Riammissione Rottamazione-quater ai nastri di partenza

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Per l’attuazione della procedura di riammissione alla definizione agevolata, recentemente introdotta dall’articolo3-bis del Decreto Legge n. 202 del 2024, convertito con modificazioni dalla Legge 21 febbraio 2025, n. 15, mancano solo i dettagli. Entro il 16 marzo 2025, probabilmente molto prima, verrà aperto il canale di trasmissione. C’è più di un motivo per aderire tempestivamente, ben prima del termine fissato al 30 aprile 2025.

La riammissione alla definizione agevolata replica i medesimi effetti previsti originariamente dall’articolo 1, comma 240, della Legge n. 197 del 2022. Con la trasmissione dell’istanza di riammissione, in relazione ai carichi nuovamente definibili:

  • non possono essere iscritti nuovi fermi amministrativi e ipoteche, fatti salvi quelli già iscritti alla data di presentazione;
  • non possono essere avviate nuove procedure esecutive;
  • non possono essere proseguite le procedure esecutive precedentemente avviate, salvo che non si sia tenuto il primo incanto con esito positivo;
  • il debitore non è considerato inadempiente ai fini di cui agli articoli 28-ter e 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602;
  • ricorrono automaticamente i requisiti di regolarità contributiva (DURC).

La presentazione dell’istanza di riammissione, pertanto, consente al contribuente di congelare temporaneamente la propria posizione di inadempienza, così evitando azioni esecutive che nel frattempo, dopo la decadenza della Rottamazione-quater, potrebbero essere state nuovamente avviate dall’Agente della riscossione.

Per molti contribuenti la presentazione dell’istanza di riammissione rappresenta l’ultima occasione concreta per rateizzare le somme iscritte a ruolo. Benché, per regola generale, la decadenza della Rottamazione-quater consenta comunque al contribuente di rateizzare nuovamente i relativi carichi, qualora tali debiti siano stati precedentemente ricompresi in piani di rateazione, anch’essi decaduti, l’ennesimo tentativo di rateazione, che segue la decadenza della dilazione originaria e quella della definizione agevolata, è ammesso esclusivamente se l’istanza di dilazione originaria è stata presentata fino al 15 luglio 2022, e a condizione che alla data di presentazione dell’ultima richiesta venga regolarizzato l’importo corrispondente a quello delle rate che risultano scadute alla stessa data. Con la riammissione alla Rottamazione-quater nessuna di queste condizioni deve essere rispettata e la dilazione in 10 rate (31 luglio e il 30 novembre 2025 e le successive il 28 febbraio, il 31maggio, il 31 luglio e il 30 novembre degli anni 2026 e 2027) costituisce l’effetto automatico.

La riammissione, infine, potrebbe avere anche effetti positivi dal punto di vista finanziaria. Qualora, dopo la decadenza della Rottamazione-quater, il contribuente abbia dilazionato nuovamente i carichi, la trasmissione dell’istanza consente di sospendere fino al 31 luglio 2025 il pagamento delle rate in scadenza. Con la riammissione il contribuente, oltre che beneficiare delle riduzioni proprie della definizione agevolata, evita nell’immediato il versamento di cinque rate.

Possono beneficiare della riammissione i soli contribuenti che alla data del 31 dicembre 2024 risultino effettivamente decaduti per mancato ovvero insufficiente o tardivo versamento, superiore a cinque giorni, dell’unica rata ovvero di una di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento, previste dal 31 ottobre 2023 al 30novembre 2024. In assenza di tale condizione l’istanza di riammissione verrà considerata inammissibile. L’istanza potrà riguardare i soli debiti, o parti di essi, già indicati nelle dichiarazioni presentate per aderire alla Rottamazione-quater.

In tale contesto, ai fini della presentazione dell’istanza di riammissione, è necessario comprendere se possa considerarsi decaduto il contribuente abbia effettivamente versato tutte le previste, alle relative scadenze, ma utilizzando un modulo di pagamento sbagliato. Si pensi al contribuente che per il versamento della sesta rata in scadenza il 2 dicembre 2024 abbia utilizzato il modulo di pagamento previsto per la decima rata in scadenza il30 novembre 2025. Come comportarsi? Trattandosi di importi assolutamente identici la decadenza non dovrebbe verificarsi, benché il sistema informativo dell’Agenzia entrate – Riscossione potrebbe non rilevare tale condizione obbligando il contribuente alla via giudiziaria.

La riammissione, nel dubbio, risolve all’origine il problema. Il contribuente vedrebbe riabilitarsi, al costo di perdere parte dei versamenti eseguiti dopo la presunta decadenza. In tal caso, infatti, il pagamento effettuato successivamente alla decadenza del piano, viene considerato a titolo di acconto sulle somme residue del debito complessivo, incluse sanzioni ed interessi.

Paolo Iaccarino – Informati srl – Riproduzione Riservata