prevedendo, per i contribuenti titolari di un reddito complessivo superiore a 50.000euro, una riduzione di un importo pari a 260 euro dell’ammontare della detrazione dall’imposta lorda spettante per l’anno 2024, determinato ai sensi dell’articolo 15, comma 3-bis, del TUIR, in relazione a:

  • gli oneri per i quali la detrazione delle spese sostenute è fissata nella misura del 19 per cento dal TUIR oda qualsiasi altra disposizione fiscale, ad esclusione delle spese sanitarie di cui all’articolo 15, comma 1,lettera c), del TUIR;
  • le erogazioni liberali in favore dei partiti politici di cui all’articolo 11 del decreto-legge 28 dicembre 2013, n.149;
  • i premi di assicurazione per rischio eventi calamitosi di cui all’articolo 119, comma 4, quinto periodo, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34.

La riduzione pari a 260 euro deve essere operata sull’importo della detrazione come determinato ai sensi dell’articolo 15, comma 3-bis, del TUIR, il quale dispone che la «detrazione di cui al presente articolo spetta:

A. per l’intero importo qualora il reddito complessivo non ecceda 120.000 euro;
B. per la parte corrispondente al rapporto tra l’importo di 240.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 120.000 euro, qualora il reddito complessivo sia superiore a 120.000 euro.

Ciò significa che per i titolari di reddito complessivo superiore a 120.000 euro, la riduzione va applicata alla detrazione dall’imposta lorda che risulta già ridotta per effetto del suddetto articolo 15, comma 3-bis, del TUIR.
Il comma 2 dell’articolo 2 del Decreto sopra citato precisa, inoltre, che il reddito complessivo è assunto al netto del reddito dell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e di quello delle relative pertinenze di cui all’articolo 10, comma 3-bis, del TUIR.

Si riportano di seguito due esempi per comprendere meglio le novità introdotte.

Esempio 1 – Il contribuente Rossi, nell’anno d’imposta 2023 possiede i seguenti requisiti:
Reddito complessivo: € 60.000;
Spese per attività sportive ragazzi: € 1.000.
Ricalcolo detrazione:
Poiché il reddito complessivo è superiore a 50.000 euro e inferiore a 120.000 euro e le spese per attività sportive rientrano tra gli oneri per i quali va ricalcolata la detrazione, il contribuente Rossi potrà usufruire di una detrazione pari ad euro 740 (1.000 – 260).

Esempio 2 – Il contribuente Verdi, nell’anno d’imposta 2023 possiede i seguenti requisiti:
Reddito complessivo: € 150.000;
Spese per assistenza personale: € 2.000;
Detrazione teorica: € 380 (2.000 x 19%).
Ricalcolo detrazione:
Poiché il reddito complessivo è superiore a 50.000 euro e superiore a 120.000 euro e le spese per assistenza personale rientrano tra gli oneri per i quali va ricalcolata la detrazione, occorre operare un doppio abbattimento dell’imposta come segue:
100 x (240.000 – 150.000) / 120.000 = 75%;
380 x 75% = 285 detrazione ricalcolata;
285 – 260 = 25 detrazione effettiva spettante.
È importante precisare che le modifiche introdotte dal primo modulo di revisione dell’Irpef hanno efficacia esclusivamente per l’anno 2024, in quanto per gli anni successivi sarà necessario attendere i prossimi decreti attuativi.

Elena Traini -Informati S.r.l. – Riproduzione Riservata