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Scontrini, alert del Fisco con l’incrocio dati Pos: spinta al ravvedimento
Incrocio tra l’importo complessivo delle transazioni giornaliere effettuate con strumenti di pagamento elettronico e i dati fiscali delle fatture elettroniche e dei corrispettivi giornalieri.
Il provvedimento 352652/ 2023 delle Entrate individua le modalità con cui sono messe a disposizione del contribuente e della Guardia di Finanza, anche mediante l’utilizzo di strumenti informatici, le informazioni derivanti dal confronto mensile tra i pagamenti elettronici ricevuti e le fatture elettroniche emesse e/o i corrispettivi telematici trasmessi dal contribuente.
Destinatari delle comunicazioni saranno tutti i contribuenti per i quali l’ammontare dei pagamenti elettronici mensili risulti superiore all’ammontare complessivo delle transazioni economiche certificate fiscalmente nello stesso periodo.
Gli elementi e le informazioni comunicati daranno di conseguenza al contribuente la possibilità di rimediare ad eventuali errori od omissioni, mediante l’istituto del ravvedimento operoso. Al riguardo, con un comunicato stampa, le Entrate hanno ricordato la possibilità di regolarizzare la mancata certificazione dei corrispettivi avvalendosi del ravvedimento operoso per le violazioni commesse dal 1° gennaio 2022 al 30 giugno 2023 secondo quanto dettato dall’articolo 4 del Dl 131/2023. Tramite l’istituto del ravvedimento operoso, dal 30 settembre è possibile, perciò, beneficiare della riduzione delle sanzioni regolarizzando la mancata, irregolare, incompleta o non tempestiva memorizzazione o trasmissione dei dati dei corrispettivi telematici come sanzionate dall’articolo 6, commi 2-bis e 3, del Dlgs 471 del 1997.
La regolarizzazione è possibile anche se la violazione risulti essere già stata constatata con un processo verbale dall’amministrazione finanziaria ma non ancora contestata con l’irrogazione delle sanzioni previste. La stessa notifica di una comunicazione di compliance da parte del fisco non osta al ravvedimento operoso. Quindi un contribuente che abbia subito un accesso con contestazione della mancata certificazione delle operazioni realizzate, e quindi non documentate con rilascio di uno scontrino elettronico, potrebbe regolarizzare il comportamento omissivo tenuto versando la sanzione in misura ridotta. Il ravvedimento può infatti avere ad oggetto anche eventuali violazioni già constatate fino alla data del 31 ottobre 2023, a condizione che la regolarizzazione venga effettuata entro il 15 dicembre 2023. La semplice constatazione dei fatti contestati, e quindi ad esempio l’evidenza di una mancata certificazione di un corrispettivo, non esclude pertanto il ricorso al ravvedimento operoso. Le violazioni così regolarizzate non saranno inoltre considerate nel computo ai fini dell’applicazione della sanzione accessoria della sospensione dell’attività.