Bonus ristrutturazione, fattura e bonifico possono avere intestatari diversi

Articolo a cura di Studio Mudol

La detrazione può spettare anche al soggetto che non compare nei documenti di spesa, purché abbia diritto al beneficio, abbia effettivamente sostenuto il costo e integri la documentazione fin dal primo anno di fruizione

Autore: Pierdante Colapietra

Fattura e bonifico parlante non devono necessariamente essere riferiti alla stessa persona per consentire la fruizione del bonus ristrutturazione.

La guida dell’Agenzia delle Entrate “Tutte le agevolazioni della dichiarazione 2026” conferma che, quando vi sono più soggetti titolari del diritto alla detrazione, il beneficio può spettare anche a chi non risulta intestatario del bonifico e/o della fattura, nella misura in cui abbia effettivamente sostenuto la spesa. La regola opera indipendentemente dalla circostanza che il bonifico sia stato disposto da un conto corrente cointestato con il soggetto indicato nei documenti.

La diversa imputazione della spesa, però, deve essere documentata. Occorre integrare i documenti con il nominativo del soggetto che ha sostenuto il costo e con la percentuale a lui riferibile. L’integrazione deve essere effettuata fin dal primo anno di fruizione del beneficio e la ripartizione non può essere modificata nei periodi d’imposta successivi.

Il chiarimento è rilevante soprattutto nei casi di comproprietà o di presenza di più familiari aventi diritto, nei quali la titolarità formale dei documenti può non coincidere con l’effettiva distribuzione dell’onere.

Prima condizione: il soggetto deve avere diritto al bonus

La possibilità di superare la mancata coincidenza tra i nominativi indicati nei documenti non consente di trasferire liberamente la detrazione a un soggetto estraneo all’agevolazione.

L’ art. 16-bis del TUIR riconosce la detrazione per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio ai contribuenti che possiedono o detengono l’immobile sulla base di un titolo idoneo e sostengono le relative spese. La disciplina ammette al beneficio, al ricorrere delle rispettive condizioni, proprietari, nudi proprietari, titolari di diritti reali di godimento, locatari, comodatari e altri soggetti individuati dalla normativa e dalla prassi.

La regola sull’integrazione dei documenti presuppone quindi la presenza di più soggetti già titolari del diritto alla detrazione .

Occorre distinguere due verifiche. La prima riguarda il titolo soggettivo che consente l’accesso al bonus; la seconda riguarda l’effettivo sostenimento della spesa. Soltanto dopo avere accertato entrambi gli elementi è possibile attribuire la detrazione a un soggetto che non compare, o non compare da solo, nella fattura o nel bonifico.

Non è quindi la sola integrazione formale del documento a creare il diritto al beneficio. L’annotazione serve a rappresentare documentalmente una spesa effettivamente sostenuta da un soggetto che possiede già i requisiti per detrarla.

L’intestazione formale non prevale sull’onere effettivo

La questione è stata affrontata dalla prassi dell’Agenzia già prima della raccolta 2026. La circolare n. 20/ E del 13 maggio 2011, risposta 2.1, ha esaminato il caso nel quale fattura e bonifico risultano intestati a un solo comproprietario, mentre la spesa è stata sostenuta anche dall’altro. In tale situazione, il comproprietario non indicato nei documenti può fruire della detrazione per la parte di costo effettivamente rimasta a suo carico, a condizione che la relativa percentuale sia annotata sulla fattura.

La guida 2026 formula il principio in termini più generali: qualora vi siano più titolari del diritto, il beneficio può spettare anche a chi non risulta intestatario del bonifico e/o della fattura, nei limiti della spesa sostenuta.

Si pensi a due comproprietari, A e B, entrambi legittimati alla detrazione. Se fattura e bonifico riportano soltanto A, la detrazione può essere fruita interamente da A, oppure attribuita a B o ripartita tra entrambi, a condizione che la soluzione adottata corrisponda all’effettivo sostenimento della spesa e che la documentazione sia integrata quando necessario.

La stessa logica opera quando la fattura è riferita ad A e il bonifico a B: la diversa intestazione non determina, da sola, la perdita del beneficio. Occorre ricostruire chi abbia effettivamente sostenuto il costo e rendere coerente la documentazione con la percentuale di detrazione utilizzata.

Il conto cointestato non determina la ripartizione

La provenienza materiale delle somme non costituisce, da sola, il criterio di attribuzione della detrazione.

La guida dell’Agenzia precisa che la regola opera a prescindere dal fatto che il bonifico sia stato disposto o meno da un conto corrente cointestato con il soggetto indicato nei documenti di spesa.

La cointestazione del conto non comporta quindi automaticamente una divisione del bonus nella stessa percentuale tra i titolari e, allo stesso modo, l’utilizzo di un conto non cointestato non esclude di per sé la detrazione in capo a un altro avente diritto che abbia sostenuto l’onere e documentato correttamente la propria quota.

Resta distinta la disciplina del bonifico parlante. Per le spese soggette a tale modalità di pagamento, il bonifico deve contenere la causale del versamento, il codice fiscale del soggetto beneficiario della detrazione e il codice fiscale o la partita IVA del destinatario delle somme.

La regola sulla diversa intestazione non elimina quindi gli adempimenti previsti per il pagamento agevolato, ma consente di coordinare la documentazione quando, in presenza di più aventi diritto, l’intestazione formale non corrisponda alla reale imputazione economica della spesa.

Nominativo e percentuale devono risultare dai documenti

Il passaggio operativo centrale riguarda l’integrazione documentale.

Quando il soggetto che intende detrarre la spesa non risulta dai documenti, oppure la quota effettivamente sostenuta è diversa da quella desumibile dalla loro intestazione, i documenti di spesa devono essere integrati indicando:

il nominativo del soggetto che ha sostenuto il costo; la percentuale di spesa a lui imputabile.

La prescrizione, ribadita dalla guida 2026, trova il proprio fondamento nei chiarimenti forniti dalla circolare n. 20/E del 2011 e dalla circolare n. 11/E del 21 maggio 2014.

L’integrazione consente quindi di superare il disallineamento tra intestazione formale e imputazione sostanziale, ma deve essere effettuata tempestivamente.

Non è sufficiente, ad esempio, che due comproprietari decidano, dopo alcuni anni di utilizzo della detrazione, di attribuire le rate residue in percentuali diverse. La documentazione deve indicare fin dall’origine la ripartizione della spesa sulla quale saranno calcolate le quote annuali.

La ripartizione si fissa dal primo anno

La circolare n. 11/E del 2014, risposta 4.1, stabilisce che l’annotazione della percentuale di spesa sostenuta deve essere effettuata fin dal primo anno di fruizione del beneficio. La ripartizione non può essere modificata nei periodi d’imposta successivi.

Il vincolo è particolarmente rilevante perché le detrazioni edilizie sono generalmente utilizzate in più quote annuali.

Se, ad esempio, una spesa di 60.000 euro è stata sostenuta da due aventi diritto rispettivamente per il 70% e per il 30%, tale ripartizione deve essere documentata dal primo anno in cui viene utilizzata la prima quota di detrazione. Le rate successive dovranno mantenere la medesima attribuzione.

Non è possibile utilizzare la detrazione al 100% in capo al primo soggetto per alcune annualità e trasferire successivamente le rate residue all’altro, modificando a posteriori la distribuzione originaria della spesa.

La rigidità riguarda la ripartizione del costo sostenuto, che deve essere definita e documentata sin dal primo utilizzo del beneficio.

Il controllo va effettuato prima della prima dichiarazione

Sul piano operativo, la verifica della documentazione non dovrebbe essere rinviata al momento di un eventuale controllo.

Prima della prima dichiarazione nella quale viene fruita la detrazione occorre confrontare il titolo che legittima ciascun soggetto al beneficio, l’intestazione delle fatture, i dati risultanti dai bonifici e l’effettiva ripartizione della spesa.

Se i quattro elementi non coincidono, è necessario verificare se ricorrono le condizioni per applicare il chiarimento dell’Agenzia e, in caso positivo, integrare tempestivamente i documenti con nominativi e percentuali.

La regola confermata nella guida sulle agevolazioni della dichiarazione 2026 evita che un disallineamento meramente formale determini automaticamente la perdita del bonus, ma non consente ricostruzioni arbitrarie a posteriori.

La detrazione può quindi spettare anche a chi non compare nella fattura o nel bonifico, ma solo quando il soggetto ha autonomamente diritto all’agevolazione, ha effettivamente sostenuto la spesa e la documentazione rappresenta, fin dal primo anno di fruizione, la quota economica a lui riferibile.

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