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Srl e Cooperative: obbligo di nomina con l’approvazione dei Bilanci 2022
Con l'approvazione del bilancio d'esercizio 2022 scade il termine per la nomina dell'organo di controllo o del revisore nelle Srl
Con l’approvazione del bilancio d’esercizio 2022 scade il termine per la nomina dell’organo di controllo (monocratico o collegiale) o del revisore nelle Srl.
L’obbligo di nomina scatta al verificarsi di alcune condizioni, tra queste, il superamento, per almeno due esercizi consecutivi, di una delle soglie dimensionali previste dalla legge. I bilanci di riferimento per verificare il superamento dei parametri saranno quelli relativi agli esercizi 2021 e 2022. Per le società cooperative, sia Spa che Srl, l’organo di controllo è obbligatorio in caso di emissione di strumenti finanziari non partecipativi.
Cosa succede se l’assemblea che approva il bilancio non provvede alla nomina prevista?
Il testo definitivo della norma in commento ha avuto un percorso particolarmente travagliato e ricco di modifiche ed ostacoli, vediamo di ripercorrerlo brevemente prima di commentare la sua versione attuale.
Ai sensi dell’art. 2477, c. 2 e 3, del Codice Civile, vigente sino al 16 marzo 2019, l’obbligatorietà della nomina dell’organo di controllo o del revisore era prevista per le Srl:
– tenute alla redazione del bilancio consolidato;
– controllanti una società obbligata alla revisione legale dei conti;
– che per due esercizi consecutivi avessero superato due dei limiti indicati dall’art. 2435-bis, c. 1, Codice Civile per la redazione del bilancio in forma abbreviata.
La nomina dell’organo di controllo o del revisore, quindi, era obbligatoria al superamento, per due esercizi consecutivi di due dei seguenti limiti:
a) totale dell’attivo di Stato patrimoniale pari ad € 4.400.000;
b) ricavi delle vendite e delle prestazioni pari ad € 8.800.000;
c) dipendenti occupati in media durante l’esercizio pari a 50 unità.
L’obbligo di nomina dell’organo di controllo o del revisore cessava se, per due esercizi consecutivi, tali limiti non venivano superati. Il quinto comma dell’art. 2477 del Codice Civile, inoltre, precisava che l’assemblea di
approvazione del bilancio in cui venivano superati i limiti sopra indicati era tenuta a provvedere, entro 30 giorni, alla nomina dell’organo di controllo o del revisore.
Se l’assemblea non provvedeva in questo senso, alla nomina avrebbe proceduto il Tribunale, su richiesta di qualsiasi soggetto interessato. Quali erano le modifiche del Codice della crisi sull’obbligatorietà della nomina L’art. 379, c. 1, D.Lgs. n. 14/2019 (Codice della crisi di impresa e dell’insolvenza), era poi intervenuto a sostituire i citati commi 2 e 3 dell’art. 2477 del Codice Civile, prevedendo che
“La nomina dell’organo di controllo o del revisore è obbligatoria se la società:
a) è tenuta alla redazione del bilancio consolidato;
b) controlla una società obbligata alla revisione legale dei conti;
c) ha superato per due esercizi consecutivi almeno uno dei seguenti limiti:
1) totale dell’attivo dello Stato patrimoniale: 2 milioni di euro;
2) ricavi delle vendite e delle prestazioni: 2 milioni di euro;
3) dipendenti occupati in media durante l’esercizio: 10 unità.
L’obbligo di nomina dell’organo di controllo o del revisore di cui alla lettera c) del terzo comma cessa quando, per tre esercizi consecutivi, non è superato alcuno dei predetti limiti”.
Erano state, dunque, confermate le ipotesi relative all’obbligo di redazione del bilancio consolidato e del controllo di una società obbligata alla revisione legale dei conti ed era stata, invece, sostituita la condizione legata al superamento per due esercizi consecutivi di almeno “due” dei sopradescritti limiti indicati dall’art. 2435-bis del Codice Civile in tema di bilancio in forma abbreviata, con l’espressa condizione del superamento per due esercizi consecutivi di almeno “uno” dei seguenti limiti:
– totale dell’attivo dello stato patrimoniale pari a 2 milioni di euro;
– ricavi delle vendite e delle prestazioni pari a 2 milioni di euro;
– dipendenti occupati in media durante l’esercizio pari a 10 unità.
Dunque, mentre nella previgente disciplina, ai fini dell’insorgenza dell’obbligo della nomina occorreva il superamento di almeno due dei limiti indicati per due esercizi consecutivi (non necessariamente gli stessi), la disciplina successiva riteneva sufficiente il superamento di uno solo degli elementi indicati (anche diversificato) per due esercizi consecutivi. Veniva precisato, altresì, che l’obbligo di nomina dell’organo di controllo o del revisore cessava quando, per tre esercizi consecutivi, e non più per due, non fosse stato superato alcuno dei predetti limiti. Il comma 3 dell’art. 379 del Codice della crisi di impresa e dell’insolvenza fissava in 9 mesi a
decorrere dal 16 marzo 2019 il termine entro il quale le Srl e le società Cooperative già costituite alla medesima data avrebbero dovuto nominare l’organo di controllo o il revisore legale e, ove necessario, uniformare gli atti costitutivi e gli statuti. La relazione illustrativa al Codice della crisi di impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. n. 14/2019), che, come vedremo, è stato un elemento determinante per l’inserimento di queste modifiche
normative, osservava come un più ampio termine non avrebbe consentito di garantire la piena operatività degli organi e dei sistemi di allerta, alla data di entrata in vigore della riforma.
Tuttavia, prima di giungere alla scadenza dei termini per adeguarsi alle prescrizioni descritte di cui al (nuovo) Codice della crisi di impresa e dell’insolvenza, l’art. 2-bis, D.L. n. 32/2019, è intervenuto a modificare nuovamente quanto previsto dai commi 2 e 3 dell’art. 2477 del Codice Civile, determinandone la sua formulazione attuale.
Dunque, rimangono invariate le ipotesi di cui all’art. 2477, c. 2, lett. a) e b), Codice Civile, mentre le soglie previste dalla lettera c) vengono modificate nei seguenti termini:
– il totale dell’attivo di stato patrimoniale anziché 2 milioni di euro, passa a 4 milioni di euro;
– anche i ricavi delle vendite e delle prestazioni passano da 2 a 4 milioni di euro;
– il numero dei dipendenti mediamente occupati durante l’esercizio passa da 10 a 20 unità.
L’obbligo di nomina del revisore o dell’organo di controllo al superamento delle indicate soglie, come da ultimo modificate, scatta sempre qualora anche una sola di esse viene superata per due esercizi consecutivi. Allo stesso modo rimane ferma la previsione dell’art. 2577, c. 3, Codice Civile, a norma del quale l’obbligo di nomina in esame cessa quando, per tre esercizi consecutivi, non è superato nessuno dei sopradescritti parametri.
In seguito alle descritte modifiche si sono susseguiti una serie di rinvii all’operatività dell’obbligo di nomina del revisore legale o dell’organo di controllo per le Srl e le Cooperative, in esito ai quali l’operatività dell’obbligo si avrà con l’approvazione dei bilanci al 31 dicembre 2022, quindi nei prossimi mesi.
Si rende opportuna una precisazione relativa alle società cooperative. Infatti, per tali soggetti, l’art. 2543, comma 1, del Codice Civile prevede che, sia nelle società cooperative Spa che Srl, la nomina dell’organo di controllo è obbligatoria in caso di emissione di strumenti finanziari non partecipativi ovvero nei casi previsti dal secondo e terzo comma dell’art. 2477 del Codice Civile. Indipendentemente dal fatto che la cooperativa abbia emesso
azioni o quote le fattispecie di nomina obbligatoria dell’organo di controllo sono solo quelle oggettive appena richiamate.
Infine, è opportuno ricordare che, qualora l’assemblea che approva il bilancio in cui vengono superati i limiti indicati non dovesse provvedere alla nomina in esame, entro trenta giorni, sarà chiamato a procedere in tal senso il Tribunale, su richiesta di qualsiasi soggetto interessato ovvero su segnalazione del conservatore del Registro delle imprese. Desta qualche dubbio il fatto che, in quest’ultimo caso, il Tribunale avrebbe apparentemente la discrezionalità di scegliere se nominare un organo di controllo (sindaco unico o collegio sindacale) o, invece, un revisore, decidendo così autonomamente quale tipologia di controlli la società dovrà adottare. Come noto, nel frattempo, il Codice della crisi dal 15 luglio 2022 è entrato in vigore, con disposizioni che confermano l’importante funzione svolta dall’organo di controllo ai fini dell’emersione precoce della crisi di impresa (early warning). Oggi più che mai è quindi necessaria una tempestiva valutazione dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile affinché lo stesso sia adeguato alla natura e alle dimensioni dell’impresa, anche al fine della rilevazione tempestiva di una situazione di crisi d’impresa. Da più parti, anche in recenti interrogazioni parlamentari, con motivazioni fondate sull’onere economico e organizzativo che tale disciplina determinerà per le imprese, è stata avanzata la richiesta di aumentare i parametri dimensionali di obbligatorietà di nomina dell’organo di controllo; al momento è comunque prevalsa la preminenza assegnata dal Codice della crisi al ruolo di “sentinella” dell’organo di controllo.