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Rottamazione e liti, alla cassa dopo l’estate – Criptovalute in attesa ancora dell’attuazione
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In alcuni casi un percorso ancora da compiere. In altri un’operazione a metà strada. In altri ancora la chance è già passata. Il mosaico delle 12 sanatorie previste dall’ultima legge di Bilancio non si è ancora definitivamente composto.
Un mosaico variegato e che comprendeva tutte le fasi del rapporto tra fisco e contribuenti: dalla possibilità di ravvedersi (ossia di autocorreggere errori o mancanze verso il fisco) a quella di sanare i conti con la riscossione, ossia nella fase più “patologica” del rapporto. In questo quadro si è inserita poi anche la chance concessa al mondo dello sport. Già, perché la manovra 2023 ha consentito a federazioni e società sportive dilettantistiche e professionistiche, compresi club della serie A di calcio, di recuperare e scaglionare i versamenti già sospesi di Iva e ritenute.
La scadenza dei versamenti è stata fissata al 29 dicembre 2022 saldando in un’unica soluzione o frazionando il conto in 60 rate con le prime tre da corrispondere sempre entro il 29 dicembre 2022. Il tutto versando contestualmente alla prima rata anche una maggiorazione del 3% sulle somme complessivamente dovute. Nel resto dei casi, però, è coinvolta una platea più ampia di contribuenti. Proprio la convenienza ad abbattere il carico sanzionatorio ha guidato o sta guidando le scelte nell’adesione delle sanatorie. Ma oltre alle sanzioni lo sconto potrebbe essere ancora più sostenuto.
Prendiamo il caso della rottamazione quater. La sanatoria dei carichi affidati alla riscossione dal 2000 al 30 giugno 2022 consente, infatti, anche di evitare, oltre alle sanzioni, anche le somme dovute a titolo di interessi iscritti a ruolo, interessi di mora e aggio. La domanda (per questa edizione interamente online) poteva essere presentata entro lo scorso 30 giugno (con l’eccezione di una finestra più ampia che rimarrà aperta fino al 30 settembre per i centri colpiti dall’alluvione). E di domande ne sono arrivate 3,8 milioni (presentate da circa 3 milioni di soggetti).
Ora però il vero test di tenuta è rappresentato dalle scadenze di versamento: le prime due sono in calendario il 31 ottobre e il 30 novembre. Si può pagare fino a 18 rate ma resta la regola ferrea che chi salta una scadenza (c’è il piccolo “paracadute” dei cinque giorni di tolleranza) o non versa quanto avrebbe dovuto viene estromesso dalla definizione agevolata. Con il decreto Bollette, sono state spostate a dopo l’estate una serie di scadenze chiave. A partire dal “trittico” delle sanatorie sui contenziosi tributari: liti pendenti, conciliazione agevolata, controversie pendenti in Cassazione. Per quella delle tre che dovrebbe riscontrare maggiori adesioni (almeno in base al potenziale perimetro), ossia la definizione agevolata delle liti, il termine di adesione e del versamento della prima o unica rata scadranno il 30 settembre. Così come entro la stessa data, si concluderanno i termini del “super ravvedimento”, ossia la chance per regolarizzare le violazioni commesse sulle dichiarazioni validamente presentate in corso al 31 dicembre 2021 e ai periodi d’imposta precedenti.
Per accedere al nuovo ravvedimento in deroga a quello ordinario si dovrà versare un diciottesimo del minimo edittale delle sanzioni irrogabili previsto dalla legge, oltre all’imposta e agli interessi dovuti. Il pagamento potrà essere rateizzato in 8 appuntamenti di pari importo con scadenza della prima rata fissata al 30 settembre 2023. Su quelle successive alla prima sono dovuti gli interessi nella misura del 2% annuo.
Sugli errori formali invece sarà tempo fino al 31 ottobre per versare i 200 euro per periodo d’imposta (o la prima rata) sanare le infrazioni, le irregolarità e l’inosservanza di obblighi o adempimenti di natura formale commesse fino al 31 ottobre 2022. Entro il 31 marzo 2024 bisognerà versare la seconda rata e rimuovere le irregolarità in modo da “completare” le procedure richieste. Restano, invece, ancora da definire le regole attuative (e con esse il termine di adesione) per regolarizzare criptoattività detenute fino al 31 dicembre 2021. Bisognerà presentare una domanda di emersione che sarà sul modello definito dalle Entrate. La comunicazione andrà accompagnata dal versamento della sanzione per l’omessa indicazione dei dati nei quadri della dichiarazione. Se il contribuente ha conseguito un reddito dal possesso delle cripto attività emerse, deve anche versare un’imposta sostitutiva del 3,5% del valore delle criptoattività detenute alla fine di ogni anno o al momento del realizzo.