Rivoluzione per imposte di successione, donazione e registro

Al via la dichiarazione di successione precompilata

Via libera preliminare del Consiglio dei Ministri del 9 aprile 2024 allo schema di Dlgs di riforma dell’imposta di registro, dell’imposta sulle successioni e donazioni, dell’imposta di bollo e degli altri tributi indiretti diversi dall’Iva. Aprendo la strada alla dichiarazione di successione precompilata.

Il Governo si cimenta nella semplificazione delle imposte di successioni, donazione e registro, al fine di agevolare contribuenti e professionisti. Ai contribuenti spetterà il calcolo delle imposte dovute. Il Fisco farà in un secondo momento le verifiche del caso.

Semplificazione della predisposizione dichiarazione di successione 
Il passaggio alla dichiarazione successoria precompilata sarà graduale. Si inizia con gradualità riducendo i documenti da allegare alla denuncia. Ad esempio eliminando le indicazioni degli estratti catastali relativi agli immobili e il certificato dei pubblici registri con l’indicazione degli elementi per individuare le navi e gli aerei.

Semplificazioni per i trasferimenti aziendali
I trasferimenti, effettuati anche tramite i patti di famiglia di cui agli articoli 768-bis e seguenti del codice civile a favore dei discendenti e del coniuge, di aziende o rami di esse, di quote sociali e di azioni non sono soggetti all’imposta di successione. Tale beneficio, spetta a condizione che l’attività sia proseguita per un periodo non inferiore a cinque anni dal trasferimento. Mentre in caso di trasferimento di quote e azioni di società di controllo, i beneficiari devono mantenere il controllo per non meno di cinque anni.

Gli aventi causa devono rendere, contestualmente alla presentazione della dichiarazione di successione o all’atto di donazione o al patto di famiglia, apposita dichiarazione di impegno alla continuazione dell’attività o alla detenzione del controllo o al mantenimento della titolarità del diritto. Il mancato rispetto delle condizioni di cui ai periodi dal primo quarto comporta la decadenza dal beneficio, il pagamento dell’imposta in misura ordinaria, della sanzione amministrativa prevista dall’articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n.471, e degli interessi di mora decorrenti dalla data in cui l’imposta medesima avrebbe dovuto essere pagata. Il beneficio si applica anche ai trasferimenti di azioni e di quote sociali di società residenti in Paesi appartenenti all’Unione europea o allo Spazio economico europeo o in Paesi che garantiscono un adeguato scambio di informazioni, alle medesime condizioni previste per i trasferimenti di quote sociali e azioni di soggetti residenti.

Riforma organica del trust
Il decreto approvato in via preliminare offre anche l’occasione per arrivare a una disciplina più completa dei trust. Qualora chi dispone il trust sia residente nello Stato al momento della separazione patrimoniale, l’imposta sarà dovuta in relazione a tutti i beni e diritti trasferiti ai beneficiari. Mentre se il disponente non è residente in Italia al momento della separazione patrimoniale, l’imposta sarà dovuta solo sui beni e diritti trasferiti al beneficiario presenti nel territorio dello Stato. Nel caso di trust testamentari il disponente potrà versare il tributo anche in modo volontario e anticipato, al momento del conferimento dei beni ovvero dell’apertura della successione. L’imposta sarà liquidata e versata direttamente dal contribuente, senza attendere la liquidazione e l’invio dell’avviso dell’Agenzia delle Entrate.

Ufficio competente all’applicazione dell’imposta di successione
Competente per l’applicazione dell’imposta alle successioni è l’ufficio dell’Agenzia delle Entrate nella cui circoscrizione era l’ultima residenza del defunto o, se il defunto era residente all’estero, l’ufficio nella cui circoscrizione era stata fissata l’ultima residenza in Italia o, se l’ultima residenza non è nota, l’ufficio dell’Agenzia delle Entrate di Roma.

Determinazione dell’imposta
I trasferimenti di beni e diritti per causa di morte sono soggetti all’imposta con le seguenti aliquote applicate sul valore complessivo netto dei beni e dei diritti devoluti:

  • a favore del coniuge e dei parenti in linea retta sul valore complessivo netto eccedente, per ciascun beneficiario, 1.000.000 di euro: 4 per cento;
  • a favore dei fratelli e delle sorelle sul valore complessivo netto eccedente, per ciascun beneficiario,100.000 euro: 6 per cento;
  • a favore degli altri parenti fino al quarto grado e degli affini in linea retta, nonché degli affini in linea collaterale fino al terzo grado: 6 per cento;
  • a favore di altri soggetti: 8 per cento. Se il beneficiario dei trasferimenti è una persona con disabilità riconosciuta (articolo 3, comma 3, della legge 5febbraio 1992, n. 104), l’imposta si applica esclusivamente sulla parte del valore della quota o del legato che supera l’ammontare di 1.500.000 euro.

Fino a quando l’eredità non è stata accettata, o non è stata accettata da tutti i chiamati, l’imposta è determinata considerando come eredi i chiamati che non vi hanno rinunziato.

Modalità di presentazione della successione
La dichiarazione della successione è presentata con le modalità telematiche stabilite con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate. Per i soggetti non residenti, la dichiarazione può essere spedita mediante raccomandata o altro mezzo equivalente dal quale risulti con certezza la data di spedizione. In tal caso, la dichiarazione si intende presentata alla data di spedizione.
La dichiarazione della successione deve, a pena di nullità, essere redatta sul modello approvato con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate e deve essere sottoscritta da almeno uno degli obbligati o da un suo rappresentante negoziale.

Autoliquidazione imposta di successione 
I soggetti obbligati al pagamento autoliquidano l’imposta in base alla dichiarazione della successione, anche se presentata dopo la scadenza del relativo termine ma prima che sia stato notificato l’accertamento d’ufficio, tenendo conto delle eventuali dichiarazioni integrative o modificative già presentate, nonché dei rimborsi fiscali erogati fino alla presentazione della dichiarazione della successione. Se nella dichiarazione della successione e nella dichiarazione sostitutiva o integrativa, sono indicati beni immobili e diritti reali sugli stessi, i soggetti obbligati al pagamento devono provvedere, alla liquidazione e al versamento delle imposte ipotecaria e catastale, di bollo e delle tasse per i servizi ipotecari.
L’ufficio, anche avvalendosi di procedure automatizzate, controlla la regolarità dell’autoliquidazione delle imposte e tasse effettuata dal contribuente nonché dei versamenti e la loro rispondenza con i dati indicati nella dichiarazione, procedendo alla liquidazione dell’imposta e del rimborso eventualmente spettante in base alle dichiarazioni presentate.
Nel caso in cui risulti dovuta una maggiore imposta, l’ufficio notifica apposito avviso di liquidazione nel termine di decadenza di due anni dalla data di presentazione della dichiarazione della successione, dal quale risultano le correzioni e le esclusioni effettuate, con l’invito a effettuare, entro il termine di sessanta giorni, il pagamento per l’integrazione dell’imposta versata, nonché della sanzione amministrativa e degli interessi decorrenti dalla data in cui l’imposta medesima avrebbe dovuto essere pagata. Se il pagamento è effettuato entro il termine indicato, l’ammontare della sanzione amministrativa dovuta è ridotto a un terzo.

 

Cinzia De Stefanis -Informati S.r.l. – Riproduzione Riservata